martedì 15 settembre 2015

Banca d'Italia: nota di chiarimenti sulle domande di iscrizione all'Albo degli intermediari ex art. 106 TUB

Sono ancora in sovraccarico da ripresa dell'attività didattica, e ho soltanto il tempo per segnalarvi queste ricca e interessante nota di chiarimenti sulla Circolare 288 diffusa il 14 settembre dalla Banca d'Italia. Tratta in dettaglio diversi punti sollevati dagli intermediari che stanno predisponendo le domande di autorizzazione all'iscrizione all'Albo degli intermediari finanziari. Riprendo tre questioni che riguardano i confidi,  e sono cruciali. Faccio un taglia e incolla. Se vi interessa, commentate.

[pag. 1] Diniego della autorizzazione. È stato chiesto di concedere ai confidi con volume di attività finanziaria superiore ai 150 milioni di euro ai quali sia negata l’autorizzazione per l’iscrizione nell’albo unico un congruo lasso di tempo per ridurre il volume di attività finanziaria al di sotto di tale soglia e dismettere le attività diverse dalla garanzia mutualistica e dalle attività connesse e strumentali al fine di potersi iscrivere nell’elenco ex art. 112 TUB.  
La richiesta si riferisce ad un aspetto puntualmente disciplinato dalla norma primaria. Si fa, infatti, presente che gli effetti del diniego dell’autorizzazione sono espressamente regolati dalla legge (art. 10, comma 5 del d.lgs. 141/2010) che prevede l’obbligo di deliberare la liquidazione della società ovvero di modificare il proprio oggetto sociale, eliminando il riferimento ad attività riservate ai sensi di legge. La comunicazione della Banca d’Italia del 12 giugno 2015 si limita a richiamare tale previsione (cfr. par. 4.3.2). La diversa disciplina prevista nella citata comunicazione del 12 giugno 2015 per i confidi con volumi di attività inferiori a 150 milioni di euro (par. 5.1.1) è legata alla natura meramente facoltativa per tali confidi della possibilità di presentare istanza di autorizzazione per l’albo, ove già iscritti nell’elenco speciale ex art. 107 del “vecchio” TUB, ai sensi di quanto previsto dall’art. 4, comma 2 del dm 53/2015. Pertanto, solo a questi ultimi può essere concesso, in caso di mancato accoglimento della domanda, di restare iscritti nell’elenco di cui all’art. 155, comma 4 del “vecchio TUB”, in attesa della costituzione dell’elenco ex art. 112 TUB, a condizione che abbiano definito un piano di rientro per tutte le attività diverse dalla garanzia collettiva fidi riservate ai confidi vigilati e ne abbiano concretamente iniziato l’attuazione.


[pag. 6] È stato chiesto di chiarire quale percorso possa intraprendere un confidi con volumi di attività compresi tra 75 e 150 milioni che – autorizzato e iscritto nel nuovo albo – “maturi la consapevolezza di non poter raggiungere la nuova soglia dimensionale per fattori esogeni non imputabili alla sua struttura operativa o organizzativa” entro i 5 anni previsti dall’art. 4, comma 3, del dm 53/2015.
Come già precisato nella comunicazione del 12 giugno 2015, la decadenza dell’autorizzazione interviene quando l’intermediario non abbia avviato l’operatività (cfr. art 107, comma 3 del “nuovo TUB); “la revoca dell’autorizzazione per il venir meno dei requisiti dimensionali sarà invece applicata nel caso in cui i confidi in questione non abbiano raggiunto la soglia dimensionale di 150 milioni di euro nel termine di cinque anni dall’iscrizione all’albo (cfr. art. 4, comma 3 del dm 53/2015)”. Pertanto nella medesima comunicazione si auspica che “al fine di evitare margini di aleatorietà, i confidi con volume di attività finanziaria compreso tra i 75 e i 150 milioni di euro, nell’adottare le proprie decisioni circa la presentazione della relativa istanza, valuteranno la concreta percorribilità di un idoneo sentiero di crescita in condizioni di sana e prudente gestione avendo riguardo all’effettiva possibilità non solo di aumentare i volumi operativi mantenendo prudenti criteri di accettazione del rischio, ma altresì di alimentare i fondi propri in misura corrispondente.” Ciò posto, proprio in considerazione delle possibili modifiche del contesto esterno in cui il confidi opera, la disciplina del decreto ministeriale sugli effetti della revoca (art. 4, comma 3) assegna un congruo lasso di tempo per raggiungere la nuova soglia dimensionale (5 anni), prevedendo che la revoca dell’autorizzazione per mancato raggiungimento dei requisiti dimensionali intervenga solo al termine di tale periodo. Va da sé che prima della scadenza dei 5 anni, ove ne ricorrano i presupposti, potranno essere attivate le ipotesi di revoca dell’autorizzazione previste dall’ordinamento ai sensi degli artt. 113ter TUB e della Sezione IX .

[pag. 11] È stato chiesto, in relazione all‘individuazione della sottoclasse “intermediari minori” ( Titolo IV, Capitolo 14, Sezione III, par. 2), se i confidi con un attivo, così come definito dalla medesima Circolare, compreso tra i 150 ed i 250 milioni di euro possano rientrare nella sottoclasse e quindi beneficiare delle relative semplificazioni operative avuto riguardo a due specifiche cause di esclusione dalla sottoclasse: “l’attività di concessione di finanziamenti, in via prevalente o rilevante, nella forma del rilascio di garanzie” e “l’attività di erogazione di finanziamenti agevolati e/o di gestione di fondi pubblici”. 
I Confidi con attivo, come definito dalla Circolare 288, inferiore a 250 milioni di euro, al pari degli altri intermediari finanziari iscritti nell’albo unico possono essere classificati nella sottoclasse degli “intermediari minori” e beneficiare delle relative semplificazioni operative in conformità a quanto disposto dalla medesima Circolare. In particolare, con riferimento alle cause di esclusione richiamate dal quesito, si rappresenta che l’esclusione dalla sottoclasse “intermediari minori” prevista per i soggetti che svolgono attività di concessione di finanziamenti in via prevalente o rilevante nella forma del rilascio di garanzia non si applica ai confidi, per i quali la prestazione di garanzia collettiva rappresenta l’attività prevalente in base a una specifica previsione di legge (4 ), la quale specifica il contenuto dell’attività stessa (l'utilizzazione di risorse provenienti in tutto o in parte dalle imprese consorziate o socie per la prestazione mutualistica e imprenditoriale di garanzie volte a favorirne il finanziamento da parte delle banche e degli altri soggetti operanti nel settore finanziario) e delinea per questi soggetti uno speciale regime di limitazioni operative. Resta invece fermo che, qualora gli stessi confidi svolgano “attività di erogazione di finanziamenti agevolati e/o di gestione di fondi pubblici”, al pari degli altri intermediari finanziari non possono qualificarsi come intermediari minori e conseguentemente non possono beneficiare delle relative semplificazioni operative, in ragione delle particolari cautele che la gestione di fondi pubblici richiede. 

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