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lunedì 12 dicembre 2011

Manovra: ancora sulla tracciabilità dei movimenti bancari

Questo articolo del Sole 24 ore commenta oggi i possibili effetti della regola ex art. 11 comma 2 della manovra (discussa in questo post) che dispone l'obbligo per le banche e gli operatori finanziari di comunicare all'Agenzia delle entrate tutte le informazioni necessarie per i controlli fiscali. Non su richiesta per indagini specifiche, ma come flusso ricorrente, che potrebbe pesare 4 miliardi di transazioni per volta (basta moltiplicare il numero di contribuenti per quello dei movimenti medi per conto).
Sono fortemente scettico sull'opportunità di un simile provvedimento. Mi conforta l'opinione di un esperto come Raffaello Lupi (intervistato da Oscar Giannino): si sta introducendo un obbligo informativo di proporzioni mastodontiche, che però riguarda dati difficili da abbinare con le componenti positive e negative) di reddito imponibile. Banalmente, l'impresa ha già al suo interno difficoltà a spuntare i suoi movimenti bancari con la contabilità (lavoro che conserva molta manualità), figuriamoci il Fisco che questo lavoro lo fa per miliardi di movimenti. Per Lupi, sarebbe molto più efficace reintrodurre l'obbligo di segnalazione dell'elenco fornitori (con relativi ammontari di fatture ricevute); l'unica forma di segnalazione efficace è quella fatta da soggetti che deducono come costi i movimenti segnalati. E' lo stesso motivo per cui gli unici che pagano sono dipendenti e prestatori di servizi soggetti a ritenuta d'acconto, grazie ai sostituti d'imposta. Sulla fatture delle imprese non si applica ritenuta, ma il principio è lo stesso.
Abbiamo l'amministrazione tributaria con la maggior dotazione di sistemi informativi imponenti (a cominciare dall'Anagrafe tributaria), e il sistema imprenditoriale più sprovvisto di sistemi informativi direzionali, e più oberato di controlli. Non continuiamo a fare investimenti faraonici sui primi chiudendo gli occhi davanti alle gravi lacune dei secondi. Facciamoli crescere insieme. Stampa questo post

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