Con un decreto messo in consultazione dal MEF potrebbe arrivare finalmente una normativa aggiornata sui bilanci degli intermediari finanziari "non IFRS", cioè che non usano i principi Ias/Ifrs in quanto non banche e non iscritti all'albo degli intermediari finanziari ex art. 106 del nuovo TUB. Chi sono? Le istituzioni di microcredito e, udite udite, i confidi minori.
Infatti, il Mef ha messo in consultazione diversi provvedimenti attuativi della direttiva bilanci 2013/34/EU, tra cui uno schema di articolato contenente disposizioni specifiche rivolte a talune tipologie di intermediari finanziari e destinato a sostituire il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, emanato come noto prima dell’introduzione degli IAS/IFRS, e necessitante comunque di modifiche al fine di allinearne i contenuti ai principi generali della direttiva.
Ai sensi delle norme transitorie (art. 48) della bozza in consultazione, gli intermediari che operano in regime di prorogatio delle norme pre riforma del titolo V del Tub (confidi iscritti alla sezione art. 155 c.4, finanziarie iscritte all'elenco generale ex art. 106) continuano ad applicare il decreto 87/1992.
Le nuove norme dovrebbero pertanto essere applicate dal momento dell'iscrizione dei confidi minori e degli enti di microcredito nei nuovi elenchi previsti, rispettivamente, dagli articoli 112 bis e 111 del nuovo Tub.
Infatti, il Mef ha messo in consultazione diversi provvedimenti attuativi della direttiva bilanci 2013/34/EU, tra cui uno schema di articolato contenente disposizioni specifiche rivolte a talune tipologie di intermediari finanziari e destinato a sostituire il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, emanato come noto prima dell’introduzione degli IAS/IFRS, e necessitante comunque di modifiche al fine di allinearne i contenuti ai principi generali della direttiva.
Ai sensi delle norme transitorie (art. 48) della bozza in consultazione, gli intermediari che operano in regime di prorogatio delle norme pre riforma del titolo V del Tub (confidi iscritti alla sezione art. 155 c.4, finanziarie iscritte all'elenco generale ex art. 106) continuano ad applicare il decreto 87/1992.
Le nuove norme dovrebbero pertanto essere applicate dal momento dell'iscrizione dei confidi minori e degli enti di microcredito nei nuovi elenchi previsti, rispettivamente, dagli articoli 112 bis e 111 del nuovo Tub.
Il decreto in consultazione (art. 43) conferma la competenza della Banca d'Italia in merito alle disposizioni attuative della normativa in materia di bilanci su tutti gli intermediari, IFRS e non IFRS: in questo modo, la Banca d'Italia potrebbe intervenire attivamente sulle prassi bilancistiche dei confidi minori. Se poi il decreto emanando (vedi bozza messa in consultazione nel 2013) che regola l'elenco confidi minori prevedesse la comunicazione obbligatoria dei dati di bilancio secondo gli schemi prescritti dalla legge e dalla Banca d'Italia (obbligo attualmente non previsto per i confidi per i confidi ex. art. 155 c.4) potremmo fare un grosso passo avanti nella trasparenza informativa dei confidi.
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