Primo commento sul documento rilasciato ieri: entrambe le tipologie di intermediari vigilati previsti dalla legge 326/2003, banche cooperative di garanzia e confidi 107, devono svolgere attività prevalente di garanzia a favore dei soci, e anche la formula da applicare è la stessa dei due casi. Eccola:
garanzie a soci >= [(attività sopra la linea - fondi monetari a garanzia dell'attività tipica) x 12,5] + operazioni fuori bilancio diverse dalle garanzie a soci
C'è una piccola differenza: per le banche cooperative si parla di "fondi monetari utilizzati" a garanzia, per i 107 si dice "fondi monetari utilizzati o utilizzabili", una nozione più ampia che quindi ricomprenderebbe tutte le attività di tesoreria. La norma sembra consentire un margine piuttosto ampio per sviluppare attività di garanzia a favore di non soci (che alimenta le operazioni fuori bilancio diverse dalle garanzie a soci). Se l'intermediario facesse solo garanzie e avesse nell'attivo solo fondi monetari, potrebbe erogare il 50% di garanzie a soci e il 50% a non soci rispettando la regola di prevalenza. E' invece molto scoraggiata l'attività che fa crescere attività per cassa o altri investimenti sopra la linea (assunzione di partecipazioni, investimenti in immobili). Pensiamo ad esempio a una banca di garanzia che concede un prestito per cassa, magari ad un socio: per rispettare il principio di prevalenza, per 100 euro di prestito deve rilasciare almeno 100 x 12,5 = 1250 euro di garanzie a soci.
Le regole sembrano quindi "mordere" rispetto alla natura dell'attività (specializzazione nella garanzia) più che rispetto alla riserva nei confronti dei soci.
Un corollario: se l'ente di garanzia ha nell'attivo crediti per interventi a garanzia (leggi sofferenze) per rispettare il criterio deve avere garanzie per almeno 12,5 volte tanto. Oppure le sofferenze si contano tra le garanzie rilasciate?
I commenti sono più che mai benvenuti.
Luca
6 commenti:
A proposito di vigilanza equivalente.
Sul documento di consultazione Normativa secondaria...Confidi, Sezione II, Disposizioni applicabili ai Confidi 107 TUB, al terzo capoverso leggo:
"A tale proposito, la Banca D'Italia ha pubblicato nello scorso mese di marzo un documento di consultazione che delinea la disciplina prudenziale che verrà applicata agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale, inclusi i Confidi.
Tale documento di consultazione è poi richiamato nella pagina successiva (Cap. 2 punto 2) e infine nella nota (38) nel cap., 3 Requisiti patrimoniali.
Ho quindi cercato e letto il Documento di Consultazione del Marzo 2006 "Ambito di applicazione dei requisiti prudenziali" dove a pag. 7 ho trovato il capitolo 4 con un titolo inquietante "Equiparazione alle banche degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale previsto dall'art. 107 del TUB"
Il contenuto del capitoletto, invece, è uguale al contenuto del cap. 3 del documento di consultazione dei Confidi, quindi tiene conto del fatto che i Confidi hanno "più ridotte possibilità operative."
Alla fine, però, se non ho capito male, per calcolare il requisito patrimoniale devo riferirmi al Titolo III Capitolo 1 "Processo di controllo prudenziale" delle "Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche" Circ. 236 del 27 dicembre 2006.
Mi sembra che i Confidi possano collocarsi nella Classe 3 nel rispetto del principio di proporzionalità degli operatori.
Sinceramente, qui mi sono persa! Temo di aver preso una diramazione che mi porta fuori strada, o comunque lontano dal capire quali sono gli adempimenti reali a carico di un confidi, futuro 107.
Se qualcuno può darmi una mano, ringrazio vivamente.
Marina Taddeo
Direttore Artigiancredit Lombardia
Consorzio Regionale di secondo livello dei Confidi Artigiani Lombardia
Via Adige 19
20135 Milano
02 54118250
m.taddeo@artigiancredit.net
Benvenuta Marina. La classe 3 da lei citata fa riferimento a una classificazione del Titolo III (Secondo pilastro) delle istruzioni. Sì, anch'io penso che i confidi 107 saranno collocati lì rispetto al processo di controllo prudenziale, che riguarda la valutazione dell'adeguatezza del patrimonio a fini interni. Riguardo al primo pilastro (requisiti minimi) saranno trattati con coefficiente di capitale al 6% se non fanno (come è ovvio) raccolta tra il pubblico. Il nuovo documento elenca le tipologie di rischio alle quali si applicano requisiti: di credito, secondo il metodo standard (richiamato in nota nel documento confidi dell'altroieri), operativo, secondo il metodo di base, di cambio, di mercato se c'è un portafoglio di trading. Non sono certo di aver inquadrato bene il suo quesito, però non trovo novità inquietanti nel documento dell'altroieri.
I crediti per interventi a garanzia non sarebbero a mio avviso da considerarsi garanzie rilasciate, in quanto, intuitivamente, si tratta di garanzie escusse, da cui appunto origina il credito. Ciò a dire il vero appare più lineare nel caso in cui il pagamento del confidi avvenga a titolo definitivo (in forza di garanzia sussidiaria o a prima richiesta con surroga); molto più incerto nel caso di pagamenti in acconto (utilizzo ad es. della voce 21 crediti indisponibili, laddove accolga somme depositate in depositi cauzionali ("regolare") presso banche a fronte di sofferenze).
D'altra parte, tuttavia, in virtù di un principio di "prudenza", gli stessi crediti p.i.a g. non mi sembra possano costituire la base per lo "sviluppo" della attività propria del confidi, nemmeno nel caso della determinazione della prevalenza.
Condivido sulle finalità della normativa rispetto alla natura dell'attività (più che rispetto alla riserva nei confronti dei soci): mi sembrerebbe una corretta evoluzione del settore.
Infine: le garanzie rilasciate vanno intese al nominale o riferite al debito residuo?
Grazie
A fronte delle esposizioni a sofferenza, i confidi di solito girano somme su c/c infuttiferi e vincolati a pegno regolare del credito deteriorato. Penso che possano considerarsi parte dei "fondi monetari a garanzia dell'attività tipica" che sono dedotti dalle attività sopra la linea nel calcolo delle attività "non verso soci". In caso contrario, un aumento delle sofferenze potrebbe mettere a rischio il rispetto del criterio di prevalenza, che avrebbe quindi anche un effetto spurio di coefficiente prudenziale. Sui crediti nei confronti dei soci per interventi a garanzia sarebbe opportuno un chiarimento, perché l'interpretazione non è altrettanto chiara.
Le garanzie rilasciate penso siano riferite, come per tutti i calcoli a fini regolamentari, al debito residuo, per la percentuale garantita.
Buongiorno,
sul criterio della prevalenza sono a chiedere una delucidazione...
Nelle Istruzioni di Vigilanza, 9' aggiornamento, è riportato che il Confidi, per dimostrare la prevalenza nell'attività di garanzia, deve rispettare il requisito economico che comporta ricavi da commissioni su garanzie maggiore del 50%. In un Confidi molto patrimonializzato come il nostro si pone il problema degli interessi attivi su depositi e/o titoli, essendo una buona parte del patrimonio non vincolato e pertanto oggetto di investimento in PCT piuttosto che in altri strumenti mobiliari, e i ricavi da investimento di fatto superano quelli da commissioni su garanzie.
Mi chiedo e vi chiedo: è rispettanto comunque il requisito della prevalenza ? Tali ricavi da investimenti delle somme liquide possono essere considerati frutto di attività connessa e strumentale ?
Vi ringrazio anticipatamente per le vostre risposte chiedendovi anche l'eventuale riferimento normativo.
Alessio Orrù
Caro Alessio, anch'io mi sono posto lo stesso problema. Purtroppo non posso riportare una "interpretazione autentica" della Banca d'Italia perché le Disposizioni sui confidi non esplicitano il punto, e non sono state diffuse successive circolari esplicative. La mia personale opinione è che la presenza di un abbondante free capital investito in tesoreria (non in prestiti alla clientela o in partecipazioni) e quindi di un margine di interesse positivo non debba comportare violazione del requisito di prevalenza. Anzi, la tesoreria è a presidio delle garanzie (e lo è anche contrattualmente nel caso di fondi vincolati), quindi c'è una chiara strumentalità di questo investimento (e dei suoi ricavi) rispetto all'attività di garanzia.
Dobbiamo però attendere un chiarimento ufficiale dal Servizio Vigilanza per supportare una simile interpretazione.
La cosa di cui sono sicuro è che il requisito di prevalenza non forma l'oggetto di una verifica preventiva in sede di domanda di iscrizione a 107, ma è un requisito che deve essere mantenuto nel tempo dopo l'iscrizione. E' peraltro ragionevole che il programma di attività presentato con la domanda di iscrizione attesti il rispetto di tale requisito nei bilanci previsionali allegati.
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