Ai sensi del Decreto, il Fondo interviene con specifiche modalità sulle operazioni di finanziamento, di durata non inferiore a 5 anni, finalizzate alla rinegoziazione e al consolidamento dei debiti nei confronti del sistema bancario, nonché a fornire la liquidità necessaria per il regolare assolvimento degli obblighi tributari e contributivi. A tali operazioni si applicano le seguenti quote percentuali: per la garanzia diretta l’80% dell’operazione e, per la controgaranzia, il 90% della garanzia dei confidi e degli altri fondi di garanzia, che a sua volta può essere concessa fino all’80% dell’operazione. Pertanto, a tali operazioni non si applica la rimodulazione delle percentuali di copertura del Fondo approvata dal Comitato in data 31 marzo 2011.Da queste regole di attuazione, si coglie che le operazioni verso i sub-fornitori sono trattate al di fuori degli automatismi del Fondo (a meno che - fatto improbabile - le imprese rientrino nella Fascia 1 di valutazione e accedano quindi al canale normale di garanzia). Si mantiene una quota di copertura elevata (quella di prima della recente riduzione). Se ho letto bene, nella valutazione si può tenere conto di un piano previsionale.
Gli interventi sono concessi a titolo gratuito.
Le PMI subfornitrici, qualora non ricorrano alla data della richiesta di garanzia le condizioni di cui ai paragrafi C (c.d. operazioni semplificate) e Cbis (c.d. operazioni di microcredito), sono valutate sulla base degli scoring calcolati sugli ultimi quattro bilanci precedenti la data di richiesta della garanzia e rientrano nella Fascia 2 di valutazione (“Valutazione caso per caso” di cui ai paragrafi A, B e G della Parte VI delle vigenti disposizioni operative).
Si fa presente che le PMI subfornitrici possono essere valutate, oltre che sui dati di bilancio, anche su una serie di informazioni aggiuntive che riguardano la situazione di bilancio aggiornata a data recente, il bilancio previsionale almeno triennale compilato secondo lo schema di cui all’allegato 7, il rapporto tra ammontare del finanziamento e cash flow dell’impresa, le prospettive di mercato e di crescita dell’impresa, il portafoglio ordini, le precedenti ammissioni al Fondo regolarmente definite, il rapporto: attivo circolante – rimanenze / passivo circolante.
Ai fini della valutazione degli scoring dell’impresa subfornitrice relativi all’esercizio in cui l’impresa committente è stata ammessa alle procedure di amministrazione straordinaria e all’esercizio precedente – nel caso in cui l’impresa committente sia stata ammessa alle citate procedure in data antecedente il 12 maggio 2011 (data di pubblicazione del Decreto) si fa riferimento anche agli scoring degli esercizi successivi alla data di ammissione alle procedure - l’eventuale peggioramento della posizione debitoria sarà valutato in relazione alle prospettive di mercato e di crescita dell’impresa nonché alle possibilità di ripristino dell’equilibrio economico-finanziario.
Con questa azione, il Comitato di gestione sarà "esposto" a una famiglia di operazioni di delicata valutazione. Potrà essere l'occasione per mettere a fuoco il problema di queste imprese colpite di rimbalzo dalla crisi di gruppi leader di filiera, e magari per pensare delle azioni alternative.
1 commento:
Mi sembra una buona cosa!
Posta un commento