Il 1° settembre è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo n. 136 del 18 agosto 2015, che attua la direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, tra cui gli intermediari finanziari non tenuti ad applicare i principi internazionali IFRS. Tra questi ci sono i confidi minori.
Il testo conferma i contenuti messi in consultazione in aprile (vedi post). Non ci sono modifiche di rilievo rispetto agli schemi dei bilanci bancari ex decreto 87/1992, adattati in alcune voci agli intermediari non bancari. L'impatto sui confidi minori dipende, come più volte qui ricordato, dalle norme attuative ulteriori che produrrà la Banca d'Italia e dall'avvio della supervisione da parte dell'Organismo di gestione dell'elenco degli stessi "minori". Gli strumenti normativi per portare trasparenza nel mondo dei confidi non vigilati a questo punto ci sono tutti, serve la volontà di applicarli e la disponibilità a farseli applicare
Il testo conferma i contenuti messi in consultazione in aprile (vedi post). Non ci sono modifiche di rilievo rispetto agli schemi dei bilanci bancari ex decreto 87/1992, adattati in alcune voci agli intermediari non bancari. L'impatto sui confidi minori dipende, come più volte qui ricordato, dalle norme attuative ulteriori che produrrà la Banca d'Italia e dall'avvio della supervisione da parte dell'Organismo di gestione dell'elenco degli stessi "minori". Gli strumenti normativi per portare trasparenza nel mondo dei confidi non vigilati a questo punto ci sono tutti, serve la volontà di applicarli e la disponibilità a farseli applicare
Basterebbe poco:
RispondiElimina1 Bilancio IAS,
2 Corretta Portafogliazione del Credito
2 Set minimo di informazioni da segnalare periodicamente all'Organismo di Gestione.
chissà........
La Portafogliazione sa di un triste autunno ....
RispondiEliminaBilancio IAS no, la norma è stata fatta apposta per chi non è obbligato a usare gli IAS, e gli schemi confermati dal decreto sono quelli pre-IAS. SI può aggiungere qualcosa nelle norme di attuazione.
RispondiEliminaLe altre società finanziarie (nella specie holding di partecipazione e società di intermediazione finanziaria di “merger & acquisition”) si trovano (se le partecipazioni bancarie non sono prevalenti) a dover seguire lo schema del D.Lgs. 127.
RispondiEliminaContinua per le stesse a valere l’esclusione dalle normative XBRL, come precedentemente stabilito per tutti i soggetti finanziari o debbono purtroppo seguire schemi e procedure per le società industriali e commerciali (XBRL bilancio e Nota Integrativa)?
Le società che menziona sono uscite dal perimetro degli intermediari finanziari con il D. Lgs. 410/2010. Non so se ricadano sotto altre normativa, ma dovrebbero essere fuori da queste.
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