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giovedì 14 maggio 2009

Ancora sulla ponderazione zero



Riporto a livello di post principale il dibattito ricchissimo sviluppatosi qui. Mi aggancio a uno degli ultimi commenti, di Claudio D'Auria, in cui si dà un'interpretazione mi lascia perplesso: Claudio dice che la garanzia di ultima istanza dello Stato (e la conseguente ponderazione zero) vale solo a fronte di controgaranzie indirette concesse dal FCG. Ora, non mi risulta che il FCG eroghi questo tipo di garanzie sul doppio default, ma soltanto le riassicurazioni (a favore dei confidi, ma escutibili dalla banca se il confidi è inadempiente), le co-garanzie e le garanzie dirette. Se c'è una default su un dato credito contro-garantito, il FCG interviene su quella pratica secondo il principio pay as you go. Mi sembra stranissimo che il MEF abbia introdotto una copertura su una forma di intervento mai utilizzata dal FCG. Questo caso del doppio default "puro" mi sembra fittizio. E' il MEF che garantisce il default tecnico del FCG, non FCG che garantisce il default dei confidi. Se nella pratica si fa diversamente, allora ho torto. Però dimostratemelo. In caso contrario, non tiriamo più in ballo la controgaranzia indiretta, che c'è già abbastanza quartiere a luci rosse (sono appena stato da quelle parti).
Altra questione discussa nel thread di discussione che è ormai lungo quanto un poema omerico (o un dialogo platonico): se la pond.zero copra solo le controgaranzie FCG a prima richiesta o anche sulle controgaranzie FCG sussidiarie, ovvero il problema dei requisiti oggettivi della garanzia di primo grado. Confesso che percorro in apnea i passaggi giuridici della questione (non è il mio habitat preferito). Col mero buon senso, dico che se la direttiva UE ha aggiunto le garanzie sussidiarie degli schemi mutualistici (confidi) che prevedono l'anticipo della perdita stimata, non vedo perché non si debba estendere tale deroga sui requisiti oggettivi alle controgaranzie sussidiarie del FCG coperte dalla garanzia in ultima istanza del MEF. Il fatto che quest'ultima valga per le sussidiarie non è un punto tecnico, di interpretazione della normativa, ma una scelta politica. Dovrebbe quindi pronunciarsi in merito il MEF, con il parere (e un'eventuale integrazione delle disposizioni sui requisiti delle garanzie) della Banca d'Italia. Non basta una circolare di MCC, con tutto il rispetto.
Si tratta però di una questione minore rispetto alla questione maggiore: se la pond.zero riguardi soltanto i nuovi flussi, o gli stock già garantiti da FCG. Se riguarda solo i nuovi flussi, e se si applica solo alle controgaranzie a prima richiesta, allora il FCG di qui in avanti riceverà soltanto domande di "prima richiesta". Se saranno troppe (in base a quale criterio di adeguatezza?) allora le razionerà, e potrà offrire in alternativa il prodotto più povero (sussidiarie) senza effetto di pond.zero. Anche qui, quando si dirà ufficialmente come stanno le cose?
Ma anche la questione maggiore è un corollario di una quaestio maxima: si riuscirà a difendere la solvibilità del Fondo centrale dall'assalto di banche e soprattutto confidi a corto di capitale in uno scenario critico? Qualcuno ha il coraggio di pensarci?

Luca

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22 commenti:

Sapio ha detto...

Luca, innanzitutto grazie di essere tornato a spartire il pane della conoscenza con noi.
Sul primo punto però ho già riportato quanto affermato nelle le Disposizioni Operative di MCC dic. 2008, pag. 26 punto 5.5, lettera a) che riporto per comodità ?
"La Controgaranzia [a prima richiesta] è escutibile, in caso di inadempimento dei soggetti beneficiari finali, a semplice richiesta:
a) dei Confidi e degli Altri fondi di garanzia ammessi all'intervento del Fondo che hanno già pagato il debito da essi garantito, ovvero:
b) dei soggetti finanziatori, nel caso di mancato pagamento in garanzia da parte dei Confidi o degli Altri fondi di garanzia.
Quindi la forma di intervento b) c'è è li e non si può dimenticare. Salvo aggiornamenti della normativa che non sarebbero in vista.

sapio ha detto...

Sul secondo punto (prima richiesta o sussidiaria) sappiamo dalle citate Disposizioni Operative che copre solo le prima richiesta. I Confidi MUTUALISTICI possono pagare immediatamente anche solo una stima attendibile della perdita rinviando il saldo alla fine del recupero (circ. BdI 263/2006). E questa forma (quasi sussidiaria) è considerata prima richiesta.
A parte ho posto il quesito (e Claudio d'Auria ha risposto affermativamente) se una prima richiesta rilasciata da un 106 è controgarantibile da FCG.
Per il resto d'accordissimo, attendiamo pronunciamenti ufficiali nell'interesse dell'Economia del paese ed, in primis, dei lavoratori.

Luca ha detto...

Il (b) io lo vedo come una specie di "riassicurazione trasparente", cioè l'assicurato viene risarcito dal riassicuratore anche in caso di default dell'assicuratore, ma su quella specifica pratica. La caratteristica di riassicurazione è più forte di quella di controgaranzia indiretta. L'evento assicurato è il default del credito sottostante, l'eventuale default del garante è un accidente accessorio che viene però neutralizzato.

sapio ha detto...

Una cosa mi sembra chiara, il caso a) da la ponderazione zero al 107 o Banca di Garanzia garante (al 106 non serve).
Il caso b) da la ponderazione zero alla banca finanziatrice ED al 107 o Banca di Garanzia.
Rimane, a me, il dubbio se il caso b) dia la ponderazione zero alla banca finanziatrice nel caso il garante sia 106.

Cassandra ha detto...

Le porte del FCG sono aperte ed i buoi .........

"san tommaso" ha detto...

Più leggo, e più ho dubbi. Vorrei...toccare con mano, attraverso ad un documento ufficiale con taglio operativo, cosa fare o non fare. Ad esempio, ai fini dell'RWA un Confidi in pectore 107 come deve trattare le proprie garanzie controgarantite dal Fondo Centrale?
Le considera tutte "zero" (e quindi le sottrae dal monte complessivo), a prescindere che la controgaranzia sia avvenuta prima o dopo il 15 Maggio 2009? O solo quelle dopo tale data? E nei due casi: tutte in assoluto (sussidiarie e prima richiesta), oppure solo quelle a prima richiesta? Grazie per un conforto..

sapio ha detto...

Allo stato delle informazioni, un 107 in pectore (quindi ancora 106, ma per i già 107 è lo stesso) attribuisce ponderazione zero solo alle "prima richiesta" accolte con ponderazione zero dal FCG ovviamente dopo la pubblicazione sulla GU che è il 30/04/2009.
Consiglio la lettura delle disposizioni operative del dicembre 2008 pubblicate sul sito del Fondo.

excelsus@libero.it ha detto...

Intervengo nell'interessante dibattito per confermare che a me risulta che le Disposizioni Operative del FCG siano in fase di aggiornamento proprio al fine di fugare ogni possibile dubbio interpretativo (speriamo...). Al momento confermo quanto detto da Sapio: il FCG determina, in base ad una sua valutazione inerente le convenzioni stipulate tra confidi e banca, se il soggetto garante presta o meno garanzia diretta e/o sussidiaria. Quindi lo ammette alla controgaranzia diretta e/0 sussidiaria: quest'ultima anche nella fattispecie "in regime di acconto".

sapio ha detto...

Suggerimento : evitiamo di parlare di sussidiaria in caso di "regime di acconto". Il "regime d'acconto" previsto dalla 263/2006 Tit. II, Cap. 2, Sez. III, Sottosez. II, Punto 7 pag 24 solo per i Confidi MUTUALISTICI (quindi niente finanziarie e/o Banche di Garanzuia)è una forma eccezionale di PRIMA RICHIESTA.

Luca ha detto...

Anchio, come excelsus, ritengo opportuno e (spero) imminente l'aggiornamento delle disposizioni operative dal FCG. Aggiornerei ad allora anche la discussione.

Claudio D'Auria ha detto...

In merito alla validità della contro-garanzia, occorre tenere conto che la normativa di vigilanza prevede (cfr. Circolare 263, Titolo II, Capitolo 2, Parte Prima, Sezione III, Par. 5.5, nota 2):
"La contro-garanzia (tipicamente la fideiussione concessa al fideiussore prevista nell'art. 1940 cod. civ.) rappresenta una garanzia 'indiretta', di secondo livello, che consente alla banca finanziatrice di richiedere il pagamento dell'obbligazione al contro-garante nel caso in cui né il debitore originario né il garante siano in grado di adempiere. La co-garanzia rappresenta invece una garanzia 'diretta', di primo livello, che concorre con un'altra garanzia al pagamento dell'obbligazione nel caso in cui il debitore originario sia inadempiente. In questo caso non si applicano le norme del presente paragrafo, ma quelle relative alle garanzie"
Di conseguenza, l'unica contro-garanzia eligible per la ponderazione zero di FCG è quella "indiretta". Altrimenti la ponderazione zero può essere attribuita alla garanzia diretta del FCG, disintermediando i confidi. Tertium non datur. Luca cos'è che non ti convince di questo ragionamento?
In secondo luogo, sempre la stessa norma (ma nel testo non nella nota) dice che la contro-garanzia è eligible se "la garanzia principale e la contro-garanzia soddisfano i requisiti specifici previsti per le garanzie personali al par. 5.2, fatto salvo che la controgaranzia puo non essere riferita in modo diretto all'obbligazione principale".
Quindi, occorre che siano rispettati tutti i requsiti oggettivi delle garanzie perchè le contro-garanzie siano eligible, tra la quale quella della prima richiesta. Come correttamente detto da Sapio, la modaltyà dell'acconto (che, attenzione, deve essere ritenuto cogruo dalla bnaca che ha quindi "il coltello dalla parte del manico") è solo una modalità diversa di interpretare la "prima richiesta". Una cosa è sicura: la garanzia sussidiaria del 106 non sarà mai eligible nè come garanzia diretta nè come garanzia contro-garantita "indirettamente" dal FCG.

Sapio ha detto...

Se non ho capito male il caso a) del punto 5.5 delle Disposizioni Operative andrebbe inquadrato sotto un nuovo capitolo chiamato Riassicurazione

Sapio ha detto...

Aggiungo, auspico, che il caso b) Controgaranzia non dovrebbe coprire i 106 anche se rilasciano fidejussioni a prima richiesta, altrimenti saremmo in presenza di un "tana libera tutti" inammissibile.

Luca ha detto...

Claudio, il commento che fai delle regole di vigilanza è corretto, ma perché ne desumi che "Di conseguenza, l'unica contro-garanzia eligible per la ponderazione zero di FCG è quella "indiretta". Altrimenti la ponderazione zero può essere attribuita alla garanzia diretta del FCG, disintermediando i confidi." ?
E' il MEF che concede la controgaranzia indiretta a protezione dal rischio di default del FCG, è la "firma" del MEF che vale la ponderazione zero, a condizione che "a valle" le garanzie del FCG e dei confidi siano dotate dei requisiti oggettivi. Questo taglierebbe fuori le garanzie sussidiarie dei confidi, ma non quelle a prima richiesta.
Gli altri argomenti che escluderebbero dalla ponderazione zero le garanzie a prima richiesta dei 106 e le garanzie dirette delle banche non mi sembrano fondati.

Alda ha detto...

Con rif. alle disposizioni operative del FCG citate da Sapio, sono convinto che si riferiscano sempre alla stessa contro-garanzia e indicano semplicemente i criteri per cui un soggetto (Confidi)piuttosto che un'altro (finanziatore)ha diritto ad escutere la garanzia del Fondo. In altri termini non potrà mai esserci solo il caso a), ne, per quanto ovvio, solo il caso b), che serve a perfezionare la contro-garanzia a favore dei finanziatori (mancato pagamento del Confidi).
Nell'improbabile ipotesi di esistenza del solo caso a), va valutato se laddove dal Confidi fossero ceduti al finanziatore tutti i diritti di tale garanzia(compreso il diritto di esercitarla), si possa chiudere il cerchio e quindi rientrare nell'ipotesi di una esposizione coperta da garanzia eligible da parte del FCG. Io ritengo che sia valida, laddove notificata af FCG e quindi opponibile a terzi.
In merito al "tana libera tutti" indicato da Sapio, condivido perchè trattasi di intermediari non vigilati, ma soprattutto perchè oggi mancano rigidi criteri per il rilascuio delle garanzie, in primo luogo un rapporto massimo tra importi garantiti e Fondo a disposizione del gestore del FCG. Laddove esistessero tali criteri forse la preoccuazione per i 106 potrebbe diminuire.

Claudio D'Auria ha detto...

Luca, le regole della Banca d'Italia (che fino a prova contraria continua a essere l'organismo che definisce la normativa prudenziale delle banche e degli intermediari finanziari) escludono chiaramente le co-garanzie e la riassicurazione, mentre definisce come contro-garanzie solo quelle "indirette", cioè quelle che prevedono il doppio default.
Per quanto riguarda le garanzie 106, mi sa che non ci siamo capiti. Le garanzie 106 sono eligible solo se contro-garantite da un soggetto eligible. Peraltro, affinchè siano eligible devono avere anche i requisiti oggettivi delle garanzie, tra i quali anche la "prima richiesta" (o l'acconto secondo quanto previsto dalla specifica norma che assimila alla prima richiesta una garanzia che fornisce un acconto "congruo" al default e il saldo a fine procedure). Cosa c'è di non fondato in questo?
Continuo a non capire cosa ci sia di poco comprensibile in quanto sto cercando di spiegare. Ma evidentemente mi spiego male.

Luca ha detto...

Claudio, la contro-garanzia di cui valutare la rispondenza ai criteri BI è quella tra MEF e FCG o quella tra FCG e confidi? Io penso quella tra MEF e FCG, che è una contro-garanzia indiretta.
Sui requisiti oggettivi necessari per le garanzie 106 siamo d'accordo, non ti avevo obiettato nulla.

Sapio ha detto...

Torno sulle garanzie dei 106. Consideriamo 1) un 107 che da una fdj a prima richiesta ad una impresa e 2) un 106 che da una identica prima richiesta alla medesima impresa. I Confidi si controgarantiscono al FCG (caso b, vera controgaranzia di doppio default).
Il rischio che assume il Fondo è lo stesso? Se non è lo stesso la commissione dovra essere differenziata? L'assorbimento prudenziale del FCG (oggi all'8% indifferenziato per beneficiario e durata del prestito) deve essere lo stesso?

Sapio ha detto...

Scusate la rivelazione a rate. Preciso che il dubbio di cui sopra si riferisce a garanzia del FCG che copra solo l'evento b) controgaranzia. Se invece copre anche il caso a) riassicurazione (da solo o in contemporanea a b) il rischio per il FCG è lo stesso perché deriva dalla rischiosità dell'impresa beneficiaria e non del Confidi intermediario.

Claudio D'Auria ha detto...

Caro Luca, in primis, un grazie di cuore per questo spazio di confronto che permette a noi operatori del settore, ma anche studiosi di confrontarci. E dal confronto non si può che crescere!
Passiamo al merito. Forse (finalmente!) ho capito il tuo punto di vista e anche dove "dissentiamo". Secondo la tua interpretazione il contro-garante ultimo è il MEF; secondo la mia interpretazione, il contro-garante resta il FCG che beneficia della ponderazione zero in virtù della copertura di ultima istanza del MEF (che poi è lo stesso modello valido per la gestione speciale della SACE).
Se il contro-garante è il MEF, le garanzie intermedie (in questo caso FCG e confidi) devono avere solo i requisiti oggettivi (tra cui, prima richiesta), ma non necessariamente FCG deve fornire una contro-garanzia indiretta e quindi qualsiasi tipo di coopertura (anche la riassicurazione) è idonea perchè a quel punto la banca è coperta dalla contro-garanzia indiretta del MEF e non dal FCG (del quale, a questo punto, non gli interessa nulla).
Al contrario, se il contro-garante è FCG (con copertura di ultima istanza dello Stato, da cui la ponderazione zero) allora l'unica contro-garanzia idonea del FCG è quella indiretta, mentre la riassicurazione non è idonea.
Eureka! Alla fine sono arrivato al nocciolo della questione (scusa, ma sono un po' "duretto di comprendonio" ultimamente).
Leggendo il decreto sulla ponderazione zero, però, io non trovo appigli per dire che è il MEF il contro-garante, ma sono diposto a cambiare idea se tu (o qualcun altro) riesci a dimostrarmi il contrario.
Buona domenica a te e a tutti i forumisti !!!

Luca ha detto...

Caro Claudio, scusa la vivacità del tono, ma sono ancora smarrito tra i 70 commenti sul tema, di cui peraltro ringrazio tutti. Allora, secondo me il FCG riassicura ("e paga alla svelta", ricordi il carosello dei vecchi tempi?), e interviene "anche", ma non "soltanto" in caso di default dei confidi; non è quindi un contro-garante indiretto "puro". Il MEF contro-garantisce il FCG, nel senso che quando il FCG diventa incapiente (quindi insolvente) si può escutere il MEF ai sensi del DL 185. Quello che regge la pond.zero è na garanzia personale dello Stato, che secondo me è quella del MEF.

Cristiano ha detto...

Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 19 mag - Forte aumento
dell'utilizzo del fondo di garanzia per le Pmi. Lo ha
indicato il ministro dello Sviluppo economico, Claudio
Scajola, in avvio dell'incontro su 'Imprese, lavoro, banche'
al ministero dell'Economia. Nel primo quadrimestre ci sono
stati 1,4 miliardi garantiti alle piccole imprese, il 70% in
piu' rispetto allo stesso quadrimestre 2008. "In aprile - ha
proseguito il ministro - con l'entrata in vigore delle nuove
regole il tetto e' cresciuto da 500mila a un milione, ben
4.500 imprese ne hanno usufruito, di cui il 60% al Centro
Sud. Se seguiamo il trend dei quattro mesi e lo proiettiamo
sull'anno - ha proseguito Scajola - avremo 8 miliardi di
euro garantiti, con un +300% sul 2008".