La legge di stabilità 2015 ai commi 7 e 8 dell'articolo 1 fa un ritocco importante ai criteri di ammissione di natura dimensionale: limitatamente alle garanzie di portafoglio, sono ora ammesse non soltanto le imprese che rientrano nella definizione comunitaria di Pmi (che fissa le medie imprese un massimo di 250 dipendenti), ma "le imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499". Queste medie imprese tra 251 e 499 addetti sono dette in gergo comunitario mid-cap. Qual è la ratio di questa modifica? Ho cercato di ricostruire gli antefatti.
Premettiamo che si tratta di un intervento rispondente alle linee guida della Commissione in materia di aiuti di Stato alle forme di risk finance: è in quella sede che si prospetta l'estensione degli aiuti alle small mid-cap e alle innovative mid-cap (vedi post del gennaio 2014).
Venendo agli antefatti più specifici, la legge di stabilità 2104 (art. 1 comma 48, punto b), (nel dicembre 2013) aveva istituito una sezione del Fondo Pmi con una dotazione di 100 milioni per concedere garanzie a copertura delle prime perdite su portafogli di finanziamenti BEI a grandi progetti di ricerca e sviluppo. Quindi, nel menu di strumenti del Fondo Pmi, si è scelto di utilizzare le garanzie di portafoglio (di cui abbiamo tante volte parlato dalla pubblicazione del decreto attuativo nell'aprile 2013). Successivamente, nel giugno 2014 è stato stipulato un accordo tra MiSE, Mef e BEI nell'ambito della Risk Sharing Initiative della BEI (vedi comunicato). L'iniziativa consisteva nell’impiego di 100 milioni del Fondo di garanzia per le PMI del MISE per coprire i rischi di prima perdita in progetti di ricerca e sviluppo di PMI e Mid-Cap, grazie ai quali la BEI avrebbe attivato un portafoglio di prestiti di 500 milioni, con una moltiplicazione (effetto leva) da 1 a 5 delle risorse pubbliche nazionali.
E veniamo all'ultimo passo. Per ampliare la platea delle imprese che possono beneficiare dei finanziamenti BEI, includendo le mid-cap, la legge di stabilità 2015 (art.1, commi 7 e 8) ha alzato i limiti dimensionali delle imprese ammesse alle garanzie di portafoglio del Fondo Pmi, che ora possono avere fino a 499 dipendenti. Tecnicamente, è stato emendato l'articolo 39 comma 4 del decreto-legge Salva Italia (dicembre 2011), che introduce le garanzie di portafoglio del Fondo Pmi. Nel comma 8 si precisa che le garanzie in oggetto sono concesse nell'ambito delle disponibilità finanziarie del Fondo (presumo che si voglia precisare che non sono previsti stanziamenti dedicati e aggiuntivi per sostenere questo allargamento).
Bene, questo il risultato della mia diligente ricostruzione delle modifiche (puntuali ma importanti) fatte a fine dicembre. Aspettiamo ora gli interventi di riforma del Fondo Pmi annunciati dal Governo per fine gennaio (vedi post), nell'ambito dell'Investment compact.
Premettiamo che si tratta di un intervento rispondente alle linee guida della Commissione in materia di aiuti di Stato alle forme di risk finance: è in quella sede che si prospetta l'estensione degli aiuti alle small mid-cap e alle innovative mid-cap (vedi post del gennaio 2014).
Venendo agli antefatti più specifici, la legge di stabilità 2104 (art. 1 comma 48, punto b), (nel dicembre 2013) aveva istituito una sezione del Fondo Pmi con una dotazione di 100 milioni per concedere garanzie a copertura delle prime perdite su portafogli di finanziamenti BEI a grandi progetti di ricerca e sviluppo. Quindi, nel menu di strumenti del Fondo Pmi, si è scelto di utilizzare le garanzie di portafoglio (di cui abbiamo tante volte parlato dalla pubblicazione del decreto attuativo nell'aprile 2013). Successivamente, nel giugno 2014 è stato stipulato un accordo tra MiSE, Mef e BEI nell'ambito della Risk Sharing Initiative della BEI (vedi comunicato). L'iniziativa consisteva nell’impiego di 100 milioni del Fondo di garanzia per le PMI del MISE per coprire i rischi di prima perdita in progetti di ricerca e sviluppo di PMI e Mid-Cap, grazie ai quali la BEI avrebbe attivato un portafoglio di prestiti di 500 milioni, con una moltiplicazione (effetto leva) da 1 a 5 delle risorse pubbliche nazionali.
E veniamo all'ultimo passo. Per ampliare la platea delle imprese che possono beneficiare dei finanziamenti BEI, includendo le mid-cap, la legge di stabilità 2015 (art.1, commi 7 e 8) ha alzato i limiti dimensionali delle imprese ammesse alle garanzie di portafoglio del Fondo Pmi, che ora possono avere fino a 499 dipendenti. Tecnicamente, è stato emendato l'articolo 39 comma 4 del decreto-legge Salva Italia (dicembre 2011), che introduce le garanzie di portafoglio del Fondo Pmi. Nel comma 8 si precisa che le garanzie in oggetto sono concesse nell'ambito delle disponibilità finanziarie del Fondo (presumo che si voglia precisare che non sono previsti stanziamenti dedicati e aggiuntivi per sostenere questo allargamento).
Bene, questo il risultato della mia diligente ricostruzione delle modifiche (puntuali ma importanti) fatte a fine dicembre. Aspettiamo ora gli interventi di riforma del Fondo Pmi annunciati dal Governo per fine gennaio (vedi post), nell'ambito dell'Investment compact.
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