A integrazione del comunicato di cui a questo post, Banca del Mezzogiorno-MCC ha diffuso ieri una precisazione, che riporto. Precisa che la condizione si applica anche alle pratiche di controgaranzia, che sono ammesse soltanto se il finanziamento sottostante non è deliberato o deliberato sub condicione di ottenimento della controgaranzia. Il confidi può, anzi, deve aver deliberato la propria garanzia prima della presentazione della domanda al Fondo:
In relazione alla comunicazione del 7 gennaio 2014, relativa all’adeguamento delle modalità operative al decreto del “Fare” (riportata in allegato), si precisa che, ai fini dell’ammissibilità della richiesta di garanzia, il finanziamento non deve essere deliberato dal soggetto finanziatore fino alla data di delibera del Comitato di Gestione del Fondo, a meno che la delibera stessa sia condizionata nella sua esecutività all’acquisizione della garanzia del Fondo.Noto una certa preoccupazione dei confidi (vedi commenti al post precedente). Chiaramente il paletto messo dalla nuova regola aumenta i tempi di attesa dell'erogazione per le imprese, e soprattutto l'incertezza. D'altro canto, il Gestore vuole scoraggiare un uso indiscriminato del Fondo come appoggio creditizio che se arriva, bene, altrimenti ci arrangiamo in altro modo (penso che la regola sia una reazione a prassi che si stavano diffondendo tra le banche per le domande di garanzia diretta). Immagino che con questo spirito venissero mandate al Fondo molte pratiche che la banca doveva comunque deliberare, che magari erano lì lì per passare dopo qualche mese ad incaglio, in assenza di estensione di nuovo credito.
Di conseguenza, eventuali delibere non condizionate effettuate nel periodo intercorrente tra la presentazione della domanda e la delibera del Comitato determinano l’inammissibilità della richiesta o, se già intervenuta la positiva delibera del Comitato, la decadenza della garanzia.
Nel periodo che intercorre tra la data di presentazione della domanda e quella della delibera del Comitato può essere assunta soltanto l’eventuale delibera bancaria condizionata.
Si precisa, inoltre, che la nuova condizione di ammissibilità riguarda anche la controgaranzia. In questo caso l’eventuale delibera bancaria deve essere condizionata nella sua esecutività all’ottenimento della controgaranzia del Fondo.
In caso di controgaranzia, infine, all’atto della richiesta di ammissione deve essere già stata assunta la delibera del soggetto richiedente (confidi o altro fondo di garanzia). Non è necessario che tale delibera sia condizionata all’ottenimento della controgaranzia.
Se la mia interpretazione è corretta, la restrizione dei criteri potrebbe essere un freno alla garanzia diretta utilizzata in conflitto di interessi e quindi un "favore" ai confidi. Molte banche non amano le pratiche agevolative complicate. Certo anche i confidi faranno più fatica a servire le loro aziende se non sono in grado di promettere tempi di erogazione ragionevoli.
Per chiudere il cerchio virtuosamente, occorre che i confidi e le banche si accordino per un uso corretto dell'accesso al Fondo, e che il Gestore assicuri (con l'appoggio del Comitato di gestione) tempi veloci di approvazione delle domande correttamente impostate. Il nuovo sistema informativo dovrebbe dare aiuto.
PS 2 febbraio:
a) i confidi potrebbero anche loro ricorrere in via sistematica a delibere di concessione della garanzia con doppia condizione sospensiva (ammissione alla contro-garanzia e delibera esecutiva della banca).
b) tra i motivi della stretta alle pratiche già deliberate anche l'intento del Gestore di bloccare la prassi delle banche che deliberano a condizioni non agevolate e poi si prendono a solo loro vantaggio la garanzia del Fondo, senza ristornare i benefici all'impresa.
Caro Prof., la norma non si discute (noi, come regola di base, la adottiamo gia' da qualche anno). E' l'attuazione pratica che e' ...beyond the edge !!!
RispondiEliminao forse avrei dovuto dire ... A reasonable edge ...
RispondiEliminaNon capisco di quale "reasonable edge" si tratta
RispondiEliminaChe non e' ragionevole subordinare la "erogazione" delle cifre al rilascio della garanzia / controgaranzia. Una cosa del genere va molto oltre quello che vuole assicurare la norma (cioe', garantire solo nuove operazioni). Si può arrivare allo scopo senza bloccare l'attività in attesa della delibera del comitato. Ripeto, lo facciamo da anni...
RispondiEliminaE poi, devono per forza differenziare tra garanzia e controgaranzia.
Loro continuano a pensare di applicare le stesse logiche, ma - se c'e' un confidi di mezzo - non puoi impostare tutta l'attività, facendo finta che non ci sia ....
Non è chiaro. Per favore aiutami (ci) a capire.
RispondiEliminaSaro' piu' esplicito (pero' cosi' non vale....)
RispondiEliminaGaranzia alla banca: vietato erogare prima di inviare la richiesta al Fondo.
Controgaranzia al confidi: vietato erogare prima di aver concesso la garanzia alla banca.
Problema: linee di BT continuative (cioe' i rinnovi di scadenza in scadenza) e conflitto con le altre regole (idiote) sugli inadempimenti. Ma c'e' la soluzione anche per questo problema (...solo che non ve la dico...)
Dicci quali sono queste regole idiote. Magari le cambiano. E poi dai, birbante, sii buono: dicci qual è la soluzione.
RispondiEliminaIl discorso e' troppo lungo da affrontare attraverso un semplice ping-pong sul blog. Necessita un intervento armonico e non il semplice cambio di una, due, tre regole.
RispondiEliminaPer i confidi (parlo di controgaranzie) e' l'idea di fondo ad essere sbagliata: le regole sono in pratica quelle della garanzia diretta, ma non si tiene pero' conto che di mezzo c'e' il soggetto 'confidi'. Tutto questo conduce a situazioni illogiche e prive di senso, tranne quello di permettere con piu' facilita' e frequenza di dichiarare inefficaci le controgaranzie (statistiche peraltro ...top secret).
La soluzione sulle linee di BT si inserisce nel 'pacchetto' di cui sopra.
E' inutile parlarne qui. Manca la volontà "istituzionale" di affrontare il problema. Hai fatto caso che il Fondo sembra essere l'unico organismo in Italia che scrive regole senza consultarsi con nessuno ? Lasciamo stare Governo, Parlamento e Ministeri, ma tutte le authority italiane sono obbligate a procedimenti di consultazione preventiva con i destinatari delle loro regole. Qui no. Ci sarà pure una ragione, ...non credi?
Facciamola noi questa consultazione. Poi Luca gliela porta.
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