Il disegno di legge finanziaria 2006 approvato dal Consiglio di ministri il 30.09.2005 introduce alcune interessanti novità in materia di distretti produttivi, che possono interessare per il nostro progetto Smefin.
L’art.53 del disegno di legge introduce la figura istituzionale del “distretto produttivo” definito come “libera aggregazione di imprese articolate sul piano territoriale e sul piano funzionale, con l’obiettivo di accrescere lo sviluppo delle aree e dei settori di riferimento, di migliorare l’efficienza nell’organizzazione e nella produzione, secondo princìpi di sussidiarietà verticale ed orizzontale”. Le caratteristiche e le modalità di individuazione dei distretti saranno definite con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze.
Ai distretti produttivi si applica una disciplina speciale in materia di:
fiscalità: le imprese appartenenti a distretti possono congiuntamente esercitare l’opzione per la tassazione di distretto ai fini dell’applicazione dell’imposta sul reddito delle società osservando, in tale opzione, le disposizioni relative alla tassazione di gruppo delle imprese residenti (articoli 117 e seguenti del TUIR di cui al d.lgs. 917/1986). La determinazione del reddito unitario imponibile, nonché dei tributi, contributi ed altre somme dovute agli enti locali, è operata su base concordataria per almeno un triennio, in unica cifra annuale per il distretto nel suo complesso. La ripartizione del carico tributario tra le imprese interessate è rimessa al distretto medesimo. Resta fermo da parte delle imprese l’assolvimento degli ordinari obblighi e adempimenti fiscali e l’applicazione delle disposizioni penali tributarie.
contabilità e amministrazione: favorire la semplificazione e l’economicità prevedendo la possibilità per le imprese di intrattenere i rapporti con le pubbliche amministrazioni e con gli enti pubblici, anche economici per il tramite del distretto di cui fanno parte, norma che riguarda presumibilmente gli adempimenti relativi al deposito dei bilanci. Le modalità applicative per l’esercizio di tali attività saranno determinate con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze.
finanza: per favorire il finanziamento dei distretti e delle relative imprese, con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze sono:
1) individuate le semplificazioni, con le relative condizioni, alla legge 130/99 applicabili alle operazioni di cartolarizzazione aventi ad oggetto crediti concessi alle imprese facenti parte del distretto;
2) individuate o proposte le misure occorrenti, con particolare riferimento al finanziamento dei progetti di sviluppo e innovazione, per:
a) assicurare il riconoscimento della garanzia prestata dai confidi quale strumento di attenuazione del rischio di credito ai fini del calcolo dei requisiti patrimoniali degli enti creditizi [ne abbiamo già sentito parlare…];
b) favorire il rafforzamento patrimoniale dei confidi e la loro operatività;
c) agevolare la costituzione di idonee agenzie esterne di valutazione del merito di credito dei distretti e delle imprese che ne fanno parte, ai fini del calcolo dei requisiti patrimoniali delle banche nell’ambito del metodo standardizzato di calcolo dei requisiti patrimoniali degli enti creditizi [agenzie di rating regionale, il cui intervento è necessario per rendere efficace la cartolarizzazione virtuale mediante tranched cover vedi questo blog ];
d) favorire la costituzione da parte dei distretti, con apporti di soggetti pubblici e privati, di fondi di investimento in capitale di rischio delle imprese che fanno parte del distretto.
promozione della diffusione delle tecnologie: al fine di accrescere la capacità competitiva delle piccole e medie imprese e delle piattaforme produttive, è costituita l’Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l’innovazione con la funzione di promuovere l’integrazione fra il sistema della ricerca ed il sistema produttivo attraverso l’individuazione, valorizzazione e diffusione di nuove conoscenze, tecnologie, brevetti ed applicazioni industriali prodotti su scala nazionale e internazionale. I criteri e le modalità per lo svolgimento delle attività istituzionali sono definiti dalla Presidenza del Consiglio, alla cui vigilanza è sottoposta l’Agenzia.
Rimaniamo in attesa dell’approvazione dei provvedimenti attuativi dell’art.53 per delineare con maggiore chiarezza gli impatti operativi delle nuove disposizioni di indirizzo, sempre che il loro contenuto non venga modificato durante il percorso di approvazione parlamentare della Legge finanziaria. Se queste norme di indirizzo si tradurranno in pratica, ci sarà bisogno di strutture interaziendali a supporto di queste funzioni amministrative e finanziarie che si consentirebbe di accentrare. Si tratta di un’idea a noi cara (vedi vedi questo blog).
Flavio Aldrighetti
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