Trasparenza del FCG, chiedo che pubblichi: 1) statistiche sui tempi di pagamento (sono veri i ritardi di 1 anno ?); 2) frequenze delle garanzie giudicate inefficaci e loro causa; 3) escussioni subite in ogni anno ma suddivise per anno di erogazione, insieme alle erogazioni per ogni anno. Il FCG si deve rendere "valutabile" e non nascondersi. Inoltre che venga emanato un regolamento semplificato con n. di pagine pari ad 1/10 del regolamento precedente.
Grazie @Sapio per introdurre questo tema. temo che sia una ulteriore vox clamans in deserto, ma vale la pena che ti racconti l'ultima che ho appena scoperto. Nella prima richiesta hanno fatto un'opera di semplificazione. Sui fidi a breve termine, prima c'erano 2 termini perentori da rispettare. Ora ce n'e' uno solo: quando alla scadenza il fido non e' rientrato (utilizzo zero), entro 30 gg. la banca deve revocare il fido ed intimare il pagamento, altrimenti la controgaranzia e' inefficace (TRENTAGIORNI!!!!) e lo Stato non la onora. E, si badi, chissenefrega se tutti gli eventuali ulteriori rapporti sono regolari. O revochi nei 30 gg. o perdi la controgaranzia. Bene. A parte il termine cortissimo che e' una vera e propria trappola, poiche' e' noto che per moltissime banche revoca = incaglio, questa cosa avra' l'effetto di far impennare il credito deteriorato ...non trovi? Forse da questo piccolo esempio (ma ne ho una decina d'altri simili) puoi meglio comprendere il mio ....sconforto? Ma prego. Dammi pure la tua visione.
P.S. Ah! I ritardi di un anno non sono veri. I ritardi sono superiori ai 24 mesi (almeno quelli nostri).
Non sono sicuro di aver capito di che revoca si tratta: è la revoca del beneficio del termine nei mutui? Comunque 30 gg sono pochi ed inferiori ai 90 concessi da Basilea per il default. Perché questo? Qual'è la ratio?
Credo che @Enrico si riferisse alla revoca del "fido a breve senza piano di ammortamento".
Quando ho scritto trasparenza, avevo riguardo soprattuto ai seguenti punti:
1. tenere conto o meno del garante di ultima istanza, nel calcolo dell'assorbimento parimoniale relativo alla quota di esposizione coperta dalla garanzia del Fondo; 2. il vantaggio riconosciuto all'impresa attraverso la garanzia del Fondo.
@Sun83: molto interessanti e complessi i due punti indicati relativi al progetto trasparenza. A livello di sistema bancario c'è qualche tavolo di confronto (o simili) oppure ogni banca procede per conto proprio? C'è per caso qualche forma di interlocuzione con i confidi e le loro associazioni?
Continuo a non capire: la revoca da parte della banca si ha negli scoperti di c. corrente e nell'autoliquidante (dove revoca è la sospensione della facoltà di presentazione di carta allo sconto). Nel caso di Enrico a quale evento scatenante la revoca ci si riferisce?
Sapio ... Ma santo cielo ... Piu' chiaro di cosi ... Io ti presto dei soldi a 6, 9, 12, 18 mesi meno 1 giorno (classico breve termine). Questo vuol dire che alla scadenza me li devi restituire (scop. di c/c, castelletto sbf, anticipo fatture, anticipo contratti, anticipo import, anticipo export, riba, mav, ecc. ecc.). Non li restituisci? Bene, io banca sono obbligata ad annullare il contratto (toglierti il fido) ed intimarti di pagare cio' che non hai restituito entro 30 gg. dalla suddetta scadenza. Non lo faccio o lo faccio al 31 esimo giorno ? ...La garanzia che avevo ottenuto dallo Stato viene dichiarata inefficace e lo Stato non mi rimborsera' nulla se alla fine della faccenda io non avro' ricevuto i soldi dal debitore. Ora, per chi ha un po' di dimestichezza con i comportamenti bancari e con le linee guida che hanno nelle filiali, capisce benissimo cosa vuol dire tutto cio'. Qual e' la ratio ? ...qualche anima pia ti raccontera' che la ratio e' data dalla necessita' di liberare gli accantonamenti posti a presidio di quel rischio in modo da rimetterli in circolo a beneficio comune delle altre pmi. Se gli vuoi credere ...prego accomodati. Poiche' quasi nessuna filiale revochera' ed intimera' il pagamento entro i 30 gg. dalla scadenza del fido, va da se' che la ratio e' quella di farti vedere l'esca (la garanzia) quando si sale in barca, ma di togliere il pesce (i soldi dell'escussione) quando e' il momento di pescare.
Un fido a scadenza non ha bisogno di revoca dopo la scadenza, se non pagato (l' accordato va a 0). Dopo 90 giorni va in default. Forse Fcg chiede la messa in mora con intimazione al rientro. I deteriorati aumentano a causa dell'impagato e non per la messa in mora (impropriamente revoca). Conclusione: 30 gg sono pochi ma la pretesa di Fcg è legittima.
Benvenuto nel mondo del Fondo, Sapio. Hai subito fatto tua l'altra mia obiezione (se e' scaduto ....non si revoca un fido 'scaduto', e' un non senso). Ma queste sono le regole e, una volta violate, fioccano le dichiarazioni di inefficacia. Aggiungo un'altra considerazione. Per escutere una fideiussione di un privato la banca ha (codice civile) l'obbligo di attivarsi entro 6 mesi (ma questo termine di tempo può essere derogato). Invece per la controgaranzia, la banca deve attivarsi entro 30 giorni ed il termine e' perentorio. Infine, piccola notazione, e' la controgaranzia dello Stato ad essere dichiarata inefficacia e non la garanzia del confidi. Quindi, il confidi paga la banca e, se questa non si e' attivata entro 30 gg., lo Stato non rimborsa. Dov'e' la logica ?
P.S. L'accordato non c'entra nulla. Qui c'entra solo l'utilizzo (i soldi prestati).
Piccola coda... Il debito impagato dopo 90 gg. e' deteriorato, a meno che la banca internamente non ti rimetta in termini (cioe' ti conceda una dilazione su un debito esistente) a patto che tu comunque gli paghi gli interessi. Cosi' quello che scade oggi, possiamo anche legittimamente rimborsarlo un domani. Nel frattempo produce una qualche forma di remunerazione.
Si ma la garanzia non viene prorogata. Suggerimento: non di pottebbe inserire il medesimo obbligo di messa in mora in termini brevi sotto pena di inefficacia alla garanzia del Confidi verso la banca? Ps: la scadenza porta l'accordato a 0 e permanendo il non pagato=utilizzato>0 si crea sconfinamento
Sapio stai mischiando due piani diversi, quello operativo-finanziario delle banche e quello giuridico di garanzie e controgaranzie. I due piani, purtroppo, non vanno di pari passo. Dovrebbero, ma -per via di chi ha scritto certe regole e non intende modificarle o, se le modifica, fa ancora piu' casino- non ci vanno. Ecco perche' io sono fortemente critico. E, bada bene, quello di cui parliamo qui e' solo uno dei tanti, troppi, esempi che si potrebbero fare. Detto questo, il tuo ultimo suggerimento (gia' applicato, peraltro) porta dritto dritto a litigare con la banca e dopo 1, 2, 3, 4, x casi, la banca con quel confidi non lavora piu'. Ole'. Ma, di nuovo, perdiamo di vista l'obiettivo. Non si devono mettere 'le pezze' ad una situazione sbagliata, bisogna prendere atto che la situazione e' sbagliata e va cambiata. O no?
Quando le banche lavorano in controgaranzia diretta subiscono le stesse regole? Si. E allora litigano col Fcg? Tu mi hai chiesto un parere ed io te l'ho dato. Sentiamo il parere degli altri.
No. Da quanto mi risulta, le banche non litigano. Incassano l'inefficacia e se la portano a casa. Pero' mi risulta anche che, dai e dai, dopo aver registrato la ...'fregatura' che hanno preso, smettono di ricorrere al Fondo (se ci riesci, fatti dare il numero di banche che utilizzano o hanno utilizzato in passato lo strumento, rispetto al numero di banche che c'e' in Italia). Ad ogni buon conto, bene. Registro il tuo parere che, in buona sostanza (semplifico e senza approfondirne altri aspetti) la regola e' tutto sommato sensata e giustificata, e che la soluzione suggerita e' quella di prendere adeguate contromisure. Quanto all'atteggiamento banche vs. Fondo (cioè lo Stato), banche vs. confidi e, infine, confidi vs. Fondo, mi sembra che, forse, azzardo, ti manca il un po' esperienza quotidiana operativa in questo tipo di rapporti. Assai spesso le cose non sono semplificabili in risposte secche (si/no) ed occorre fare i conti con i vari interessi in gioco (che -per inciso- non tengono quasi mai conto di parametri economici e finanziari).
C'è poco da fare: si deve REVOCARE un fido a breve (ed intimare il pagamento del debito totale) entro un mese dalla scadenza!! [TERMINE DECADENZIALE]!! LA REVOCA DELL'AFFIDAMENTO (ATTO COLLEGIALE = DELIBERA) E' AL PARI DELLA CONCESSIONE, MOMENTO TIPICAMENTE GESTIONALE DELL'IMPRESA BANCARIA.
Ciò detto, sarebbe utile capire come le banche e i confidi abbiano adeguato la loro modulistica alla circolare MCC 648 del 2013 sull'Avvio dell'operatività del Piano della Trasparenza.
16 commenti:
Attuazione piano della trasparenza entro il 31.12.2013!
Trasparenza del FCG, chiedo che pubblichi: 1) statistiche sui tempi di pagamento (sono veri i ritardi di 1 anno ?); 2) frequenze delle garanzie giudicate inefficaci e loro causa; 3) escussioni subite in ogni anno ma suddivise per anno di erogazione, insieme alle erogazioni per ogni anno.
Il FCG si deve rendere "valutabile" e non nascondersi.
Inoltre che venga emanato un regolamento semplificato con n. di pagine pari ad 1/10 del regolamento precedente.
Grazie @Sapio per introdurre questo tema. temo che sia una ulteriore vox clamans in deserto, ma vale la pena che ti racconti l'ultima che ho appena scoperto.
Nella prima richiesta hanno fatto un'opera di semplificazione. Sui fidi a breve termine, prima c'erano 2 termini perentori da rispettare. Ora ce n'e' uno solo: quando alla scadenza il fido non e' rientrato (utilizzo zero), entro 30 gg. la banca deve revocare il fido ed intimare il pagamento, altrimenti la controgaranzia e' inefficace (TRENTAGIORNI!!!!) e lo Stato non la onora.
E, si badi, chissenefrega se tutti gli eventuali ulteriori rapporti sono regolari. O revochi nei 30 gg. o perdi la controgaranzia.
Bene. A parte il termine cortissimo che e' una vera e propria trappola, poiche' e' noto che per moltissime banche revoca = incaglio, questa cosa avra' l'effetto di far impennare il credito deteriorato ...non trovi?
Forse da questo piccolo esempio (ma ne ho una decina d'altri simili) puoi meglio comprendere il mio ....sconforto?
Ma prego. Dammi pure la tua visione.
P.S. Ah! I ritardi di un anno non sono veri. I ritardi sono superiori ai 24 mesi (almeno quelli nostri).
Non sono sicuro di aver capito di che revoca si tratta: è la revoca del beneficio del termine nei mutui? Comunque 30 gg sono pochi ed inferiori ai 90 concessi da Basilea per il default. Perché questo? Qual'è la ratio?
Credo che @Enrico si riferisse alla revoca del "fido a breve senza piano di ammortamento".
Quando ho scritto trasparenza, avevo riguardo soprattuto ai seguenti punti:
1. tenere conto o meno del garante di ultima istanza, nel calcolo dell'assorbimento parimoniale relativo alla quota di esposizione coperta dalla garanzia del Fondo;
2. il vantaggio riconosciuto all'impresa attraverso la garanzia del Fondo.
@Sun83: molto interessanti e complessi i due punti indicati relativi al progetto trasparenza. A livello di sistema bancario c'è qualche tavolo di confronto (o simili) oppure ogni banca procede per conto proprio?
C'è per caso qualche forma di interlocuzione con i confidi e le loro associazioni?
Continuo a non capire: la revoca da parte della banca si ha negli scoperti di c. corrente e nell'autoliquidante (dove revoca è la sospensione della facoltà di presentazione di carta allo sconto). Nel caso di Enrico a quale evento scatenante la revoca ci si riferisce?
Sapio ... Ma santo cielo ... Piu' chiaro di cosi ...
Io ti presto dei soldi a 6, 9, 12, 18 mesi meno 1 giorno (classico breve termine). Questo vuol dire che alla scadenza me li devi restituire (scop. di c/c, castelletto sbf, anticipo fatture, anticipo contratti, anticipo import, anticipo export, riba, mav, ecc. ecc.). Non li restituisci? Bene, io banca sono obbligata ad annullare il contratto (toglierti il fido) ed intimarti di pagare cio' che non hai restituito entro 30 gg. dalla suddetta scadenza. Non lo faccio o lo faccio al 31 esimo giorno ? ...La garanzia che avevo ottenuto dallo Stato viene dichiarata inefficace e lo Stato non mi rimborsera' nulla se alla fine della faccenda io non avro' ricevuto i soldi dal debitore.
Ora, per chi ha un po' di dimestichezza con i comportamenti bancari e con le linee guida che hanno nelle filiali, capisce benissimo cosa vuol dire tutto cio'.
Qual e' la ratio ? ...qualche anima pia ti raccontera' che la ratio e' data dalla necessita' di liberare gli accantonamenti posti a presidio di quel rischio in modo da rimetterli in circolo a beneficio comune delle altre pmi.
Se gli vuoi credere ...prego accomodati.
Poiche' quasi nessuna filiale revochera' ed intimera' il pagamento entro i 30 gg. dalla scadenza del fido, va da se' che la ratio e' quella di farti vedere l'esca (la garanzia) quando si sale in barca, ma di togliere il pesce (i soldi dell'escussione) quando e' il momento di pescare.
Un fido a scadenza non ha bisogno di revoca dopo la scadenza, se non pagato (l' accordato va a 0). Dopo 90 giorni va in default. Forse Fcg chiede la messa in mora con intimazione al rientro. I deteriorati aumentano a causa dell'impagato e non per la messa in mora (impropriamente revoca). Conclusione: 30 gg sono pochi ma la pretesa di Fcg è legittima.
Benvenuto nel mondo del Fondo, Sapio. Hai subito fatto tua l'altra mia obiezione (se e' scaduto ....non si revoca un fido 'scaduto', e' un non senso). Ma queste sono le regole e, una volta violate, fioccano le dichiarazioni di inefficacia.
Aggiungo un'altra considerazione. Per escutere una fideiussione di un privato la banca ha (codice civile) l'obbligo di attivarsi entro 6 mesi (ma questo termine di tempo può essere derogato). Invece per la controgaranzia, la banca deve attivarsi entro 30 giorni ed il termine e' perentorio.
Infine, piccola notazione, e' la controgaranzia dello Stato ad essere dichiarata inefficacia e non la garanzia del confidi. Quindi, il confidi paga la banca e, se questa non si e' attivata entro 30 gg., lo Stato non rimborsa.
Dov'e' la logica ?
P.S. L'accordato non c'entra nulla. Qui c'entra solo l'utilizzo (i soldi prestati).
Piccola coda... Il debito impagato dopo 90 gg. e' deteriorato, a meno che la banca internamente non ti rimetta in termini (cioe' ti conceda una dilazione su un debito esistente) a patto che tu comunque gli paghi gli interessi. Cosi' quello che scade oggi, possiamo anche legittimamente rimborsarlo un domani. Nel frattempo produce una qualche forma di remunerazione.
Si ma la garanzia non viene prorogata. Suggerimento: non di pottebbe inserire il medesimo obbligo di messa in mora in termini brevi sotto pena di inefficacia alla garanzia del Confidi verso la banca?
Ps: la scadenza porta l'accordato a 0 e permanendo il non pagato=utilizzato>0 si crea sconfinamento
Sapio stai mischiando due piani diversi, quello operativo-finanziario delle banche e quello giuridico di garanzie e controgaranzie. I due piani, purtroppo, non vanno di pari passo. Dovrebbero, ma -per via di chi ha scritto certe regole e non intende modificarle o, se le modifica, fa ancora piu' casino- non ci vanno. Ecco perche' io sono fortemente critico. E, bada bene, quello di cui parliamo qui e' solo uno dei tanti, troppi, esempi che si potrebbero fare.
Detto questo, il tuo ultimo suggerimento (gia' applicato, peraltro) porta dritto dritto a litigare con la banca e dopo 1, 2, 3, 4, x casi, la banca con quel confidi non lavora piu'. Ole'.
Ma, di nuovo, perdiamo di vista l'obiettivo. Non si devono mettere 'le pezze' ad una situazione sbagliata, bisogna prendere atto che la situazione e' sbagliata e va cambiata. O no?
Quando le banche lavorano in controgaranzia diretta subiscono le stesse regole? Si. E allora litigano col Fcg? Tu mi hai chiesto un parere ed io te l'ho dato. Sentiamo il parere degli altri.
No. Da quanto mi risulta, le banche non litigano. Incassano l'inefficacia e se la portano a casa. Pero' mi risulta anche che, dai e dai, dopo aver registrato la ...'fregatura' che hanno preso, smettono di ricorrere al Fondo (se ci riesci, fatti dare il numero di banche che utilizzano o hanno utilizzato in passato lo strumento, rispetto al numero di banche che c'e' in Italia).
Ad ogni buon conto, bene. Registro il tuo parere che, in buona sostanza (semplifico e senza approfondirne altri aspetti) la regola e' tutto sommato sensata e giustificata, e che la soluzione suggerita e' quella di prendere adeguate contromisure.
Quanto all'atteggiamento banche vs. Fondo (cioè lo Stato), banche vs. confidi e, infine, confidi vs. Fondo, mi sembra che, forse, azzardo, ti manca il un po' esperienza quotidiana operativa in questo tipo di rapporti. Assai spesso le cose non sono semplificabili in risposte secche (si/no) ed occorre fare i conti con i vari interessi in gioco (che -per inciso- non tengono quasi mai conto di parametri economici e finanziari).
C'è poco da fare: si deve REVOCARE un fido a breve (ed intimare il pagamento del debito totale) entro un mese dalla scadenza!! [TERMINE DECADENZIALE]!!
LA REVOCA DELL'AFFIDAMENTO (ATTO COLLEGIALE = DELIBERA) E' AL PARI DELLA CONCESSIONE, MOMENTO TIPICAMENTE GESTIONALE DELL'IMPRESA BANCARIA.
Ciò detto, sarebbe utile capire come le banche e i confidi abbiano adeguato la loro modulistica alla circolare MCC 648 del 2013 sull'Avvio dell'operatività del Piano della Trasparenza.
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