Nella legge finanziaria regionale per il 2011 (LR n.11 del 12/05/2010), all'art. 107, la Regione Sicilia (seguendo il Piemonte e la Lombardia) introduce forme di prestito supplementare a favore dei confidi iscritti o iscrivendi all'elenco speciale. Trovate l'articolato su questo numero della Gazzetta Ufficiale regionale. La norma prevede quanto segue:
1. Al fine di favorire i processi di patrimonializzazione dei confidi riconosciuti ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 21 settembre 2005, n. 11, l'assessorato regionale dell'economia è autorizzato a concedere prestiti subordinati volti a rafforzare temporaneamente il patrimonio dei confidi in presenza di percorsi di razionalizzazione, riorganizzazione ed efficienza della propria attività inclusa l'iscrizione, ove esistente, nell'elenco degli intermediari finanziari di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385.A differenza dei c.d. "Formigoni loan", il tasso sul prestito regionale è fortemente agevolato, ma come in Lombardia gli interessi sono capitalizzati:
3. Sulle consistenze al 31 dicembre di ogni anno sono rilevati gli interessi ad un tasso annuale lordo posticipato, calcolato su base annua 365/365 (giorni effettivi su giorni effettivi) pari a 2/3 (due terzi) del rendimento dei BOT rilevato alla prima asta di emissione dell'anno solare di pagamento.Essendo il tasso di provvista agevolato, la misura ha una componente di aiuto di Stato. In proposito si prevede quanto segue:
4. Gli interessi come determinati al comma 3 sono capitalizzati ed accreditati alle somme rivenienti dal finanziamento alla data di cui al medesimo comma 3.
5. Gli aiuti di cui al presente titolo possono essere concessi entro i massimali di intensità previsti per la Sicilia dalla ‘Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013’, pubblicata nella g.u.u.e. serie C 90 dell’11 aprile 2008. Il valore dell'aiuto, da attualizzarsi al fine di ottenere l'equivalente sovvenzione, è calcolato quale differenza tra il tasso applicato al finanziamento pari a 2/3 (due terzi) del rendimento dei BOT annuali e il tasso calcolato in conformità alla comunicazione della Commissione 2008/C 14/02 (pubblicata nella g.u.u.e. serie C 14 del 19 gennaio 2008), tenendo conto della specifica categoria del rating dei Confidi stimato in conformità a quanto previsto dalla comunicazione della Commissione 2008/C 155/02 pubblicata nella g.u.u.e serie C 155 del 20 giugno 2008. [...]In Sicilia abbiamo già un 107 autorizzato (Unifidi Imprese Sicilia) e quattro in istruttoria (Commerfidi Ragusa, Confeserfidi, Credimpresa e Fideo Confcommercio). Ampia è quindi la platea dei soggetti interessati ai 50 milioni di fondi regionali che potrebbero rafforzare il patrimonio supplementare. I profili di aiuto di Stato sono però ancora da verificare. Non capisco rispetto a quale limite d'intensità d'aiuto si valuterà l'equivalente sovvenzione calcolata ex comma quinto, dato che il beneficiario del tasso ridotto è un intermediario e non una Pmi. Non ho nemmeno capito la sospensiva ex comma 11. Speriamo che questi aspetti siano chiariti per tempo.
11. L'applicazione degli aiuti di cui al presente articolo, soggetti all'obbligo di preventiva notifica comunitaria, è subordinata all'esito positivo della valutazione di compatibilità da parte della Commissione europea, ai sensi degli articoli 87 e 88 del trattato CE.
12. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria di cui all'articolo 88 del Trattato della Comunità europea, non sono destinate, per il periodo 2007/2013, alle agevolazioni di cui al presente articolo, somme superiori a 50 mila migliaia di euro.
Luca
Piemonte e Lombardia hanno notificato alla UE? La UE ha risposto? I subordinati sono un'ottimo sistema per distribuire aiuti senza apparire. Finché la UE la beve avanti così. La Grecia insegna.
RispondiElimina...e ricordiamoci tutti il caso BPG... i fondi pubblici non possono essere computati nel PV... BI la lezioncina l'ha già data.
RispondiEliminaComunque le risorse pubbliche per l'integrazione dei patrimoni dei confidi 107 non dovrebbero essere espressamente concesse ai sensi della Comunicazione CE n. 2008/C 155/02, punto 3 inerente la concessione di garanzie che non costituiscono aiuti di Stato?
RispondiEliminaPer essere computati nel PV i fondi pubblici non devono essere vincolati.
RispondiEliminaNon confondiamo gli aiuti alle imprese (comunque ammessi se in de minimis e quindi fino ad 1,5 mil di erogato garantito) dagli aiuti agli intermediari. Se devono essere aiuti agli intermediari perché non darli direttamente alle banche che si sono riempite di sofferenze per aiutare le imprese?
RispondiEliminaSapio non ti sembra che le Banche abbiano già avuto troppi aiuti che ora Pantalone, cioè noi onesti contribuenti, stiamo pagando a caro prezzo? Il problema è un altro: Banche e Confidi devono reggersi sulle proprie gambe ed i loro manager incapaci o, peggio, "non onesti" devono andare a casa!!!
RispondiEliminaExcelsus, sono d'accordo sul reggersi sulle proprie gambe (e sul resto). I Confidi a reggersi sulle proprie gambe proprio non ci riescono, perché come ho detto più volte, l'ombrello acquistato dal Confidi costa più che in banca. Possono solo distribuire aiuti in forma di garanzia trattenendose una fettina.
RispondiEliminaQuanto agli aiuti ricevuti dalle banche, alludi forse ai Tremonti-bond rifiutati dalle banche più importanti ed accettati dalle banche più vicine alla politica? Se è così trattasi carità ....... (scegli tu l'aggettivo che ti pare più idoneo)