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martedì 19 ottobre 2010

Banca d'Italia: consultazione sulle cartolarizzazioni



La Banca d'Italia ha pubblicato un documento di consultazione sulle modifiche che alla normativa ex Basilea 2 sulle cartolarizzazioni. Più precisamente (cito):
Il presente documento di consultazione dà attuazione alle modifiche alle disposizioni della direttiva 2006/48/CE in materia di cartolarizzazioni e recepisce le indicazioni contenute nel documento di consultazione del CEBS che detta linee guida per l’applicazione dell’art. 122a della direttiva.[...]
I principali interventi riguardano: - una più puntuale definizione dei requisiti organizzativi richiesti agli intermediari che a vario titolo sono coinvolti in operazioni di cartolarizzazione (cedente, promotore, investitore).[...];
- l’introduzione di meccanismi volti a favorire l’allineamento tra gli interessi del soggetto che dà origine alle attività cartolarizzate e quelli dell’investitore finale, attraverso l’impegno del cedente o del promotore a trattenere una quota di rischio nell’operazione (“interesse economico netto”);
- la definizione di regole armonizzate per la verifica del significativo trasferimento a terzi del rischio di credito da parte del cedente, presupposto per il riconoscimento dell’operazione di cartolarizzazione a fini prudenziali;
- la revisione del trattamento prudenziale di alcune tipologie di esposizione verso la cartolarizzazione per tenere conto del loro effettivo profilo di rischio (linee di liquidità).[...]
Ulteriori disposizioni in materia di cartolarizzazione (trattamento delle operazioni di ri- cartolarizzazione e delle esposizioni verso cartolarizzazioni allocate nel trading book, informativa al pubblico) sono contenute nella proposta di modifiche alla direttiva 2006/48/CE attualmente all’esame del Parlamento UE (CRD III). In base all’ultima versione del testo disponibile l’entrata in vigore di queste disposizioni sarebbe posticipata al 31 dicembre 2011.
Come recita il frontespizio:
Osservazioni, commenti e proposte possono essere trasmessi, entro 45 giorni dalla data di pubblicazione, a: Banca d’Italia, Servizio Normativa e politiche di vigilanza, Divisione Normativa Prudenziale, via Milano 53, 00184 ROMA. Una copia in formato elettronico dovrà essere contestualmente inviata all'indirizzo e-mail NPV.NORMATIVA_PRUDENZIALE@bancaditalia.it
Il tema è rilevante per le tranched cover, specialmente le nuove regole sul trattenimento di una quota di rischio da parte dell'originator, che potrebbe spiazzare molte strutture di risk transfer altrimenti fattibili.

Luca

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22 commenti:

Tom ha detto...

@Luca: puoi chiarire meglio l'ultima frase relativa alle tranched cover? Nelle tranched cover non c'è cessione di assets, la seconda perdita è comunque a carico della banca.

Luca ha detto...

Tom: per rispondere devo prima analizzare le regole in via di introduzione in merito al trattenimento del rischio da parte dell'originator, che dovrebbero fissare delle quote minime di ritenzione su tutte le tranche compresa la first loss (nelle TC su fondi pubblici che conosco la banca trattiene almeno il 20%, si tratta di vedere se è sufficiente); alla TC si applicano le regole sulla cartolarizzazione a prescindere dal fatto che non ci cedano gli asset.

Tom ha detto...

Chiaro. Tuttavia non mi convince molto la logica di assimilare il trattamento delle tranched cover alle cartolarizzazioni (da parte del regulator). Condivido il nuovo approccio relativo alle cartolarizzazioni ovvero di trattenere una quota di rischio (anche se, a mio parere, il 20% è troppo). Questo a tutela degli investitori che sottoscrivono le note. Nel caso delle tranched invece, la banca trattiene comunque la maggior parte del rischio, fargli trattenere anche una quota di prima perdita significa renderle inutilizzabili.

Luca ha detto...

Tom, la colpa è del cattivo uso fatto con le CDO subprime; l'originator può essere tentato di mettere nel pool di rischi che sa già andranno male; lo può fare nella tranche equity ma anche in quelle superiori.

Sapio ha detto...

@ Tom, nella Circ. BdI 263/2006 si parla di Cartolarizzazioni e Tranched Cover (Cartolarizzazioni con precedenza nell'assorbimento delle perdite). L'assimilazione dei fondi monetari a garanzia alla prima tranche di una cartolarizzazione tranched è venuta molto dopo e pare su richiesta dei confidi Italiani. Quando una banca accetta un deposito monetario inferiore al Kirb, già oggi trattiene una parte della prima perdita.

Tom ha detto...

@ Sapio: concordo, ma la nuova norma richiederebbe di trattenere una quota di perdita ben superiore.......

Sapio ha detto...

Immagino, ma qui chiedo aiuto a Luca e Claudio, che la nuova norma metta un limite minimo al rapporto Fondo/Kirb.

Luca ha detto...

La regola del "Mantenimento di un interesse economico netto" impone al cedente o promotore della cartolarizzazione di mantenere per tutta la durata dell'operazione un'esposizione almeno pari al 5% del valore nominale del portafoglio cartolarizzato. Lo si può fare in quattro modi: (a) tenere il 5% di ogni tranche; (b) tenere il 5% del portafoglio se questo è rotativo; (c) tenere 5% di crediti estratti a sorte dal portafoglio prima di cartolarizzarlo (se il portafoglio è adeguatamente frazionato); (d) tenere il 5% del portafoglio in tranche junior o subordinate rispetto a quelle cedute.
Le regole che impengnano meno capitale della banca in caso di utilizzo di fondi pubblici o mutualistici per coprire la first loss mi sembrano quelle (a,b,c), sebbene siano macchinose da applicare.

Sapio ha detto...

Nel caso a) e d) il cedente che trattiene una tranche junior del 5% è il Confidi, non la banca.

Luca ha detto...

Sapio, dipende ... Facciamo un caso concreto: una banca si fa garantire per una quota dell'80% dal confidi un portafoglio con un cap del 6% delle perdite, per cui il confidi risponde per perdite massime pari al 6% della quota garantita (ovvero il 4,8% del portafoglio). Se configura l'operazione come tranched cover, il confidi copre l'80% della tranche equity pari al 6% del valore del portafoglio, costituendo un cash collateral pari al 4,8% del portafoglio.
Ai sensi della regole dell'interesse economico netto, tipo (a), la banca deve detenere almeno il 5% della tranche equity (OK, ne detiene il 20%) e almeno il 5% della senior (OK, la trattiene tutta, al 100%).
La regola (d) in questo caso non sarebbe soddisfatta, perché dovrebbe detenere la tranche equity o tranche subordinate a quella ceduta al confidi (che è ancora la equity) pari almeno al 5% del portafoglio: in realtà detiene tranche equity per l'1,2% del portafoglio, troppo poco.
Se non ho perso qualche dettaglio, le diverse regole (a b c d) condizionerebbero in misura molto differenziata le caratteristiche della struttura tranched.

Sapio ha detto...

Luca, ho qualche perplessità sull'80%-20%. Per favore immagina che il Confidi garantisca non l'80% ma il 100% e poi ne riparliamo. Infatti quel 20% non è né senior né equity bensì una quota parte del tutto. Immagina che la prima banca non trattenga il 20% ma lo venda da una seconda banca facendo una specie di pool di finanziatori. Cosa cambia?

Sapio ha detto...

Un'altra cosa. Immaginiamo che il portafoglio sia creato dal Confidi che si trattiene la equity e cede la senior alla banca. Cosa cambia'

Luca ha detto...

La banca che si fa coprire l'80% con Cap trattiene il 20% della equity e il 100% della senior. Se il confidi copre il100% della equity la banca non rispetta la nuova regola. Gli altri esempi che fai non li ho capiti, mi spiace.

Sapio ha detto...

Il problema è che la normativa sulle cartolarizzazioni è stata adattata (un po' forzosamente)ai fondi monetari dei Confidi su richiesta, pare, italiana. Occorre identificare chi è il cedente la banca o il Confidi. Se il confidi forma un portafoglio e lo cede alla banca trattenendo una quota pari al Cap, la nuova normativa impone un limite minimo a questo cap?

Luca ha detto...

Sapio, se il portafoglio "tranciato" è quello del confidi allora è lo stesso confidi a dover trattenere una quota minima del 5%. Forse fai riferimento al "bond dei territori" di Unicredit, nel quale il confidi assicurava presso la banca le perdite eccedenti un cap (quindi la tranche senior). In questo caso se si applica la regola (d) il cap trattenuto dal confidi deve essere almeno il 5% del portafoglio, se vale la (a), il confidi deve tenere il 5% del rischio di perdita oltre il cap (il caso è più complicato perché la regola secondo me banalizza; aspetto prima di approfondire perché non ne ho il tempo adesso).

Sapio ha detto...

La prima delle due! Approfondiamo comunque. E' l'analogia forzosa fra fondi monetari e tranched che ci crea problemi.

Claudio D'Auria ha detto...

Ragazzi, ma se in una TC la banca trattiene il 90% della quota (ammontare della senior) non si pone nessun problema di rispetto della nuova normativa!

Luca ha detto...

@Claudio, non so se leggo bene le regole dell'interesse netto da trattenere, però la banca che trattiene il 90% del portafoglio, tutto come tranche senior, non rispetta il vincolo di subordinazione dell'esposizione trattenuta rispetto a quella ceduta. Se vuole mantenere un'esposizione pari al 90% del portafoglio suddiviso in 10% equity e 90% senior dovrebbe trattenere almeno il 5% della equity (quindi 10% x 5% = 0,5% del portafoglio) e l'89,5% della senior, così rispetta il requisito di tipo (a). Se poi tiene il 90% della senior, ci sta ancora più comoda.

Sapio ha detto...

Supponiamo che il Kirb sia uguale al 10%. Se la equity è uguale al Kirb, allora la senior verrà ponderata al 7%. Ma se la banca deve trattenere il 5% della equity, la ponderazione della senior sale. E' questo il senso della nuova norma? Impedire che la banca possa godere della ponderazione minima sulla senior? A me sembra che il senso della norma dovrebbe essere invertito e cioè che la equity debba coprire una parte minima significativa del Kirb oppure almeno il 5% del portafoglio complessivo.

Luca ha detto...

@Sapio, stai mixando cose diverse. Se la banca trattiene il 5% della equity=Kirb=10%, e il 90% della senior, ha due requisiti distinti, quello sulla equity (pesata normalmente al 1250%) e quello sulla senior (che rimane pesata al 7% del relativo nominale se la equity è adeguata).
Facciamo un esempio: se il Kirb è il 10% come ipotizzato, il requisito "sale" in rapporto al totale portafoglio a 8%*(5%*10%*1250% + 7% * 90%) = 1,004%. La ritenzione del 5% dell'equity oltre al 90% della senior "costa" alla banca uno 0,5% di capitale minimo in più
La nuova norma impone alla banca di tenere almeno il 5% dell'esposizione complessiva, tutto sulle tranche più subordinate oppure distribuito su tutta la struttura finanziaria (caso a). Chiaramente con l'assunzione del 5% di equity e niente di tranche superiori il rischio della banca è superiore, a meno che il portafoglio sia fatto al 100% di schifezze.

Sapio ha detto...

Luca, ma qual'è il senso economico di tutto questo? Impedire che la banca possa beneficiare della ponderazione minima del 7% allorché riceve un Cap=Kirb? Oggi il problema è che i Cap sono già molto inferiori ai Kirb e i Cap si esauriscono presto. Aggravare la ponderazione per la banca è un non senso che ucciderà le tranched (se mai riusciranno a decollare).

Luca ha detto...

@Sapio: come diceva Ferrini a "Quelli della notte"? Non lo capisco ma mi adeguo (se ho interpretato bene la normativa).
Però se ricordiamo cosa è successo coi subprime capiamo la ragione.