Sul sito della Banca d'Italia è disponibile l'aggiornamento a febbraio 2007 del testo unico bancario. Tiene conto delle istruzioni che recepiscono Basilea 2. L'art. 107, che interessa i confidi, aggiunge il comma 2-bis che recita:
Le disposizioni emanate ai sensi del comma 2 prevedono che gli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale possano utilizzare:Quindi anche i 107 potranno diventare intermediari IRB.
a) le valutazioni del rischio di credito rilasciate da società o enti esterni previsti dall’articolo 53, comma 2-bis, lettera a);
b) sistemi interni di misurazione dei rischi per la determinazione dei requisiti patrimoniali, previa autorizzazione della Banca d’Italia.
Luca
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