Da questa news di Repubblica.it apprendo quanto segue dall'Assessore alle attività produttive della Regione Toscana, Ambrogio Brenna:
La Regione ha dato poi 28 milioni per la patrimonializzazione di Artigiancredito toscano, tra i primi Confidi d´Italia (i consorzi di garanzia collettiva dei fidi per prestiti alle imprese, ndr), nato proprio con l´obiettivo di garantire l´accesso al credito.Dopo il Piemonte e la Lombardia, ora anche la Toscana interviene per sostenere il capitale del suo confidi strategico per l'artigianato.
A questo punto tutti i 107, presenti e futuri, avranno titolo per chiedere apporti pubblici al patrimonio. E' una nuova tendenza delle politiche pubbliche, che sottrarrà risorse a quelle precedenti (apporti ai fondi rischi e fondi di controgranzia). E siamo soltanto all'inizio.
Sono d'accordo sulla necessità di sostegno patrimoniale per i confidi.
Sono perplesso per il modo in cui si è cominciato a dare questo sostegno: sotto la pressione della duplice emergenza, 107 e picco di sofferenze, e senza aver prima messo a punto un modello di equilibrio gestionale dei confidi. E non per fare accademia: mi interessa sapere (non sono il solo) se i capitali supplementari che entrano nei confidi sono destinati a trasformarsi in apporti a fondo perduto (speriamo per effetto della remissione del rimborso, non del defalco per deficit patrimoniale), o ci sono le condizioni per remunerarli e rimborsarli.
Luca
I recenti casi di supporto regionale ispirano qualche domanda:
RispondiEliminaa) esiste un criterio di finanza pubblica con quale vengono asegnate queste somme ad un confidi piuttosto che ad un altro (salvo, forse, nel caso toscano per cui è spiegabile in quanto unico 107)?
b) Meglio: perchè la risorsa pubblica (scarsa) non viene "conferita" (in senso atecnico) attraverso un sano bando?
c) c'è stato un preventivo vaglio da parte della Vigilanza in merito alla computabilità nel PV? o avviene tutto "al buio"?
Grazie
Provo a rispondere:
RispondiEliminaa) in Lombardia ci sarà un bando, in Piemonte mi pare che il provvedimento disponga le assegnazioni caso per caso, non so se discrezionalmente o in base a indicatori misurabili;
b) i bandi necessitano di un criterio di ordinamento della convenienza pubblica rispetto al quale i confidi dovrebbero competere; a prescindere dal fatto che i confidi (così come le banche) non amano essere messi testa a testa, non è facile trovare un criterio semplice e rappresentativo per un subordinato; ad esempio, si fa un'assegnazione premiando chi offre il tasso di rendimento maggiore sul titolo? Ma come la mettiamo col rischio, che nel caso del subordinato è affine a quello di un'azione? E come si fa a valutare la solvibilità dei concorrenti? Alla fine penso che anche nel caso dei bandi prevarranno logiche di ripartizione concertata e ragionata;
c) le messa a punto delle caratteristiche tecniche dei titoli è il frutto di input congiunti di confidi, ente pubblico, consulenti (di entrambi), e ovviamente la parola ultima spetta alla vigilanza; la normativa sulla composizione del capitale regolamentare sta evolvendo, e in futuro si punterà di più sul capitale netto tout court, riducendo il favore per forme ibride e debiti subordinati; io ho visto qualche proposta (che non era ancora passata al vaglio della Vigilanza) che mi è parsa un po' pasticciata; le proposte più recenti mi paiono più solide, anche se l'ultima parola di Banca d'Italia arriva quando il singolo emittente confidi sottopone il suo specifico programma di emissione; se Claudio (D'Auria), vero esperto della materia vuole aggiungere qualcosa, gliene saremo grati.
Credo che i 28 milioni siano il frutto dei contributi a fondo rischi che la Regione Toscana ha erogato ai Confidi negli ultimi 10 anni...in poche parole non rappresentano un intervento supplementare della Regione sui Confidi.
RispondiEliminaQuindi il provvedimento sarebbe uno svincolo di risorse già assegnate per consentirne la ridestinazione a patrimonio di vigilanza. Anche in Trentino la Provincia ha agito allo stesso modo con i confidi locali già dal 2007, e penso che ci siano altre esperienze simili.
RispondiEliminaEsiste un ente pubblico che concede la contribuzione per la patrimonializzazione dei confidi in questa maniera :
RispondiEliminaART. 2 Tale contributo deve essere utilizzato esclusivamente per la concessione di garanzie a favore delle imprese associate, con esclusione di qualsiasi altra destinazione. In ogni caso, come indicato in premessa, considerando un tasso massimo del 13%, una garanzia pari a € 750.000,00
può essere considerata come equivalente sovvenzione lordo identico alla soglia generale "de minimis' il Consorzio provvede alla quantificazione mediante il calcolo secondo il parametro indicato del "quantum" di contribuito erogato a ciascuna impresa garantita. La garanzia non deve superare l'80% dei prestito sotteso e non può essere automaticamente prorogata. A codesto Consorzio spetta, inoltre, l'onere di garantire II rispetto dei massimali previsti dai Regolamento "de minimis" nell'arco di tre esercizi finanziari, in capo a ciascuna impresa associata.
ART. 3 Ai fini delle verifiche delle condizioni di cui al precedente art, 2 codesto Consorzio trasmetterà,con cadenza trimestrale a decorrere dall'erogazione del presente contributo, la documentazione relativa alle eventuali garanzie concesse. In caso di mancato adempimento, verrà sospesa qualsiasi ulteriore forma di contribuzione. Qualora codesto Consorzio non provveda a quanto indicato nei 15 giorni successivi a nota di diffida del servizio competente i contributi saranno revocati con conseguente restituzione delle somme predette.
Ora, secondo voi, un 107 - con tale delibera - puo' e potrebbe destinare i fondi a patrimonio di vigilanza ?
Attenzione alla risposta .......
Una volta che i fondi sono entrati nel PV dovrebbero coprire tutto, anche le perdite pregresse. Così sembrano contributi vincolati a nuove erogazioni, quindi non dovrebbero entrare nel PV.
RispondiEliminaPv che copre (dovrebbe coprire) la ul (perdit inattesa). Mentre i fondi vincolati sono a copertura Dell perdita attesa...
RispondiEliminasono contributi già assegnati...
RispondiEliminaLuca, ti ringrazio per avremi chiamato in causa.
RispondiEliminaLa normativa BI vigente consente la computabilità dei prestiti subordinati nel patrimonio supplementare, fino a un limite massimo pari al 50% del patrimonio di base.
Le caratteristiche che i prestiti devono avere sono contenuti nella Circolare 216, Cap. V, Sez. II, All. A.
La procedura non prevede alcuna autorizzazione. L'intermediario li computa e poi, se non ne aveva diritto, sarà costretto a toglierli dal PV dopo che la Vigilanza avrà fatto le sue verifiche documentali e/o ispettive.
Ciò vuol dire che prima di computare il subordinato, il confidi deve essere ragionevolmente certo che il prestito subordinato rispetti tutti i requisiti previsti dalla normativa.
Rispondo anche a Mike. Qualsiasi apporto di capitale, pubblico o provato che sia, non deve essere in alcun modo vincolato a una determinata operatività Pertanto, la computabilità a PV degli apporti pubblici da te decsritti mi sembra molto difficile, visto il vincolo (forse inutile, ma chiaramente prevsito dall'art. 2) che le somme devono essere destinate alla concessione di garanzie per le imprese socie.
Il vincolo è abbastanza inutile perchè i confidi già sono tenuti a fare, per legge (e per istruzioni di vigilanza), prevalentemente questa attività. Il fatto di prevedere l'esclusività di tale attività rende inutilizzabile l'appporto pubblico a PV in quanto prevede un vincolo ulteriore (e specifico) rispetto a quelli di legge e regolamentari.
La risposta di Claudio D'Auria conferma quanto piu' volte affermato in questo fantastico Blog nel merito di PV. Pertanto vi divertirà sapere che - s.e. - uno fra i primi 107 ha ricevuto diversi milioni di euro ( post comma 881 ) dalla regione e questi sono entrati serenamente nel PV. Infatti tale destinazione e vincolo specifico appare solo nella determinazione finale di assegnazione della Regione ma non nelle delibere di ripartizione iniziali .
RispondiEliminaQuesto solo per sottolineare quanto sia urgente erudire sia la parte politica che la classe dirigente degli enti pubblici affinchè molto del disordine che capiterà a breve possa essere evitato. Infatti alcuni istituti di credito si sono accorti del fatto e ........
Il comma 881 della finanziaria 2007 (che riconosce ai confidi la facoltà di deliberare d'imperio la soppressione dei vincoli di destinazione dei fondi pubblici e la loro conseguente inclusione nel patrimonio di vigilanza) è l'esempio emblematico di un certo modo conflittuale (e approssimativo) di rappresentare gli interessi dei confidi, magari in buona fede.
RispondiEliminaAppunto !
RispondiEliminaAd averne di comma 881 vista l'enorme inefficienza dimostrata dalle varie finanziarie regionali nella gestione dei fondi pubblici!
RispondiEliminaExcelsus: se i confidi dipendono, come non manchi di sottolineare spesso, da risorse finanziarie pubbliche, in buona parte regionali, che senso ha un provvedimento come il c.881 che forza la ridestinazione delle stesse? Se la Regione è d'accordo, non c'è bisogno di forzature, se non è d'accordo (come è successo in alcuni casi), diffida i confidi ad avvalersi della norma sotto la minaccia di chiudere i rubinetti per il futuro.
RispondiEliminaPer non parlare dell'imbarazzo di Banca d'Italia che si è vista spennellare questa norma che impatta sulle materie di sua competenza.
Bastava veramente poco per ottenere lo stesso risultato senza tanto rumore per nulla.
ieri alla presentazione della monografia di CRIF dedicata ai confidi si sono udite cose interessanti:
RispondiElimina- pil italia: -5,1 %
- l'onda lunga delle sofferenze arriverà nel 2010;
- i confidi prendono atto che il forte ricorso alla loro garanzia è segnale sia della debolezza del sistema ma che ciò rischia di far assumere rischi "esosi";
Quale futuro allora? Come attrezzarsi?
Magari gli altri presenti, possono dare il loro contributo...
Il modello di equilibrio gestionale dovrebbe rappresentare in pieno i contributi del settore pubblico. I confidi dovrebbero sapere se e quanto dipendono dal pubblico in modo che il pubblico sia una scelta strategica del confidi e non un aiuto in extremis per evitare il default e/o ridare fiato alle scarse risorse patrimoniali in momento di contingenza negativa. Ci può stare da parte di un soggetto cooperativo e di rappresentanza come il confidi la scelta di dipendere, almeno in parte, dal settore pubblico. L'importante è esserne consapevoli e che le risorse pubbliche vengano assegnate in maniera trasparente con criteri condivisi e soprattutto consumate nella maniera più efficiente possibile, ovvero non sprecate.
RispondiEliminaTra la massimizzazione del profitto e la minimizzazione delle perdite non passa molta differenza.
No Professore io sostengo da sempre, al contrario di molti altri, che i confidi devono camminare sulle loro gambe poichè sono cosciente che l'apporto pubblico non potrà mai risolvere del tutto il problema delle scarse risorse patrimoniali dei confidi. Per la verità in precedenza ho anche illustrato delle possibili soluzioni.
RispondiElimina...soluzioni peraltro già adottate dai principali confidi...
RispondiEliminaAllora, Excelsus, non capisco il commento sul c.881 (a meno che non lo si consideri come un modo di fare ordine su fondi pregressi che di fatto erano già nella disponibilità di confidi).
RispondiEliminaE con le sottoscrizioni di subordinati con fondi regionali come la mettiamo?
Caro Excelsus, i confidi, spesso, dimostrano di non voler camminare con le proprie gambe. Quando c'è da incassare l'obolo, lo incassano. Almeno questo venga fatto in maniera trasparente e l'utilizzo sia efficace ed efficiente.
RispondiEliminaLa conseguenza più grave di questa situazione di indecisione è che nessun Confidi sa se deve fare un business plan prevedendo aiuti pubblici o no. E se si quanti.
RispondiEliminaCapita anche che un confidi definisca un business plan mettendo a disposizione somme importanti, svincolate dagli impegni correnti e a medio periodo, per precise tipologie di garanzie a supporto di determinate linee di credito da offrire a segmenti d'imprese ben individuati.
RispondiEliminaIl tutto attraverso un'analisi precisa del territorio delle sue criticità e quindi della debolezza di alcuni comparti produttivi che necessitano dell'agevolazione all'accesso al credito. Ebbene la proposta formulata con numeri e dettagli chiari, attualmente non interessa ai partner bancari. Questi ultimi sono impegnati a finalizzare i loro conti ed i loro rischi e quindi i loro bilanci (anno corrente) e rallentano i mutui, bloccano i leasing, e applicano il credit crunch senza pietà !
E' un cinismo comprensibile ma la ruota gira ...bisogna solo avere un po' di pazienza e resistere.
Per sapere: imponevate alle banche tassi massimi?
RispondiEliminaNo' !
RispondiEliminaMa quella frase "mettendo a disposizione somme importanti, svincolate dagli impegni correnti..." fa pensare a fdj basate su un fondo, come noto garanzie non eligibili se non all'interno di un complicatissimo schema di tranched cover.
RispondiEliminaLeggo soltanto ora il post relativo all'affermazione dell'assessore Brenna sulla contribuzione della Regione Toscana alla patrimonializzazione di Artigiancredito Toscano. Il contributo di 28 milioni di euro è stato liquidato in 25 anni di attività sulla base di un impianto legislativo e una disciplin degli aiuti di stato completamenti diversi da quelli vigenti. In fase di presentazione della domanda di iscrizione al 107 la Regione ha certificato la piena disponibilità di questo importo da parte di ACT per coprire le perdite. Banca d'Italia ci ha così consentito di computarlo nel patrimoinio di vigilanza.
RispondiEliminaOra il periodo delle "vacche grasse" sembra definitivamente tramontato, riceveremo dalla Regione un contributo alla patrimonializzazione sulla base di un bando riservato ai confidi che riusciranno ad evolvere in intermediari finanziari vigilati.
Per il futuro, mentre fioccano le sofferenze, anche qui in Toscana le prospettive sono molto incerte
Dr. Vannucci, BdI ha esaminato la composizione del PV ed ha dato esplicita via libera o si è riservata di esaminare successivamente l'includibilità nel PV di alcune poste come Fondi rischi generici etc? Questi ultimi essendo a copertura della PA pluriennale non dovrebbero far parte del PV. La questione è controversa e c'è una discrasia fra IAS e Basilea.
RispondiEliminaGrazie della precisazione, dott. Vannucci. Ci vorrebbe un deflatore automatico degli annunci riguardanti fondi assegnati ai confidi.
RispondiEliminaSapio, i fondi pubblici si cerca di allocarli a qualche voce inclusa nel PV a quel punto non è più allocabile a copertura di perdite su garanzie attese o realizzate, ma soltanto a copertura di perdite di gestione post chiusura esercizio.
Luca, non ho capito bene perché manca qualcosa. Comunque nel caso di esposizioni pluriennali con fondo (anticipato) a copertura, non andrebbero iscritti fuori del PV?
RispondiEliminaInoltre, con l'occasione domando, i fondi di terzi in amm.ne (fondi antiusura, Docup) non dovrebbero essere rendicontati fuori bilancio in apposita relazione?
Sapio, la prassi che raccomando è di girare la parte di fondi pubblici liberamente disponibili che si vuole trattare come PV in conto specifico che non sia confondibile con un fondo rischi. Due passaggi quindi, prima si individuano i fondi liberi, poi si decide quanto e come imputare a PV. I fondi docup non ancora rendicontati non superano il primo passaggio.
RispondiEliminaIl Dr. Vannucci conferma in pieno la mia impressione e cioè che spesso i politici vantano cospicui interventi sui confidi quando in realtà si riferiscono a contributi ai fondi rischi concessi dalla Regione in decenni di attività. Concordo inoltre con Luca sulla assoluta trasparenza in ordine all'imputazione a bilancio di detti contributi.
RispondiEliminaIn quanto alla possibilità che i confidi possano sperare di sostenersi con un immaginifico ricorso ad un futuro e consistente sostegno pubblico, ritengo che sia una bella chimera che qualcuno, anche nel mondo dei confidi, spera illudendosi si realizzi. Il futuro dei confidi risiede soprattutto nella capacità del loro management di fare scelte azzeccate che tutelino il più possibile le loro limitate risorse patrimoniali.
In quanto alle Banche, esse dovranno "digerire" col tempo due principi.
a) I confidi non sono il "refugium peccatorum" dei loro problemi sugli impieghi deteriorati ma partner al loro stesso livello.
b) Dovranno iniziare a ponderare al più presto sul loro pricing le garanzie prestate dai Confidi.
Sui fondi rischi liberi da imputare o meno a PV rispondo a Sapio che la problematica deve essere risolta leggendosi le convenzioni che i singoli Confidi hanno utilizzato per realizzare negli ultimi 10/15 anni il loro portafoglio garanzie.
RispondiEliminaInfatti la differenza la dovrebbe fare la responsabilità patrimoniale soggettiva del Confidi nel rispondere alle obbligazioni assunte nei confronti delle Banche patner. Se essa da convenzione emerge è ovvio che Sapio ha fatto una riflessione più che fondata, in caso contrario la responsabilità dei Confidi è segregata sui fondi rischi monetari e/o, in ultima istanza, sui fondi cauzionali o fideiussori.
La compliance riveste infatti un'importanza enorme nel rapporto Banca/Confidi ed è quindi la convenzione che governa anche il piano industriale dei Soggetti Garanti.
Dal tenore delle risposte ricevute ho capito che non mi sono spiegato. Poiché ci tengo molto al vs parere, scusate se ricomincio daccapo.
RispondiEliminaDunque un Confidi riceve un fondo F ,liberissimo, e deve decidere quanto garantire G di esposizioni pluriennali.
Poiché il fondo F copre anche la PA, allora G=(F-PA)x(100/75)x(100/6). Peraltro F=PA + PV dove PV è il Patrimonio di vigilanza.
Ora se è così, possibile che ACT abbia tutti i fondi dentro il PV? Non dovrebbe avere a parte, fuori PV, quella quota che è destinata a coprire la PA? Attendo il vs parere.
Sapio, non riesco a cogliere il problema che poni. Le scelte di cui stiamo parlando sono scelte di bilancio. Uno ha dei fondi pubblici prima di passare a 107. Quando passa a 107 redige il primo bilancio IAS: è qui che decide come destinare i fondi pubblici. Una parte la può impegnare a copertura delle rettifiche di portafoglio per perdite attese (le PA di cui parli), la parte rimanente, se il fondo originario è liberissimo come dici, la destina a una riserva di capitale netto, o un subordinato, o qualcos'altro che può essere imputato a PV. Questa è la scelta contabile. Non dovrebbe rimanere un unico fondo F, ma dovrebbe essere ripartito tra due voci contabili distinte.
RispondiEliminaI fondi rischi generici (che per gli IAS si chiamano rettifiche di portafoglio su garanzie emesse non deteriorate) non potranno essere mai inserite nel PV di un intermediario che applica il metodo standard di Basilea 2.
Se poi il confidi ignora o sottostima le perdite attese, o non le espone in bilancio perché le considera non rilevabili a fini IAS, e quindi sopravvaluta la parte che destina a PV, è un altro discorso. Forse è questa la tua preoccupazione. Ho capito bene?
Centrato! Il confidi sopravvaluta la parte che destina a PV. Nella fattispecie il criterio seguito da ACT è stato approvato da BdI?
RispondiEliminaComunque abbiamo aperto un fronte interessante, prosieguo della discussione di questa estate durante la consultazione di BdI sui bilanci dei Confidi. L'argomento è : come si fa un bilancio dei Confidi, come si rende conto dei fondi di terzi in amm.ne? Come si calcola il PV? Come si espongono il rischio e le controgaranzie nei C. d'Ordine? Tutti argomenti del III Pilastro.
Possiamo aprire una apposita discussione?
Avevamo aperto un thread sull'argomento qualche mese fa. Il blog va stretto ad un dibattito tecnico: si dovrebbe discutere su documenti con esempi, commenti articolati, tabelle, etc, tutto cose che qui non si possono (per adesso) gestire. Al massimo si possono commentare punti specifici, come si è fatto finora.
RispondiEliminaIl luogo naturale del dibattito è il processo di consultazione sulla normativa Banca d'Italia. Si potrebbe chiedere alla Vigilanza di riaprirlo per i confidi 107.
Per l'anno prossimo, appena riprendo fiato dal rush finale del progetto confidi trentini, avrei un'altra idea per dar corpo al dibattito tecnico sui confidi, ma ne parlerò a tempo debito.
I problemi posti da Sapio sono seri e la risposta data da Luca su un possibile confronto pure. Confermo la mia idea che, almeno per lo stock storico dei portafogli garanzie in essere, dobbiamo leggere con attenzione le convenzioni che normano quei portafogli prima di trarre dei giudizi affrettati. Certo è che se un Confidi ha da sempre stipulato convenzioni "a responsabilità soggettiva e patrimoniale" e non ha segregato la sua responsabilità sui rischi assunti su fondi monetari/fideiussori e/o cauzionali, le ragioni espresse da Sapio, a mo modesto parere, sono più che fondate.
RispondiEliminaAct ha inserito i Fondi rischi generici nel PV (cfr. pag. 67 del bil. 31/12/2008). Ora due son le cose o i Fondi rischi erano liberi, ed ha fatto male, o erano destinati, ed ha fatto peggio. BdI cosa ha detto o cosa dirà visto che è un 107?
RispondiEliminaEcco iniziamo dai fondamentali e non solo per ACT ....!
RispondiEliminaI riferimenti a casi specifici sono soltanto esemplificativi, naturalmente (se interpreto correttamente le intenzioni di Sapio).
RispondiEliminaInterpretazione corretta.
RispondiEliminaA proposito, su 4 Confidi 107 solo ACT pubblica il bilancio in rete. Se qualcuno possiede gli altri tre (al 31/12/2008) e me li inviasse mi farebbe una cortesia.
RispondiEliminaAssolutamente esemplificativi. Finsardegna, per esempio, nel suo sito è fermo al Bilancio 2006 ...è molto strano .
RispondiEliminaper conto mio, come ho già detto, i fondi rischi specifici stanno fuori dal pv.
RispondiEliminasennò significa che si usa il pv per coprire la pa.
I fondi rischi vincolati da convenzione a coprire le eventuali perdite realizzate sul portafoglio garanzie ovviamente non possono essere imputati a PV.
RispondiEliminaExcelsus, che i fondi rischi vincolati non possano essere imputati a PV è scontato. Qui stiamo parlando dei fondi liberi che anch'essi non possono essere imputati a PV.
RispondiEliminaDr. Bianchi, se può consolarla, tutti coloro che ho consultato sono d'accordo con la sua/nostra interpretazione.
Caro Sapio è una tua opiniomne che i fondi rischi liberi non possano essere imputati a PV. Dipende tutto dalle convenzioni che negli anni hanno normato il rapporto tra Banca e Confidi. Purtroppo spesso si straparla senza conoscere la normativa interna che ha regolato e regola i rapporti tra Banca e Confidi e quindi anche il portafoglio garanzie in essere.
RispondiEliminaDa "Confidi siciliani" fornisco un elemento pregnante Alla domanda se sia possibile "ritenere che le somme erogate dall'Amministrazione regionale a titolo di integrazione fondo rischi, ai Confidi, in base alla L. n. 11/2005 e s.m.i. possono essere considerate come computabili, nel bilancio dei Confidi, ai fini del calcolo del patrimonio di vigilanza, in base ai requisiti previsti dalle Istruzioni emanate dalla Banca d'Italia (circolare n. 216 del 28 febbraio 2008) Si è risposto : Per affrontare i suddetti quesiti occorre preliminarmente delineare il sistema di finanziamento regionale dei confidi come risulta dalle consultazioni fin qui rese da quest'Ufficio al riguardo.
RispondiEliminaCome manifestato con parere di quest'Ufficio n. 10956/170 del 16 giugno 2008 confermativo del precedente parere n. 9276/124 del 21 maggio 2008, , "la finalità dell'art. 3 della l. 11/2005 è quella di favorire l'incremento patrimoniale dei fondi rischi e di garanzia. Il "favore" è accordato partendo dal presupposto che i confidi, a loro volta, abbiano registrato un'incremento patrimoniale in tal senso con uguali versamenti delle imprese associate a titolo definitivo ed a fondo perduto ". "E' esclusivamente per versamenti di tale natura che, dopo le opportune verifiche, codesta Amministrazione potrà procedere ad erogare una pari integrazione".
Assodato, pertanto, che al fine dell'integrazione del fondo rischi da parte della Regione i corrispondenti versamenti effettuati dai soci per tale fine devono avere il carattere della definitività, va considerato che anche al fine della computabilità delle risorse dei confidi nel patrimonio di vigilanza (per i confidi iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 Testo unico bancario ) ne va documentata la conformità con i seguenti principi : piena disponibilità e stabilità nel tempo. Il criterio della piena disponibilità è stato così descritto dalla Banca d'Italia : qualsiasi elemento del patrimonio di vigilanza deve poter essere utilizzato senza limitazioni per la copertura dei rischi e delle perdite aziendali...
...Tanto premesso, ove i fondi rischi costituiti dagli apporti definitivi ( e pertanto astrattamente integrabili con la partecipazione regionale ) dei soci siano ritenuti computabili nel patrimonio di vigilanza, si pone il problema dell'integrabilità degli stessi ai sensi dell'art. 3 della l. r. n. 11 del 2005 avuto riguardo ai vincoli di destinazione ad essi riferibili.
RispondiEliminaIl suddetto art. 3 "Integrazione regionale fondi rischi" autorizza codesto Assessorato ad integrare i fondi rischi costituiti presso i confidi "per la prestazione alle imprese delle garanzie di cui alla presente legge, volte a favorire il finanziamento delle banche e degli altri soggetti operanti nel settore finanziario, in misura pari ai nuovi apporti forniti dalle imprese consorziate..". Gli apporti delle imprese e della Regione al fondo rischi condividono, pertanto, la finalità, la destinazione e la quantificazione delle somme versate.
L'attività di sostegno dell'ente pubblico ai confidi nella forma dell'erogazione al fondo rischi viene di regola inquadrata tra le "sovvenzioni di attività" ovvero come contributi con vincolo di utilizzazione a fini di garanzia : esse rientrano nei mezzi propri dei confidi ma occorre necessariamente rispettarne la destinazione a garanzia.
Come già affermato da quest'Ufficio nel parere n. 192 del 2006 "I fondi rischi indisponibili, nei quali affluiscono i contributi regionali concessi per l'integrazione, sono conteggiati quale componente del patrimonio netto dei confidi e non del capitale sociale ( o fondo consortile )..;resta fermo l'imposto vincolo di utilizzazione o destinazione a fini di garanzia dei contributi concessi ad integrazione dei fondi rischi - seppur con libertà di gestione da parte dei confidi che, però sono soggetti ai controlli e alle ispezioni di cui all'art. 14 della l. 11/2005 - oltre all'obbligo di devoluzione al fondo di garanzia regionale, in caso di scioglimento o cessazione del consorzio, delle somme residuate dall'integrazione concessa, così come disposto dall'art. 5, comma 1, lett. e), della l. 11/2005". Da ciò la legittimità della prescrizione dettata da codesto Assessorato ai confidi con le direttive per l'attuazione degli interventi dell'attività di garanzia collettiva fidi di cui alla l. n.11/2005 in oggetto, di tenere una contabilità separata su tutte le operazioni finanziarie condotte in sostegno delle imprese tramite le risorse pubbliche regionali e di " tenere traccia contabile delle somme concesse non essendo venuta meno la finalità per la quale le stesse sono state erogate" anche nell'ipotesi prevista dall'art. 1, c. 881, della legge finanziaria per il 2007.
Posto ciò, si ritiene che le somme attribuite al fondo rischi quale integrazione regionale ai sensi dell'art. 3 della l. n. 11 del 2005 non possiedano i requisiti previsti dalla Banca d'Italia per la loro computabilità a patrimonio di vigilanza destinato a far fronte a tutte le obbligazioni assunte dal confidi.
Concludo sottolineando la neutralità, nel caso, delle peculiaretà del rapprto convenzionale.
BI comunque ha già affermato senza margine di dubbio che il disposto dell'art. 1,
RispondiEliminacomma 134, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (finanziaria 2008), che, nel consentire ai confidi di imputare a fondo consortile, capitale sociale o apposita riserva i fondi rischi e gli altri fondi o riserve patrimoniali costituiti da
contributi dello Stato, delle Regioni e di altri enti pubblici, esistenti alla data del 30 giugno 2007, ha espressamente e ope legis eliminato ogni preesistente vincolo di destinazione su detti fondi.Pertanto, in relazione ai fondi contabilizzati nel bilancio del confidi alla data del 30 giugno 2007 in conformità della citata previsione di legge, non saranno necessarie la preventiva verifica dell'assenza di vincoli di destinazione né apposite attestazioni dell'ente erogante ai fini della valutazione circa la computabilità nel patrimonio
di vigilanza. Quindi ?
Ribadisco: un pronunciamento esplicito dell'ente pubblico che dà il via libera alla ridestinazione dei fondi a riserve di patrimonio vale più di cento interpretazioni sul combinato disposto di leggi, regolamenti e circolari, da cui si può desumere una cosa e un minuto dopo il suo contrario. Il problema della capitalizzazione dei confidi è un'emergenza, basta con le dotte disquisizioni. Si dicano parole chiare.
RispondiEliminaMi fa piacere leggere "Posto ciò, si ritiene che le somme attribuite al fondo rischi quale integrazione regionale ai sensi dell'art. 3 della l. n. 11 del 2005 non possiedano i requisiti previsti dalla Banca d'Italia per la loro computabilità a patrimonio di vigilanza destinato a far fronte a TUTTE le obbligazioni assunte dal confidi." e "Da ciò la legittimità della prescrizione dettata da codesto Assessorato ai confidi con le direttive per l'attuazione degli interventi dell'attività di garanzia collettiva fidi di cui alla l. n.11/2005 in oggetto, di tenere una contabilità separata su tutte le operazioni finanziarie condotte in sostegno delle imprese tramite le risorse pubbliche regionali "
RispondiEliminama non è questo il problema. Io sostengo, con l'appoggio di tutti quelli che ho consultato (saranno pochi, piccoli e neri ma non è solo una mia opinione)che i Fondi liberissimi, magari versati dai clienti, debbono essere scissi in Fondi rischi destinati a coprire la PA (soprattutto pluriennale) e PV destinato a coprire l'eventuale Perdita Inattesa. La questione non è speciosa perche moltiplicando il PV per (100/75)x(100/6) si ottiene il tetto di rischio sostenibile. Ragion per cui certi Confidi che sostengono di avere margine per crescere, invece tale margine non hanno.
No Sapio perchè i Confidi che hanno segregato il loro rischio in essere su convenzioni, a suo tempo stipulate con le Banche, che limitano la loro responsabilità o sui fondi monetari, o sui fondi fideiussori o sui fondi cauzionali, non hanno ovviamente una responsabilità soggettiva sulla PA. In poche parole finiti detti fondi la logica è la stessa delle tranche cover e cioè esauratasi la cappatura (i fondi monetari)sulle perdite definitive accertate non emerge ope legis alcun obbligo di reintegro in capo al Confidi. E quindi perchè il Confidi dovrebbe utilizzare tali fondi liberi per assicurare la Banca sulle perdite attese? In quanto ai fondi pubblici tutto dipende dai vincoli di destinazione e dalle varie interpretazioni giuridiche formali degli enti pubblici che li hanno erogati.
RispondiEliminaOvviamente hai invece ragione nella tua tesi se il Confidi ha stipulato convenzioni a "responsabilità soggettiva e patrimoniale" come è il caso delle molte convenzioni che ho studiato negli ultimi anni.
RispondiEliminaSe un Confidi espone al passivo la contropartita dei fondi monetari non può certo utilizzare questi fondi come PV. Se la logica è quella delle Tranched cover questi fondi sono fuori dai giochi , non coprono né la PA né la PI future.
RispondiEliminaExcelsus, sono fondamentalmente d'accordo sulla necessità di leggere le convenzioni.
RispondiEliminaNon sono (sempre) d'accordo sul fatto che le convenzioni che prevedono una apparente responsabilità con il solo fondo rischi possano consentire una effettiva segregazione del rischio.
Questo perchè in molti casi, il rispetto del rapporto moltiplicatore impone che al diminuire del fondo rischi per escussioni (oltre ovviamente che per l'aumentare degli affidamenti garantiti) il confidi integri detto fondo, con altre disponibilità. E dunque si configurerebbe come una responsabilità comunque personale.
Vera segregazione ci sarebbe (ci può essere) solo a fronte di portafogli chiusi (o "chiudibili"). L'operatività rotativa (ovvero quella classica) impedisce (o rende molto difficoltosa dal pdv operativo) l'effettiva limitazione del rischio.
A questo punto torna il tema della ripartizione del rischio, tra PA (fondi rischi, in accezione bilancistica) e PI (a fronte della quale sta il PV).
Nelle convenzioni ordinarie (non tranched cover) laddove vi è limitazione della responsabilità del confidi al solo fondo rischi corre l'obbligo al confidi di reintegrare il fondo qualora scenda sotto un certo rapporto (il famoso moltiplicatore). Di periodo in periodo va verificata l'adeguatezza e il fondo rischi deve essere adeguato (o svincolato se in eccesso). Se il confidi non integra viene meno ad un obbligo contrattuale con tutte le conseguenze del caso. In parole povere "dentro" la convenzione non vi è responsabilità personale, ma la responsabilità di rispettare la convenzione è personale. Sono due livelli diversi.
RispondiEliminaNo perchè in alcune convenzioni stà scritto che in caso di incapienza dei fondi rischi monetari per mantenere il rapporto sul moltiplicatore il Confidi risponde o nei limiti dei fondi fideiussori o nei limiti dei fondi cauzionali. Di conseguenza non è ravvisabile una responsabilità soggettiva.
RispondiEliminaIn buona sostanza se i fondi rischi monetari non fossero più sufficienti a garantire il moltiplicatore l'ultima spiaggia è rappresentata dalle fideiussioni rilasciate dai soci e/o dalle cauzioni versate dai medesimi.
Sui portafogli garanzie così normati perchè il Confidi dovrebbe effettuare degli accantonamenti a perdita attesa attingendo ai fondi rischi "liberi"?
E' vero che in alcune convenzioni esiste il fondo fidejussorio ed il fondo cauzionale. Non ho contemplato questi casi, perché sono numericamente irrilevanti e nella sostanza sono convenzioni vecchie e auspicabilmente da non più stipulare. In tanti anni non ho mai visto un'escussione su un fondo fidejussorio (vera mistificazione della solidarietà). Diverso il caso dei fondi cauzionali.
RispondiEliminaComunque non c'è banca seria che valuti il fondo fidejussorio diverso dal logaritmo di 1.
Excelsus, premesso che l'efficienza della responsabilità con tali "fondi" (in particolare quelli fidejussori) è tutta da verificare (vi immaginate una banca che per escutere - inutilmente - il confidi per 100 effettua 100 azioni legali per 1...!!!), rimane il problema, per la verità mai affrontato, della fidejussione omnibus dell'associato al confidi per tutte le obbligazioni assunte e su cui almeno lato banca tanto ha pesato la normativa cd di trasparenza a partire da un ventennio a questa parte....
RispondiEliminaTrascurando pure questi aspetti, rimane il tema che in assenza di un'operatività a perimetro chiuso la garanzia tradizionale del confidi non può che dirsi, almeno nella maggior parte dei casi, "personale", con tutte le conseguenze in termina di pa e, soprattutto, pi ( e dunque PV).
Certo che sono convenzioni vecchie, ma se il vecchio portafoglio garanzie, su cui eventualmente calcolare la PA, "gira" su di esse, ritengo che il Confidi non debba procedere ad effettuare accantonamenti a PA con risorse libere che invece dovrebbe imputare a PV per dare operatività alle stipulande e/o stipulate nuove convenzioni. E' poi ovvio che tramite l'operatività effettuata sulle nuove convenzioni il Confidi dovrà coprire anche la PA di tali portafogli. Ma è solo per una mera ragione di opportunità mancando a monte qualsivoglia vincolo giuridico che glielo imponga.
RispondiEliminaPer le convenzioni ci vorrebbero le pulizie di primavera. Concordo con Gigi e Dodona sul fatto che i fondi fidejussori sono roba da salotto di nonna Speranza, i depositi cauzionali visti come presidio della solvibilità del confidi sono passività subordinate sottoscritte da ignari fornitori di capitale supplementare. Basta, per favore, perdere tempo con questi sarchiaponi, ci sono tanti problemi nuovi e minacciosi che incombono.
RispondiEliminaMi pare di esser riuscito a spostare l'attenzione dai 107 ai 106. Era la mia intenzione perchè, badate, la realtà dei 106 è e rimarrà comunque -benchè migliorata spurgata e corretta- l'universo di riferimento del segmento imprenditoriale retail ovvero la realtà economica dominante dell'Italia e soprattutto del Sud e delle Isole. Ho notizie che uno dei 4, ora sono 5 ) dei 107 dopo aver, correttamente, adeguato l'organizzazione interna e le sedi periferiche con un forte aumento del personale, si trova al 2 trimestre con :
RispondiEliminaa) un leggero calo ad una cifra dell'attività tipica a livello regionale e con marcati cali a due cifre su alcune realtà provinciali;
b) un forte aumento, quasi il doppio, delle sofferenze;
c) una significativa concorrenza da parte dei 106 per l'elevato costo della garanzia,poichè le banche locali apprezzano, in ragione della metodologia di ponderazione del rischio di credito, indifferentemente il diverso tipo di garanzia.
In definitiva gli indicatori sia di conto economico che patrimoniali già assumono trend per niente rassicuranti.
Detto questo, come misurano i confidi il rischio per il quale stanno prestando garanzia? Quali strumenti utilizzano? Come definiscono il capitale economico adeguato per la prosecuzione dell'attività nel medio periodo?
RispondiEliminaSanno stimare (non si può fare di più...) la perdita attesa sul proprio portafoglio? Effettuano simulazioni di scenario? Come trattano le segnalazioni delle banche in merito agli affidamenti garantiti?
ecc. ecc.
E bene che mi fermi: questi sono solo alcuni dei "tanti problemi nuovi e minacciosi che incombono"... (scusi prof la citazione ex abrupto...)
Mike, non ho capito questa : "poichè le banche locali apprezzano, in ragione della metodologia di ponderazione del rischio di credito, indifferentemente il diverso tipo di garanzia". La garanzia dei 107 dovrebbero ponderarla 20%, vero che lo sconto risultante sarà trascurabile a meno che non ci sia una fortissima asimmetria valutativa fra Confidi e Banca.
RispondiEliminaSapio, da quel che mi risulta, alcune banche (di quelle a standard) pur potendo riconoscere la ponderazione 20% per i 107 non lo fanno...
RispondiEliminaE' noh! Su questo i Confidi devono farsi sentire.
RispondiEliminaLo sconto risultante è ritenuto trascurabile quindi pur potendo riconoscere la ponderazione non lo fanno ....
RispondiEliminaQuali Confidi Sapio i 107 ?
RispondiEliminaCerto Mike, i 107, e quali se no?
RispondiEliminail problema è capire quanto va aperta la forbice per avere uno spazio che oltre a remunerare capitale e costi operativi remuneri anche il rischio.
RispondiEliminase per capitale e costi operativi la forbice non si può stringere troppo è chiaro che lo spazio negoziale sulla componente rischio si stringe.
Dalla risposta di Luca credo non si sia capito il mio ragionamento. Risulta a tutti ovvio che i fondi fideiussori e cauzionali sono desueti e che i confidi stanno rinnovando le convenzioni non tenendo in nessun conto questa tradizione che pur li ha tenuti in piedi per 30 anni. Il fatto è che cospicui portafogli di garanzie in essere di alcuni Confidi sono normati da questi desueti strumenti con le conseguenze giuridiche che poco sopra esponevo.
RispondiEliminaRisposta telegrafica a Dodona: i problemi che hai posto sono seri e fondati ma ame risulta che almeno i maggiori Confidi del Paese si sono già organizzati per risolverli.
RispondiEliminaScusa Excelsus non ce l'avevo con te. I bizantinismi legali inutili anche soltanto evocati mi mettono in agitazione.
RispondiEliminaSono quasi tre mesi che chiedo ad alcune Banche convenzioni a prima richiesta per poter sfruttare la ponderazione zero del Fondo Centrale di Garanzia del MCC e sapete una cosa: "sembra che a nessuna Banca interessi più di tanto". Chiedono a me Confidi il testo di una convenzione a prima richiesta e non fanno nulla per sfruttare questa incredibile occasione. Ha ragione Mike, allo stato attuale sembra che a molte Banche la garanzia di un 107 o la controgaranzia a ponderazione zero non interessi più di tanto. Lunga vita ai 106.
RispondiEliminaAlex, scusa ma è per capire: "per sfruttare la ponderazione zero" a favore di chi? Del Confidi o del Cliente. Quanto pensate di far risparmiare al Cliente? Se la banca può far risparmiare il cliente andando direttamente al Fondo saltando il Confidi perché non dovrebbe farlo?
RispondiEliminaVecchio portafoglio presenza di garanzie sussidiarie a favore dell'istituto di credito. Istituto di credito opera la cartolarizzazione e procede con la cessione del credito di plafond di pratiche. Il confidi che si sta' riorganizzando come procede, a proposito di fondi liberi, in considerazione del fatto che, sembrerebbe, la garanzia sussidiaria non sia trasferibile per sua natura.
RispondiEliminaOvvero su quelle pratiche e su quello stock è cessata la garanzia e quindi si libera il FR vincolato.
No Sapio perchè ad esempio in Toscana e nel Lazio, le Banche per arrivare alla ponderazione zero del FCG devono transitare dalla garanzia primaria dei Confidi. Diciamoci tutta la verità e cioè che al momento le Banche non ponderano affatto o quasi la garanzia primaria dei 107 e la ponderazione zero del FCG. Dal prossimo anno vedremo.
RispondiEliminaNo Moreno poichè con la cessione del portafoglio impieghi garantito i diritti e le obbligazioni che insistevano su quegli impieghi sono civilisticamente trasferiti al cessionario. La garanzia sussidiaria e/o primaria non cessa di esistere con la cessione del portafoglio impieghi garantito.
RispondiEliminaQualcuno sa per quale ragione le imprese Toscana e Lazio devono passare per i Confidi per arrivare al FCG? Non voglio sapere del provvedimento (delibera della Conferenza Stato Regioni) ma la ragione del provvedimento.
RispondiEliminaA proposito di FCG, alcune considerazioni.
RispondiElimina1) così come è strutturato, costo zero per alcuni settori/aree, il FCG è un formidabile concorrente dei confidi (se le Banche "scoprissero" veramente la portata della garanzia statale...)
2) così oome è strutturato, prezzo zero ecc, il FCG rischia di estinguersi per richio (ma tanto paghiamo come contribuenti...)
3) così come non è strutturato il FCG è ancora soltanto una belle opportunità non colta dal Sistema Stato-Banche-Confidi per le Imprese
Alcune domande:
1) a che punto è il famoso tavolo con le Regioni per il conferimento da parte delle stesse delle somme al FCG?
2) oltre ai report del FCG, esistono numeri sui confidi aderenti con convenzioni compliant e relative imprese associate garantite?
Infine uno sfogo: ci vorrebbe un sistema in grado di monitorare il mondo della garanzia....
1) Il FCG è un concorente tanto temibile che i Confidi si sono fatti legiferare una riserva del 30% che deve necessariamente passare per loro.
RispondiElimina2)Il FCG rischia di estinguersi per rischio? E' voluto, infatti è un aiuto a fondo perduto.
La trasparenza non è nel DNA dei Confidi, organismi che hanno illuso il legislatore circa la loro capacità di rivaleggiare con il Signore nel moltiplicare i pani ed i pesci. A pensarci bene c'è una campo nel quale se la cavano benino, ma velo lascio immaginare....
Dodona e Sapio: le vostre domande e risposte sono ragionevoli, ma le implicazioni sono amare. Stiamo combattendo, allora, una battaglia già persa? Le misure come il rifinanziamento del FCG e gli aiuti ai confidi sono una bandiera issata per essere presto ammainata, e sostituita da una di colore bianco? Non ci sto.
RispondiEliminaPuò incombere una minaccia grave, una calamità epocale, ma non è un motivo per mollare, anzi.
Negli ultimi mesi ho riflettuto: perché nel dibattito e nelle azioni su Pmi e crisi finanziaria prevalgono fatalismo, frammentarietà, sfiducia crescente, ?
E' perché siamo vecchi noi che ce ne occupiamo. Vecchi dentro, infelici, senza una sguardo positivo sul futuro.
Dovremmo dare il lavoro di rifondazione (che non facciamo, o che facciamo col contagocce e tanti bla bla in pubblico e babau in privato) in mano a giovani in gamba sotto i trent'anni, mettendoci esclusivamente al loro servizio. La speranza, e la voglia di rischiare, rifiorirebbero insieme.
CARO SAPIO NON SONO SICURO DELLA TUA AFFERMAZIONE SULLA"TRASFERIBILITA" DELLA GARANZIA SUSSIDIARIA INSIEME ALLA CESSIONE DEL CREDITO TI VORREI EVIDENZIARE UNA RISPOSTA DEGLI UFFICI LEGISLATIVI DELLA REGIONE SICILIA. .
RispondiElimina1.Con la lettera in riferimento codesto Assessorato ha qui trasmesso la nota dell'I.R.F.I.S. 11 dicembre 2003, n.21589, con la quale l'Istituto di credito -gestore, ex art. 43 l.r. 21.12.1973, n. 50, del fondo regionale per il credito industriale- ha sollevato taluni quesiti concernenti la garanzia sussidiaria a carico della Regione concessa, ai sensi del predetto art. 43 l.r. n. 50/1973, agli istituti di credito operanti in Sicilia in favore delle imprese industriali ed artigiane che abbiano richiesto finanziamenti per la realizzazione di investimenti nel territorio della Regione.
In particolare vien chiesto:
a) se la garanzia sussidiaria regionale possa essere liquidata ad un istituto di credito che ha trasferito ad altro soggetto (art. 1260 c.c.) il credito per cui è stata concessa la garanzia stessa;
b) se il corrispettivo realizzato dal medesimo istituto di credito a seguito della cessione del credito possa integrare il requisito dell'accertamento definitivo della perdita richiesto dall'art. 46 della l.r. n. 50/1973 ai fini dell'intervento in garanzia della Regione;
c) se, nell'ipotesi di cessio pro soluto, l'istituto di credito avrebbe dovuto preventivamente richiedere il "previsto" parere del comitato di gestione del fondo presso l'I.R.F.I.S sulla convenienza della cessione stessa;
d) se ed in che limiti operi la garanzia sussidiaria regionale nell'ipotesi di cessio pro solvendo;
e) se possa procedersi nei confronti del cessionario alla liquidazione provvisoria della garanzia ex art. 46 l.r. n. 53/1970 nell'ipotesi di cessione del credito garantito dalla Regione;
f) se possa procedersi alla liquidazione della garanzia sussidiaria regionale qualora tra la banca cedente e il cessionario sia intervenuta una pattuizione "per la quale il cedente rimane titolare del credito nei confronti dei terzi ed il cessionario assume contemporaneamente l'obbligo di gestire, sino alla loro conclusione, le procedure esecutive e concorsuali relative al medesimo credito".
2. Preliminarmente all'esame delle singole questioni si fa presente che l'attività consultiva dello Scrivente è resa su precisi quesiti giuridici sollevati dagli organi di amministrazione attiva che esprimono altresì il proprio orientamento al riguardo.
Cionondimeno -affrontando in uno spirito di fattiva collaborazione le problematiche proposte- in relazione al primo quesito va richiamato il disposto dell'art.1263 c.c.,comma 1, secondo cui, per effetto della cessione, "il credito è trasferito al cessionario con i privilegi, con le garanzie personali e reali e con gli altri accessori"; ciò che implicitamente esclude la possibilità di liquidare la garanzia sussidiaria regionale alla banca che ha ceduto il credito ad un terzo.
In altri termini, l'automatico trasferimento al cessionario delle garanzie reali e personali che assistono il credito oggetto della cessione, espressamente previsto dal sopra riportato art. 1263 c.c., comma 1, determina l'impossibilità per l'istituto cedente di pretendere l'intervento in garanzia a carico del fondo di cui all'art. 43 della l.r. n. 50/1973 e ciò nonostante che il corrispettivo della cessione, realizzato dalla medesima banca cedente, non sia satisfattivo di quanto dovuto dal beneficiario del finanziamento per capitale ed interessi.
Moreno, volevi rispondere ad Excelsus vero? Io non sono intervenuto sulla trasferibilità delle garanzie.
RispondiEliminaX Sapio
RispondiElimina1)la ponderazione zero sul FCG vale se il Confidi (anche 106) stipula con la Banca una convenzione a prima richiesta. A questo punto il Confidi può presentare una richiesta di controgaranzia al fondo e, sulla parte controgarantita, la Banca applicherà la ponderazione zero. Questo significa che un finanziamento controgarantito, con convenzione a prima richiesta, ha una ponderazione migliore di una garanzia 107. Tutto questo dovrebbe riverberarsi in temini di minor pricing per l'impresa. Ma possibile che nessuna Banca tra le sette che ho in convenzioni sia particolarmente interessata alla ponderazione zero?. Sono io che, addirittura, mi devo prodigare per elaborare un testo di convenzione a prima richiesta;
2) perchè rivolgersi al Confidi? a) perchè tutta l'istruttorria al FCG viene fatta da noi ( assumendoci anche il rischio di inefficacia della garanzia in caso di istruttoria viziata;) b) il Direttore di una Banca si trova sulla sua scrivania una richiesta di finanziamento completamente istruita, relazionata e con una quota controgarantita a ponderazione zero; 3) non so il perchè ma poche Banche utilizzano il FCG.