L'introduzione al documento riepiloga i cambiamenti introdotti dal DL 141/2010 nella disciplina degli intermediari non bancari, e in particolare:
- la limitazione della riserva di attività alla concessione di finanziamenti (più il servicing per le società di cartolarizzazione);
- la previsione di un albo unico degli intermediari finanziari, con il superamento della distinzione tra elenco generale ex art. 106 TUB ed elenco speciale di cui all’art. 107 TUB. Nell’albo unico si dovranno iscrivere anche i confidi di maggiori dimensioni e le agenzie di prestito su pegno, mentre è prevista l’iscrizione in una sezione separata del medesimo albo delle società fiduciarie; come è noto fanno eccezione i confidi "minori" e le istituzioni di microcredito;
- il rafforzamento dell’impianto delle regole e dei poteri sugli intermediari finanziari iscritti nell’albo unico.
- Autorizzazione: il capitale minimo dei Confidi è fissato in 2 milioni di euro, un importo inferiore rispetto a quanto richiesto agli intermediari finanziari che prestano garanzie (3 milioni di euro); inoltre, è stato precisato che i confidi possono adottare anche la forma di società consortile a responsabilità limitata;
- Partecipazioni detenibili: come per gli intermediari finanziari è consentito anche ai confidi l’assunzione di partecipazioni in altre imprese. Tuttavia, per preservare le caratteristiche tipiche di tali soggetti, tenuto anche conto della analoga disciplina prevista per le banche confidi, sono stati posti alcuni vincoli rispetto alle disposizioni ordinarie (es.: divieto di assunzione di partecipazioni di controllo in banche o altre imprese finanziarie o assicurative; limiti stringenti per l’assunzione di partecipazioni in imprese non finanziarie);
- Vigilanza prudenziale: la disciplina del patrimonio di vigilanza tiene conto – come nel quadro normativo vigente - dell’esistenza nei bilanci dei confidi di poste non riconducibili alle categorie individuate dalle disposizioni di vigilanza, di cui la Banca d'Italia valuta la compatibilità in base ai criteri stabiliti per il patrimonio di vigilanza delle banche; lo schema inoltre chiarisce, coerentemente con le comunicazioni recentemente emanate sull’argomento, i limiti della computabilità nel patrimonio di vigilanza dei fondi pubblici attribuiti ai confidi.
Lo schema conferma, inoltre, le attuali disposizioni sui confidi con riguardo al requisito patrimoniale a fronte del rischio di credito per operazioni tranched per le quali la quota di prima perdita è coperta mediante specifici fondi monetari; in tali casi, ricorrendo certe condizioni, il requisito è pari all’ammontare dei fondi monetari medesimi.
Tra le regole di carattere generale, ce ne sono alcune che rilevano per i confidi:
- riguardo al requisito patrimoniale complessivo, è confermato che gli intermediari che non effettuano raccolta di risparmio presso il pubblico mantengano un requisito patrimoniale complessivo pari al 6% delle esposizioni ponderate per il rischio;
- riguardo alla concentrazione dei rischi: gli intermediari finanziari rispettano i medesimi limiti prudenziali previsti per le banche. In via transitoria è, tuttavia, consentito agli intermediari finanziari di superare il limite di esposizione verso un cliente o un gruppo di clienti connessi, pari al 25% del patrimonio di vigilanza. Per l’esposizione eccedente tale limite è prevista l’applicazione di uno specifico requisito patrimoniale; in ogni caso, l’esposizione verso un cliente o un gruppo di clienti connessi non può superare il 40% del patrimonio di vigilanza;
- quanto al II Pilastro, per gli "intermediari minori"(con attivo inferiore a 100 milioni di euro, garanzie comprese) è stata definita una disciplina ICAAP molto semplificata, nella quale si richiede unicamente di effettuare una mappatura dei rischi assunti e a quantificare le esigenze di capitale interno (per il rischio di concentrazione single name e per il rischio di tasso di interesse) sulla base delle metodologie semplificate stabilite dalla Banca d'Italia.
Riguardo alle o all’organizzazione amministrativa e contabile e al sistema dei controlli interni, ai confidi si applicano le disposizioni ordinariamente previste per gli intermediari finanziari. Si ritiene, infatti, che dette disposizioni contengano principi e linee guida sufficientemente flessibili per adattarsi, in linea con il principio di proporzionalità, alle caratteristiche operative dei confidi. Su questo punto particolare la Banca d'Italia sollecita commenti. Già il problema è stato analizzato e in parte discusso con le Associazioni dei confidi.
Osservazioni, commenti e proposte possono essere trasmessi, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione, all'indirizzo di posta elettronica certificata npv@pec.bancaditalia.it; in alternativa, l'invio può avvenire per posta cartacea al Servizio Normativa e politiche di vigilanza, Divisione Normativa prudenziale, via Nazionale 91, 00184 ROMA.
Con l'occasione mi appunto i pronunciamenti normativi attesi in attuazione dello stesso DL 141/2011:
- approvazione del secondo Decreto correttivo del DL 141 (la consultazione di cui riferivo qui si è chiusa in ottobre 2011); come ricorderete, riguarda in particolare l'Organismo di vigilanza sui confidi minori;
- approvazione del Regolamento del Ministero dell'Economia e delle Finanze, che potrebbe intervenire sui requisiti per l'iscrizione all'albo 106 dei confidi (la famigerata soglia dei 75 milioni di attività finanziarie).
Mi scusi ma anche le banche come unicredit, intesa, ecc che effettuano il prestito su pegno sono soggette alla normativa attuata dal D.lgs. 141/2010?la ringrazio
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