giovedì 6 agosto 2015

L'avviso della Banca d'Italia sulle garanzie finanziarie borderline

Il 27 luglio la Banca d'Italia ha pubblicato l'avviso Garanzie finanziarie: fare attenzione, nel quale stigmatizza il fenomeno dell'abusivismo nel rilascio di garanzie finanziarie. In una comunicazione di aprile aveva fornito un colorito elenco di intermediari abusivi.

La domanda di garanzie è cresciuta sia per accedere al credito, sia per gli adempimenti richiesti a fronte di obbligazioni verso la Pubblica Amministrazione. Ci sono molti soggetti che si propongono come garanti senza la necessaria abilitazione. Banca d'Italia ricorda che i soggetti abilitati al rilascio di garanzie nei confronti del pubblico appartengono a una delle seguenti categorie:

  • compagnie di assicurazione (elenco consultabile sul sito ivass.it);
  • banche;
  • "vecchie società finanziarie 107" iscritte al vecchio elenco speciale (e tra queste i confidi 107, che possono svolgere questa attività con le specificazioni e i limiti di incidenza fissati dalla L.326/2013 e dalle disposizioni di vigilanza); le finanziarie e confidi iscritti al nuovo albo 106 avranno abilitazione sostanzialmente equivalente.
Chi sono invece gli abusivi?

  • le "vecchie finanziarie 106" iscritte al vecchio elenco generale; per operare sul prodotto garanzia dovrebbero essere appositamente autorizzate dalla Banca d'Italia, ma nessuna delle attuali iscritte ha ottenuto l'autorizzazione;
  • possono esserlo i confidi minori oggi iscritti alla sezione ex vecchio art. 122 c.4, che possono rilasciare esclusivamente garanzie collettive nei confronti dei soci per l'accesso a finanziamenti di banche e altri intermediari finanziari;
  • soggetti non iscritti a nessuno degli elenchi sopra menzionati previsti dal TUB, in particolare società estere, che si propongono come abusivi conclamati.
Come fare per tutelarsi? La Banca d'Italia non fornisce un servizio informativo "a sportello" (del tipo chiamate Roma 106 107), ma invita a consultare gli elenchi di cui sopra, costantemente aggiornati. Allega allo scopo questo documento in cui precisa le diverse fattispecie di intermediari e riporta i link agli elenchi, con l'avvertenza di studiare attentamente la tipologia legale di garanzia ammessa dall'ente o società che la richiede, ricordando che la materia non è di sua competenza [e io ricordo che alcuni enti richiedenti, tra cui anche l'Agenzia delle entrate, in passato hanno "accettato" garanzie invalide].
Naturalmente un povero padre di famiglia che si vede proporre una garanzia sostitutiva di un deposito cauzionale per l'affitto di una casa non è un dottore di ricerca in diritto bancario che si legge d'un fiato il documento della Banca d'Italia, accede ai siti degli elenchi vecchi 106, 155 c.4, 107, e va a smascherare a colpo sicuro l'eventuale garante truffaldino.
Per questo mi domando: perché ABI, ANIA, Assoconfidi, che hanno tutto l'interesse a tenere i garanti truffaldini fuori dal sistema, non attivano un numero verde al quale i cittadini possano telefonare per sapere, dalla ragione sociale del presunto garante, se questo è abilitato al servizio che pretende di vendere?

Nessun commento:

Posta un commento

Nota. Solo i membri di questo blog possono postare un commento.