Dal sito del Senato della Repubblica riporto la sinossi del testo dell'art. 1 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, noto come "Decreto del fare", con le modifiche approvate dalla Camera, che avevo commentato qui. Gli emendamenti su accesso al Fondo delle imprese sociali e dei professionisti sono entrati nel testo che ora passa in Senato. L'innalzamento all'80% della quota di copertura delle operazioni di finanziamento a imprese a fronte di crediti verso la PA oppure operanti in aree di crisi riguarda le operazioni in garanzia diretta. Rimane invece abrogata la riserva dell'80% per le operazioni sotto i 500.000 euro. Ecco la sinossi (per il contenuto implicito dei commi 3 e 4 rinvio al mio precedente commento):
Decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, pubblicato nel supplemento ordinario n. 50 alla Gazzetta Ufficiale n. 144 del 21 giugno 2013.
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Testo del decreto-legge
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Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati
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Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia
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Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per la crescita economica e per la semplificazione del quadro amministrativo e normativo, nonché misure per l’efficienza del sistema giudiziario e la definizione del contenzioso civile, al fine di dare impulso al sistema produttivo del Paese attraverso il sostegno alle imprese, il rilancio delle infrastrutture, operando anche una riduzione degli oneri amministrativi per i cittadini e le imprese;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 giugno 2013;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Vicepresidente del Consiglio dei ministri e Ministro dell’interno, del Ministro dello sviluppo economico, del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, del Ministro dell’economia e delle finanze, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari e forestali, della difesa, dell’istruzione, dell’università e della ricerca, del lavoro e delle politiche sociali, per gli affari europei, degli affari esteri, della salute, per gli affari regionali e le autonomie, per la coesione territoriale, per l’integrazione e per le pari opportunità, lo sport e le politiche giovanili;
emana
il seguente decreto-legge:
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TITOLO I | TITOLO I |
MISURE PER LA CRESCITA ECONOMICA | MISURE PER LA CRESCITA ECONOMICA |
Capo I | Capo I |
MISURE PER IL SOSTEGNO ALLE IMPRESE | MISURE PER IL SOSTEGNO ALLE IMPRESE |
Articolo 1. | Articolo 1. |
(Rafforzamento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese) | (Rafforzamento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese) |
1. Al fine di migliorare l'efficacia degli interventi del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, letteraa), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate, entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto e nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, specifiche disposizioni volte a:
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1. Identico:
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a) assicurare un più ampio accesso al credito da parte delle piccole e medie imprese, anche tramite:
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a) identico:
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1. l'aggiornamento, in funzione del ciclo economico e dell'andamento del mercato finanziario e creditizio, dei criteri di valutazione delle imprese ai fini dell'accesso alla garanzia del Fondo e della misura dell'accantonamento a titolo di coefficiente di rischio;
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1. identico;
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2. l'incremento, sull'intero territorio nazionale, della misura massima di copertura del Fondo fino all'ottanta per cento dell'importo dell'operazione finanziaria, con riferimento alle «operazioni di anticipazione di credito, senza cessione dello stesso, verso imprese che vantano crediti nei confronti di pubbliche amministrazioni» e alle «operazioni finanziarie di durata non inferiore a 36 mesi» di cui, rispettivamente, agli articoli 4 e 5 del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 26 giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 agosto 2012, n. 193, ai sensi e nei limiti stabiliti nei medesimi articoli;
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2. l’incremento, sull’intero territorio nazionale, della misura massima della garanzia diretta concessa dal Fondo fino all’80 per cento dell’ammontaredell’operazione finanziaria, con riferimento alle «operazioni di anticipazione di credito, senza cessione dello stesso, verso imprese che vantano crediti nei confronti di pubbliche amministrazioni» e alle «operazioni finanziarie di durata non inferiore a 36 mesi » di cui, rispettivamente, agli articoli 4 e 5 del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, 26 giugno 2012, pubblicato nellaGazzetta Ufficiale 20 agosto 2012, n. 193,fermi restando gli ulteriori limiti nonché i requisiti e le procedure previsti dai medesimi articoli; la misura massima di copertura della garanzia diretta di cui al presente numero si applica anche alle operazioni in favore di imprese ubicate in aree di crisi definite dall’articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, nonché alle operazioni garantite a valere sulla sezione speciale di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 27 luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 233 del 7 ottobre 2009;
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3. la semplificazione delle procedure e delle modalità di presentazione delle richieste attraverso un maggior ricorso a modalità telematiche di accesso e di gestione della garanzia;
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3. la semplificazione delle procedure e delle modalità di presentazione delle richieste attraverso un maggior ricorso a modalità telematiche diammissione allagaranzia e di gestionedelle relative pratiche;
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4. misure volte a garantire l'effettivo trasferimento dei vantaggi della garanzia pubblica alle piccole e medie imprese beneficiarie dell'intervento;
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4. identico;
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b) limitare il rilascio della garanzia del Fondo alle operazioni finanziarie di nuova concessione ed erogazione, escludendo la possibilità di garantire operazioni finanziarie già deliberate dai soggetti finanziatori alla data di presentazione della richiesta di garanzia, salvo che le stesse non siano condizionate, nella loro esecutività, all'acquisizione della garanzia da parte del Fondo.
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b) identica;
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b-bis) prevedere specifici criteri di valutazione ai fini dell’ammissione alla garanzia del Fondo da parte delle imprese sociali di cui al decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155, nonché delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381.
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2. Le condizioni di ammissibilità e le disposizioni di carattere generale di cui all'articolo 13 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 31 maggio 1999, n. 248, sono approvate con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze.
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2. Identico.
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3. Il comma 3 dell'articolo 11 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è abrogato.
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3. Identico.
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4. Al comma 3 dell'articolo 39 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è soppresso l'ultimo periodo.
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4. Identico.
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5. Il comma 10-sexiesdell'articolo 36 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è abrogato.Conseguentemente, all'articolo 39, comma 4, del decreto-legge n. 201 del 2011, le parole: «nonché alle grandi imprese limitatamente ai soli finanziamenti erogati con la partecipazione di Cassa depositi e prestiti, secondo quanto previsto e nei limiti di cui all'articolo 8, comma 5, lettera b), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106» sono soppresse.
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5. All’articolo 39, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre2011, n. 201,convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, le parole: «nonché alle grandi imprese limitatamente ai soli finanziamenti erogati con la partecipazione di Cassa depositi e prestiti, secondo quanto previsto e nei limiti di cui all’articolo 8, comma 5, lettera b), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106» sono soppresse.
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5-bis. Nell’ambito delle risorse del Fondo di cui al comma 1 e previa adozione di un apposito decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, gli interventi ivi previsti sono estesi ai professionisti iscritti agli ordini professionali e a quelli aderenti alle associazioni professionali iscritte nell’elenco tenuto dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, e in possesso dell’attestazione rilasciata ai sensi della medesima legge n. 4 del 2013. Con il decreto di cui al primo periodo sono determinate le modalità di attuazione del presente comma, prevedendo in particolare un limite massimo di assorbimento delle risorse del Fondo non superiore al 5 per cento delle risorse stesse.
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Che cosa succederà ora in Senato? Prevedo che le associazioni della piccola impresa, sotto l'egida di Rete Imprese Italia, promuoveranno azioni dure per reintrodurre una riserva a tutela delle operazioni di minore importo. Il Presidente di "Rete" Malavasi si è già pronunciato. In effetti è curioso che nella discussione alla Camera siano riusciti a portare a casa delle modifiche pro domo sua le rappresentanze delle imprese sociali e dei professionisti e non i curatori degli interessi di qualche milione di piccole e micro imprese. Forse tra i parlamentari ci sono più consulenti e amministratori di associazioni e imprese sociali che piccoli imprenditori.
Non so che cosa riusciranno a portare a casa. Come ho osservato qui, il Fondo sarà potenziato soprattutto per aiutare le imprese in difficoltà che hanno qualche milione di euro di debito, non qualche decina di migliaia. Queste ultime rischiano di essere abbandonate al loro destino: se ce la fanno, bene, altrimenti pazienza, sono troppe per essere aiutate, o anche soltanto seguite nei percorsi di risanamento o liquidazione. In Italia si sono poste le condizioni (fiscali, lavoristiche, regolamentari) per una crescita abnorme del numero di micro-attività. Ora con lo stesso benevolo disinteresse (per non dire cinismo) si assiste alla loro decimazione, continuando a soffocarle di pressione fiscale e costo dei servizi bancari e delle consulenze obbligatorie.
L'aiuto alle imprese "non piccole" sarà veicolato direttamente dalla banche, perché i confidi non lavorano con quel tipo di impresa o se lo fanno hanno consumato il capitale. E perché quando il sostegno lo dà lo Stato, non serve avere un passaggio in più lungo la filiera.
Aspettiamoci altri cambiamenti nella governance del Fondo centrale e nelle sue procedure operative. Qualche settimana fa mi era giunta voce di un drastico ridimensionamento del Comitato di gestione del Fondo (numero di membri e funzioni). Finora non è avvenuto. Tuttavia, non mi meraviglierò se le leve decisionali si sposteranno verso l'alta dirigenza dei due ministeri interessati (MiSE e MEF) e verso le banche, in particolare verso i gruppi maggiori.
Che implicazioni ci saranno, se dovesse accadere? I processi decisionali saranno più accentrati, quindi più rapidi. Non è detto che siano anche più efficienti e più attenti all'impatto sociale dell'uso dei fondi pubblici. Il primo banco di prova sarà la revisione dei criteri di ammissione e di scoring creditizio per adeguarli allo scenario di crisi. Se lo Stato stanzia delle risorse per assumere rischi, e le banche hanno rischi da trasferire, penseranno prima di tutto a trasferirli. Lo potranno fare in modo più o meno coscienzioso e lungimirante, a seconda dei casi. Ma temo che pochi si arrovelleranno per cercare di farlo prima. Ce ne accorgeremo dopo.
1 commento:
Al senato non succedera' nulla, altrimenti saltano i tempi per la conversione in legge (a meno di manomissioni dettate dalla concitazione ... che e' l'ultimo giochino illegale che si sono inventati in Parlamento per aggirare le regole ... bell'esempio che danno). Saluti.
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