Grazie alla segnalazione di Bartolo Mililli, accenno ai commi della finanziaria che interessano i confidi:
- comma 882, si abrogano le norme della legge quadro che disponevano il conferimento ad una spa di nuova costituzione del Fondo di garanzia presso il Mediocredito centrale, che quindi continua ad operare nella sua attuale modalità;
- comma 883 - entro giugno 2007, i confidi hanno tempo per imputare i fondi rischi di origine pubblica a capitale sociale o fondo consortile valido ai fini di vigilanza, risolvendo d'intesa con i conferenti eventuali vincoli di destinazione; il tutto in vista della trasformazione in "107";
- comma 884 - quelle strane creature che sono i fondi interconsortili previsti dalla legge quadro, creati da allora su base settoriale o territoriale, "possono essere destinati anche alla prestazione di servizi ai confidi soci ai fini dell’iscrizione nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 ...nonche´, in generale, ai fini della riorganizzazione, integrazione e sviluppo operativo dei confidi stessi"; curioso, visto che nella maggior parte dei casi si tratta di strutture-salvadanaio create per non disperdere il contributo obbligatorio previsto dalla L.326, di fatto non operative (a quanto mi risulta); li si vuole come poli aggreganti?
- lo stesso comma dispone che i confidi non sono assoggettati alla normativa antiriciclaggio;
Rinvio al blog su Confidisiciliani per approfondimenti: ci trovate i commi in questione e il testo del decreto 326/2003. art. 13 (legge quadro) emendato con le nuove disposizioni.
Sono ritocchi normativi che preparano il big bang per i confidi nel 2007? O soltanto dichiarazioni di intenti? Lascio la risposta agli addetti ai lavori.
Luca
8 commenti:
In termini generali il principio di destinare fondi per la patrimonializzazione dei Confidi, che hanno anche una importante valenza economico/sociale, si possono giustificare, ma il metodo, come sempre, lascia quanto meno perplessi,e anzi mi sembra il solito "aiutino" a favore dei soliti noti: infatti, per i confidi che non hanno avuto accesso ai fondi rischi di origine pubblica, spesso a causa di norme fatte ad hoc sempre a favore dei "soliti noti" guarda caso delle solite centrali consociative, che tipo di opportunità economica finalizzata al rafforzamento patrimoniale viene messa a disposizione? Nessuna? Anche io lascio la rispossta agli addetti ai lavori.
Marco
Sai come la penso? Che finora le forze a difesa dello status quo hanno prevalso, tra i confidi, sulle spinte innovative. Non si spiega altrimenti lo stentato iter della riforma.
Gent.mo Prof. Erzegovesi, desidero formularLe i più sinceri auguri da estendere ai suoi familiari e ai suoi collaboratori. Bartolo Mililli
Grazie, presidente, contraccambio di cuore
La lettura del comma 883 mi ha lasciato interdetto. Lo strano linguaggio con cui è scritto (no non è italiano) mi imedisce di capire quale delle due interpretazioni è corretta:
1) Tutti i confidi possono imputare a capitale i foni di origine publica, anche quelli in procinto di modificarsi per isciversi al 107.
2) I confidi che si modificano per iscriversi al 107 possono imputare a capitale i foni di origine publica.
La lettura poi delle sue poche parole mi ha creato nuovi dubbi. Lei scrive: "risolvendo d'intesa con i conferenti eventuali vincoli di destinazione". Io non ho letto quesa intesa nel comma incriminato, l'avevo visto come un atto di forza dello stato che, per il bene superiore, sottraeva quei fondi a qualsiasi vincolo di destinazione.
Sbaglio io?
Colgo l'occasione per ringraziarla di questo suo sito fonte di informazione primaria per chi opera nel settore e per forulare a Lei ed a utti gli amigi i migliori auguri.
Non ho informazioni da insider sulla formazione del comma 883. Può darsi che sia, come dice lei, un ope legis che rialloca i fondi rischi pubblici al patrimonio. Dal testo pare riguardare tutti confidi, non solo quelli che si trasformano, anche se il concetto di patrimonio di vigilanza riguarda solo i "107".
Forse però è solo una norma di indirizzo che pone il problema, lasciando ad accordi bilaterali la soluzione dei casi specifici, che sono assolutamente eterogenei. Ad esempio, in alcune regioni i fondi pubblici sono fuori bilancio, i confidi li gestiscono: come sarebbero trattati?
Invito a intervenire i lettori meglio informati.
Grazie della parole gentili e degli auguri.
Salve
Analizzando i Bilanci di molti Confidi, ho notato che i fondi rischi provenienti da contributi pubblici sono allocati nel bilancio in diversi conti a seconda dell'interpretazione del singolo Confidi:
-81 Fondo rischi per garanzie prestate
-90 Fondo rischi su crediti
-100 Fondo per rischi finanziari generali
-140 Riserve indivisibili:
-141 Riserva "fondi rischi indisponibili"
La guida pratica al bilancio effettuata da Fedart propone tre ipotesi diverse di allocazione dei Fondi Rischi nel bilancio, consigliando quella di allocarli nella voce 141.
Appare evidente che l'allocazione dei fondi pubblici nelle voci 81,90 e 100 li porterebbe fuori dal patrimonio netto. In questa ipotesi,potrebbe accadere che Confidi con elevata disponibilità risulterebbero avere un patrimonio netto inferiore al minimo stabilito dalla 326. Forse l'intento del legislatore è quello di dare una regola generale al fine di risolver alcune anomalie.
Rimarrebbe comunque il dubbio già espresso per i fondi pubblici fuori bilancio.
La norma del maxiemendamento vuole forse sciogliere le ambiguità delle prassi oggi seguite. Se, attuata, si tradurrà in una riclassficazione contabile come dice correttamente Stefano, ma di più ancora conterà la rimozione dei vincoli di destinazione o utilizzo oggi spesso imposti dagli sponsor pubblici. Questo però, secondo me, dovrà essere stipulato caso per caso tra le parti interessate, magari agevolato, ma non vedo come questa norma generale possa avere effetto automaticamente.
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