Art. 8
Impresa e Credito[...]
7. Per favorire l’operatività nonché per garantire la disciplina del Fondo di garanzia [o meglio, di vari Fondi di garanzia e non] sono apportate le modifiche che seguono:
a) all’articolo 1, comma 847, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 [Finanziaria per il 2007, istituzione del Fondo per la Finanza d'impresa] , sono apportate le seguenti modificazioni:
1) le parole “del Fondo di cui all’articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266” sono soppresse;
2) le parole “vengono soppressi” sono sostituite dalle parole “viene soppresso”;
3) dopo “il Fondo opera con interventi mirati a facilitare operazioni” sono aggiunte le parole “di finanziamento”.
[in soldoni: si abroga la soppressione del Fondo centrale di garanzia che era stata decisa all'istituzione del più sofisticato Fondo per la finanza d'impresa, soppressione poi sospesa come ben sappiamo; il nuovo decreto estende l'operatività del FFI al credito agevolato, che si aggiunge alle garanzie e al private equity]
b) ai fini di una migliore finalizzazione verso l’accesso al credito e lo sviluppo delle piccole e medie imprese degli interventi del Fondo di garanzia di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonché per un utilizzo più efficiente delle risorse finanziarie disponibili, con decreti del Ministro dello sviluppo economico di concerto con [il] Ministro dell’economia e delle finanze, possono essere modificati e integrati i criteri e le modalità per la concessione della garanzia e per la gestione del Fondo di cui al decreto del 31 maggio 1999, n. 248 e successivi decreti attuativi, anche introducendo delle differenziazioni in termini di percentuali di finanziamento garantito e di onere della garanzia in modo da meglio perseguire le finalizzazioni sopra citate. A tali fini, il Fondo può anche sostenere con garanzia concessa a titolo oneroso il capitale di rischio investito da fondi comuni di investimento mobiliari chiusi. Le predette modifiche riguardanti il funzionamento del Fondo devono complessivamente assicurare il rispetto degli equilibri di finanza pubblica;
[con decreto del MiSE di concerto col MEF le quote di garanzia e le commissioni a carico dei beneficiari potranno essere modificate e ulteriormente differenziate per destinazioni del finanziamento; si introduce la garanzia su investimenti in private equity]
c) all’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo il comma 361, sono aggiunti i seguenti:
[...] [si tratta del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese presso la Cassa Depositi e Prestiti, discorso interessante che tratterò in un prossimo post; non è un fondo di garanzia, ma una forma di funding convenzionato a fronte di pool di prestiti alle Pmi]
Non trovo nessuno strappo traumatico, forse l'allarme ha soltanto palesato una trattativa animata in corso tra stakeholder. Il testo che ho riportato assegna correttamente ai ministeri competenti (il concerto del MEF mi pare sensato dato che finanzia e garantisce in ultima istanza) la regolazione dei meccanismi di erogazione e di pricing, funzione svolta finora dal Comitato di gestione, ad esempio con la recente delibera sulla riduzione delle quote garantite. Mi pare corretto, magari come passaggio preliminare rispetto alla ridefinizione della composizione del Comitato di gestione, che oggi ha una numerosità distribuzione di poteri (tra associazioni di banche e imprese) piuttosto contingente alle recenti evoluzioni ed allargamenti. Ho qualche perplessità sull'inclusione del private equity (oggi FCG copre già i prestiti partecipativi), ma vedremo a quale operatività sarà collegato. Cessato allarme, secondo me. Resta da fare il grosso del lavoro di contenuto tecnico per estendere ed efficientare la piattaforma, coinvolgendo le Regioni, e per assicurare fondi adeguati.
A margine, noto un tantinello di rivalità tra attori e interlocutori che fa da rumore di fondo e distrae e distoglie energie. Lo noto per questa norma sul Fondo centrale, ma lo potrei dire delle iniziative regionali per i confidi, o del lavoro sullo standard XBRL (per dire delle cose che seguo più da vicino). Si fa sempre una fatica bestiale per arrivare al cuore dei problemi, con una serie di passaggi di rimozione e zavorramento a scopo diversivo, cautelare o dimostrativo, o perché non è chiaro a tutti di che cosa si sta parlando, o chi debba fare che cosa, mentre è fin troppo chiaro chi non si deve permettere di farlo.
Rilancio l'idea di lavorare con task force fatte di persone competenti e di buona volontà, espresse dai diversi ambienti interessati (certo non da accademici, a meno che siano invitati), che rispondano soltanto di uno scopo concreto e comune da raggiungere, con i telefoni staccati. Non so chi può avere l'autorevolezza per dare simili investiture. Ma ce ne sarebbe un enorme bisogno.
PS 17/6: per seguire i lavori parlamentari, mi appunto che il DL in questione è oggetto del Disegno di legge: "Conversione in legge del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, concernente Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia" (4357)
2 commenti:
Beh, rispetto alle voci circolate queste sono buone notizie... E' importante dare centralità al Fondo (centrale - ma in un altro senso). Le indicazioni del decreto sono, a mio avviso, solo i primi passi verso un rinnovamento ncessario dell'operativita '. Va bene modificare percentuali di intervento ma occorre anche introdurre nuove forme di garanzia (tranched cover, in primis) e una maggiore capacita' selettiva dei rischi che si vanno a garantire.
Aderisco in pieno all'appello di Luca condividendo che questo rinnovamento e altri come questo passano attraverso azioni bottom up di persone di buona volontà, che oggi un passo dopo l'altro cercano di aprire una strada in un Paese un po' troppo complicato...
"una maggiore capacita' selettiva dei rischi che si vanno a garantire". Questo è il problema!
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