Oggi Fabrizio Saccomanni in un'audizione al Senato sul Ddl di conversione in legge del decreto-legge 24 marzo 2012, n. 29, ha illustrato l'opinione della Banca d'Italia sulla proposta di istituire un Osservatorio sull'erogazione del credito, e sulle regole in materia di remunerazione di affidamenti e sconfinamenti. Di entrambi avevo parlato in questo post.
Sul punto Osservatorio dell'erogazione del credito, il DG di Banca d'Italia è garbatamente molto franco: la norma in conversione che fa entrare Banca d'Italia in questo nuovo organismo di monitoraggio di criticità nell'erogazione del credito è piuttosto problematica. Cito le conclusioni (per le premesse, intuibili, rinvio al testo dell'audizione):
Tutto era già andato a posto. La soppressione delle commissioni sugli affidamenti infilata non si sa da chi nel decreto liberalizzazioni apportava una modifica radicale e discutibile nella sua opportunità, oltre che incoerente con gli interventi precedentemente definiti. Pertanto ...
Sul punto Osservatorio dell'erogazione del credito, il DG di Banca d'Italia è garbatamente molto franco: la norma in conversione che fa entrare Banca d'Italia in questo nuovo organismo di monitoraggio di criticità nell'erogazione del credito è piuttosto problematica. Cito le conclusioni (per le premesse, intuibili, rinvio al testo dell'audizione):
[...] l’attribuzione all’Osservatorio di poteri di accertamento miranti al riesame di «eventuali criticità» in singoli, specifici rapporti tra banche ed imprese, in relazione ai quali si assuma che la «mancata concessione di un credito o la sua… revoca» abbiano carattere «ingiustificat[o]» appare inopportuna e di dubbia legittimità.Il ruolo che la Banca d'Italia dovrebbe svolgere nell'Osservatorio sarebbe in contrasto con la sua funzione di Vigilanza prudenziale (a tutela della prudente gestione). Poi nella pratica questi "monitori" del credito non funzionano. Saccomanni invita ad avvalersi degli strumenti ordinari che la clientela può far valere per difendere i suoi diritti nei rapporti contrattuali e pre-contrattuali con le banche, ovvero la giustizia civile e l'Arbitro Bancario e Finanziario. Quest'ultimo ha già affrontato diverse segnalazioni in materie affini a quelle che sarebbero affidate al costituendo Osservatorio:
Un precedente specifico denota inoltre la scarsa rilevanza pratica di tali strumenti: in occasione dell’attuazione degli Osservatori sul finanziamento all’economia istituiti ai sensi dell’art. 12 del d.l. n. 185 del 2008 (conv. con modd. in l. n. 2 del 2009), la direttiva interministeriale adottata dal MEF e dal Ministero dell’interno ha previsto che «i Prefetti» svolgessero «un’attività di monitoraggio dei singoli casi di controversie che possono insorgere in merito all’erogazione del credito… finalizzata a facilitare un riesame delle pratiche a un livello più elevato della struttura gerarchica della banca interessata». Ma la disposizione è rimasta sostanzialmente inattuata. La realtà è che poteri e/o strumenti del genere non potrebbero essere attribuiti a nessuna autorità pubblica – tantomeno a quella di vigilanza – sia per l’impossibilità di introdurre indiscriminati obblighi giuridici a contrarre, sia per non indurre gli intermediari ad erogare credito in misura potenzialmente superiore alla capacità conomico/reddituale del soggetto da finanziare.
Pertanto, sia le imprese che lamentino la revoca di un credito, sia quelle che abbiano subito un rifiuto di contrarre da parte di una banca, possono adire l’Arbitro, qualora ritengano che i comportamenti dell’intermediario siano in contrasto con i canoni di buona fede e correttezza che devono governare le relazioni contrattuali e precontrattuali tra banca e cliente.
L’Arbitro ha già avuto modo di pronunciarsi più volte sulle questioni qui considerate, sia con riguardo ai profili di responsabilità precontrattuale dell’intermediario per comportamenti tenuti a fronte di domande di finanziamento, sia quanto alle condizioni di legittimità del recesso da contratti di finanziamento. In particolare, con riferimento al rigetto di richieste di finanziamento, le decisioni dell’Arbitro hanno affermato che, pur non esistendo un diritto soggettivo del cliente ad ottenere sempre e comunque la motivazione del diniego, gli intermediari sono tenuti a verificare, caso per caso, la possibilità di fornire indicazioni generali sulle valutazioni che hanno indotto a non accogliere la richiesta di credito.Da queste riflessioni Saccomanni si esprime a favore di un alleggerimento (e contro un appesantimento) delle prerogative dell'Osservatorio in sede di conversione del decreto-legge:
È auspicabile che in sede di conversione del Decreto sia eliminato il potere dell’Osservatorio di valutare criticità nel procedimento di concessione o revoca dei finanziamenti da parte delle banche così come l’obbligo posto a carico delle stesse banche di fornire le pertinenti informazioni e motivazioni, in quanto strettamente funzionale alle suddette valutazioni. Alla luce di tutto quanto osservato, sembrano parimenti da respingere ipotesi di modifica dell’articolato tendenti ad attribuire alla Banca d’Italia un potere di controllo o addirittura sanzionatorio, o a prevedere un intervento dell’Osservatorio su materie, come la trasparenza, già compiutamente disciplinate dalla normativa di settore.Sul punto remunerazione di affidamenti e sconfinamenti, si parte dalla ricostruzione dei recenti interventi normativi in materia. La disciplina introdotta nel 2009 (abolizione della commissione di massimo scoperto) ha dato adito a comportamenti delle banche che, corretti da un punto di vista formale, si risolvevano spesso nell’applicazione di voci di costo complesse, opache, difficilmente comparabili; molti clienti lamentavano oneri inaspettati e sproporzionati. Si è posto rimedio con il decreto salva-Italia di dicembre 2011:
[...] approvando regole che impongono commissioni con una struttura semplice, chiara e comparabile. La nuova disciplina è in linea con quanto da noi a suo tempo auspicato: essa sembra in grado di assicurare la trasparenza delle commissioni e una maggiore concorrenza tra banche. In base alle nuove regole, contenute nell’articolo 117-bis del Testo unico bancario, per gli affidamenti continuerà a essere consentita esclusivamente l’applicazione della commissione onnicomprensiva per la messa a disposizione dei fondi, che non potrà eccedere lo 0,5 per cento dell’accordato per trimestre. E’ stata, invece, del tutto vietata laLa materia sarà regolata nel dettaglio da delibera di CICR, in attuazione dell'art.117-bis del TUB. La Banca d'Italia, quale soggetto proponente, ha già in corso la relativa stesura.
commissione di massimo scoperto, prima ammessa a certe condizioni in alternativa alla commissione per la messa a disposizione dei fondi.
L’innovazione principale ha riguardato gli sconfinamenti in assenza di fido e gli utilizzi extrafido. Con la nuova disciplina è consentita solo una commissione volta a remunerare l’istruttoria veloce che di solito precede l’autorizzazione dello sconfinamento. In ogni caso può essere applicato, ovviamente, il tasso di interesse sulle somme utilizzate dal cliente.
Tutto era già andato a posto. La soppressione delle commissioni sugli affidamenti infilata non si sa da chi nel decreto liberalizzazioni apportava una modifica radicale e discutibile nella sua opportunità, oltre che incoerente con gli interventi precedentemente definiti. Pertanto ...
Il decreto legge n. 29 ora all’esame del Senato ha correttamente ricomposto la divergenza tra le due previsioni precisando che il divieto riguarda esclusivamente le commissioni non conformi a quanto previsto dal CICR. E’ opportuno che in sede di conversione si allineino ulteriormente le due disposizioni, precisando che entrambe si applicano solo alle aperture di credito, agli sconfinamenti e agli altri contratti eventualmente individuati dal Comitato del credito ai sensi del Testo unico bancario.Concordo con il parere di Banca d'Italia, non per deferenza: nei precedenti post sulla norma azzera commissioni e sul decreto-legge correttivo dicevo (più liberamente) più o meno le stesse cose.
Si dice che le disposizioni sulla commissione onnicomprensiva si applicano solo alle aperture di credito; ma le linee di affidamento autoliquidanti (castelletto commerciale sbf - Anticipo fatture - Anticipo export), sono quindi escluse o anche per esse vale il discorso della commissione onnicomprensiva?
RispondiEliminaAnche il castelletto è, tecnicamente, un'apertura di credito. In passato non gli si applicava (di norma) la commissione di massimo scoperto. Può essere economicamente giustificata una commissione di affidamento perché il profilo di erogazione/utilizzo entro il limite di fido è discrezionale per il cliente.
RispondiEliminaQuesti aspetti saranno chiariti dalle norme attuative el CICR.
Purtroppo la realtà è che, seppur differenziate nel pricing, la commissione sull'accordato su tutti i fidi a breve viene di norma applicata massivamente da tutti gli Istituti di Credito.
RispondiEliminaLa commissione sull'accordato è legittima perché Basilea "tassa" l'EAD che dell'accordato è un parente stretto.
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