Gli amici Corrado Meglio e Maurizio Vallino hanno fortemente voluto una rivista per dare spazio alla ricerca in italiano su temi di risk management: la Newsletter AIFIRM, frutto della loro intuizione e del loro impegno, è stata presentata a Napoli il 18 febbraio (per chi non lo sa, AIFIRM è l'associazione dei risk manager italiani).
Complimenti!
Sul primo numero della rivista c'è un articolo interessante di Claudio D'Auria, del Servizio Vigilanza Creditizia e Finanziaria della Banca d'Italia, su "Il ruolo dei Confidi nel Finanziamento delle piccole e medie imprese alla luce delle modifiche del regolamento internazionale di Vigilanza".
Pur non rappresentando la posizione ufficiale della Vigilanza, D'Auria tratta in maniera accurata i problemi riguardanti la validità delle garanzie confidi come forme di credit enhancement ai fini di Basilea 2. Su questo punto conclude: "Alla luce delle innovazioni introdotte dallo schema di “Basilea2”, l’operatività dei Confidi potrebbe venire riconosciuta qualora: (1) i Confidi si trasformassero in banche di garanzia [o in intermediari finanziari vigilati ex art. 107 del Testo Unico Bancario] e fornissero garanzie di tipo personale a beneficio di una o più imprese affidate; (2) lo schema mutualistico venisse riconosciuto dalle banche come idoneo a coprire una parte delle prime perdite di una struttura del tipo tranched cover."
Se la prima delle due affermazioni è ormai acquisita, la seconda merita un approfondimento. L'Accordo di Basilea 2, al punto 199, definisce la tranched cover così:
"Se una banca trasferisce parte del rischio di un’esposizione in una o più tranche a uno o più fornitori di protezione, accollandosi essa stessa una quota di rischio, e le due parti (quella trasferita e quella mantenuta) hanno un diverso grado di prelazione, essa potrà ottenere una protezione sia sulla tranche di primo grado (ad esempio, “second loss”) sia su quella subordinata (ad esempio, “first loss”). In questo caso si applicano le regole specificate nella Sezione IV (Rischio di credito – Schema per le operazioni di cartolarizzazione)."
La garanzia con tranched cover è quindi una forma di cartolarizzazione virtuale, che implica la cessione dalla banca originator ai confidi di una tranche del rischio di prima perdita su un pool di prestiti opportunamente individuato, e la ritenzione di tale rischio da parte dei confidi contro l’effettuazione di un deposito pignoratizio, finanziato dai fondi rischi. Questa soluzione consente di evitare la creazione di una società veicolo e di abbattere i costi fissi delle transazioni di cartolarizzazione, sopportabili soltanto su deal per centinaia di milioni di euro. La convenienza regolamentare di questa tecnica potrebbe migliorare per effetto della proposta di direttiva europea in recepimento di Basilea 2 (cfr. Allegato IX, Parte 4, par. 9), come evidenzia D'Auria: secondo Basilea 2, con l'approccio standardizzato, le quote di un'esposizione cartolarizzata priva di rating esterno, se trattenute dall'originator, subiscono un trattamento penalizzante, sono cioè dedotte 1 a 1 dal patrimonio; secondo la proposta di direttiva UE si applicherebbe invece un risk weight massimo del 150%, anche alle tranche equity.
Il tema è complesso e, a onor del vero, il testo della proposta di direttiva non è del tutto chiaro: questa interpretazione favorevole stride con la severità del trattamento prudenziale della securitization unrated nell'approccio standardizzato, che viene confermata nella stessa proposta con riferimento alle posizioni cartolarizzate detenute da terzi investitori.
La mia opinione personale è che la cartolarizzazione virtuale mediante tranched cover non dia grande sollievo ai requisiti di capitale della banca erogante, se questa adotta l'approccio standard: la tranche equity coperta da deposito pignoratizio dei confidi non genera assorbimento patrimoniale, ma la parte residua dell'esposizione che rimane in carico alla banca dovrebbe essere ponderata, nel migliore dei casi, in base al risk-weight medio ponderato del pool sottostante (come del resto è previsto per le tranche senior trattenute nel banking book dalla normativa prudenziale sulla cartolarizzazione oggi vigente, 1.3.1.6): in cifre, se la banca eroga 100 di mutui a imprese classificate retail, e il confidi copre 6 di rischio di first loss (tutta la tranche equity, pari al requisito patrimoniale previsto per il retail), sul restante 94 la banca è assogettata al risk weight medio dei prestiti, poniamo il 100%; in assenza di garanzia l'assorbimento patrimoniale è 100 x 75% x 8% = 6; in presenza di garanzia è 94 x 75% x 8% = 5,64. In pratica, il confidi presta una garanzia finanziaria che va a decurtare l'esposizione, non il requisito patrimoniale.
Per esaltare l'effetto di capital relief occorre, secondo me: (a) che il rischio delle diverse tranche della cartolarizzazione sia oggetto di rating esterno, oppure (b) che la banca adotti l'approccio internal rating based, nel qual caso può applicare la supervisory formula, che fissa un cap all'assorbimento di capitale pari al livello che sarebbe applicato in assenza di cartolarizzazione.
Per i confidi che intendono mantenere lo status attuale di intermediari non vigilati non è una notizia consolante, ma può darsi che mi sbagli. Se siete di avviso contrario, potete aggiungere il vostro commento cliccando Add comments qui sotto.
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