Qui il link al documento e al comunicato stampa (dal sito dell'ABI, contiene anche la sezione "domande e risposte").
Riprendo dal comunicato ore i contenuti dell'accordo (ho aggiunto corsivi e sottolineature):
- Operazioni di sospensione dei finanziamenti.
In questa campo rientrano la sospensione per 12 mesi della quota capitale delle rate di mutuo, e quella per 12 o 6 mesi della quota capitale prevista nei canoni di leasing “immobiliare” e “mobiliare”.
Possono essere ammesse alla sospensione le rate dei mutui e delle operazioni di leasing finanziario che non abbiano già usufruito della sospensione prevista dall’Avviso comune del 3 agosto 2009. Le rate non devono essere scadute da oltre 90 giorni.
- Operazioni di allungamento dei finanziamenti.
È prevista la possibilità di allungare la durata dei mutui, quella di spostare in avanti fino a 270 giorni le scadenze del credito a breve termine per esigenze di cassa con riferimento all’anticipazione di crediti certi ed esigibili e quella di allungare per un massimo di 120 giorni le scadenze del credito agrario di conduzione.
Possono essere ammessi alla richiesta di allungamento i mutui che non abbiano beneficiato di analoga facilitazione secondo quanto previsto dall’Accordo per il credito alle pmi del 16 febbraio 2011. Possono essere ammessi all’allungamento anche i mutui
sospesi al termine del periodo di sospensione.
- Operazioni per promuovere la ripresa e lo sviluppo delle attività.
Sono connesse ad aumenti dei mezzi propri realizzati dall’impresa. Anche alla luce delle agevolazioni fiscali previste dal decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 per le imprese che avviano processi di rafforzamento patrimoniale le banche si impegnano a concedere un finanziamento proporzionale all'aumento dei mezzi propri realizzati dall’impresa.
Possono beneficiare delle misure le Pmi di tutti i settori, definite dalla normativa comunitaria. Devono avere meno di 250 dipendenti, fatturato minore di 50 mln di euro, oppure con totale attivo di bilancio fino a 43 mln di euro. Al momento della domanda devono essere "in bonis": non devono avere nei confronti dalla banca sofferenze, partite incagliate, esposizioni ristrutturate o esposizioni scadute o sconfinanti da oltre 90 giorni.
Le banche che decidono di aderire all’accordo lo comunicano all’ABI, impegnandosi a renderlo operativo entro 30 giorni. Le richieste dovranno essere presentate dalle imprese entro il 31 dicembre 2012. Le domande di allungamento dei mutui che a questa data dovessero essere ancora in sospensione potranno essere presentate entro il 30 giugno 2013.
Altri accordi nei prossimi 2 mesi Nel corso dei prossimi 2 mesi c’è l’impegno a definire nuovi accordi per:Il nuovo accordo ripropone i contenuti del precedente, siglato circa un anno fa. L'adesione per le banche è volontaria. Ne beneficiano le imprese in bonis o con crediti scaduti da meno di 90 giorni. L'intervento tipo incoraggiato dall'accordo riguarda i mutui e consiste nella sospensione dei rimborsi per 12 mesi e nel successivo allungamento della durata dei mutui fino ad un massimo di 2 anni (chirografari) o 3 anni (ipotecari), con riduzione delle rate grazie alla spalmatura su un intervallo più lungo. Si consente anche di postergare i rimborsi di anticipazioni su crediti quando questi ultimi risultano insoluti.
- favorire il finanziamento per la realizzazione di nuovi ordini, incoraggiare progetti di investimento e il consolidamento delle passività;
- agevolare un rapido smobilizzo dei crediti delle imprese nei confronti della Pubblica Amministrazione, attraverso la certificazione dei crediti in modo da qualificarli certi ed esigibili, oppure attraverso altre forme di anticipazione di questi crediti;
- valorizzare il ruolo dei Confidi e dei fondi pubblici di garanzia ai fini di un ampliamento delle possibilità di accesso al credito da parte delle pmi.
Sono interessanti le regole sulle condizioni da applicare: le sospensioni dei rimborsi avvengono alle condizioni del prestito originario, la banca non può chiedere garanzie aggiuntive se non a fronte di condizioni più vantaggiose. Sugli allungamenti si applica lo stesso beneficio delle condizioni invariate se la durata residua (comprensiva del prolungamento) è inferiore a 3 anni, oppure se l'operazione fruisce della copertura del Fondo di garanzie per le Pmi o del Fondo ISMEA per una quota di finanziamento giudicata sufficiente dalla banca. Attenzione però, se l'operazione è assistita da garanzie, per prolungarla è necessario che le garanzie siano estese per il periodo aggiuntivo. Quindi se c'è una garanzia confidi contro-garantita dal Fondo centrale, tutte e due devono essere prolungate, il che vuol dire rinegoziate. Sul punto l'accordo non precisa se si vincola in qualche modo il costo dell'estensione da riconoscere ai confidi o al Fondo.
Trattandosi di un accordo dai contenuti non nuovi, sono costretto a ripetere cose dette un anno fa. Il clima di collaborazione è da apprezzare. Rimane scoperto il problema delle operazioni deteriorate, che pure meriterebbero pari attenzione. Rimane l'accenno (vago) ai finanziamenti "proporzionali" agli apporti di equity, con la novità fiscale dell'ACE che potrebbe favorirli. Si fissano punti per l'agenda dei prossimi mesi, ancor più genericamente (investimenti, consolidamenti, ritardati pagamenti PA, valorizzazione confidi e fondi di garanzia).
C'è bisogno di linfa nuova, nuove idee per questi tavoli. Vedo l'accordo come un rito collettivo di tiratine di giacca (alle banche) che culmina in un comune avviso (intendimento? Auspicio? Esortazione? Impegno?) circa l'uso ben intenzionato di strumenti noti e piuttosto ovvii.
E' un processo collettivo utile e rispettoso. Quello che può ottenere è facile da capire, così come quello che è fuori dalla sua portata.
Sarebbe ora di fare un passo coraggioso in avanti. Forse si potrebbe capire meglio la rete di nessi che unisce la salute finanziaria delle imprese, la qualità degli attivi delle banche, i loro conti economici, fino ad arrivare all'occupazione, alla competitività, al PIL. Passando naturalmente per le condizione di salute e le prospettive di crescita degli enti di garanzia.
E' un lavoro che non si può eludere. Se non ci pensa il sistema, ogni impresa, ogni banca, ogni confidi dovrà studiarlo, e modificare di conseguenza i suoi comportamenti. Con azioni concertate, avremmo più chance di stimolare comportamenti virtuosi ed efficaci.
Domando agli economisti del blog: ammesso (e non concesso) che un confidi abbia 'tarato' bene il prezzo della propria garanzia / fideiussione originariamente concessa, l'allungamento della durata del finanziamento (e quindi della garanzia) gli dà titolo per chiedere una integrazione delle commissioni ?
RispondiEliminaSe prolungo una polizza auto devo integrare il premio. Se non pago niente, né per il rischio né per la pratica, ottengo un sussidio. Per le garanzie creditizie non è diverso.
RispondiEliminaLa moratoria determina cambiamenti in relazione all'attivazione della controgaranzia del Fondo ex artt. 12 e ss. del manuale operativo? (in particolare mi riferisco all'art. 12.1:"...entro 12 mesi dalla...prima rata o canone rimasto insoluto...")
RispondiEliminaMi permetto di ringraziare Luca per il paragone utilizzato. Rende perfettamente l'idea (e peraltro coincide con quanto io [e con ciò non sto dicendo che sto interpretando il pensiero di Luca] sostengo da tempo e che si potrebbe brutalmente sintetizzare così " caro confidi, non scimmiottare la banca; se proprio vuoi scimmiottare qualcuno, prendi come esempio operativo un'impresa di assicurazione ").
RispondiElimina@John: Nella precedente moratoria il Fondo si omologò alle circostanze di fatto (bastava comunicare che c'era stata la sospensione ed il Fondo prendeva atto ed apportava le dovute correnzioni). Pertanto, poiché il termine di 12 mesi decorre dalla prima rata non pagata, una volta modificato il piano delle scadenze delle rate, non cambia nulla. Sono sempre 12 mesi dalla prima non pagata.