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sabato 19 dicembre 2015

Fondo centrale di garanzia: aggiornamento delle disposizioni operative e riattivazione del regime di aiuto RGEC

Ciao a tutti e scusate se scrivo poco sul blog in questo periodo. Segnalo al volo la versione aggiornata delle Disposizioni operative del Fondo centrale Pmi che contiene importanti novità. Tra queste, l'attesa riattivazione del regime di aiuto UE basato sul Regolamento generale di esenzione per categoria (RGEC) del 2014. In collegamento a questo, sono state estese le garanzie del fondo agli strumenti di quasi-equity ammessi sul RGEC.

Ecco l'elenco completo delle novità introdotte, così come comunicate dall'Help desk MCC:


I.    MODIFICHE AI SENSI DEL DECRETO MISE 19.11.2015
A.  Adeguamento al Regolamento UE n. 651/2014 del 17 giugno 2014: “Regolamento generale di esenzione per categoria”:
1)  Definizione requisiti per la concessione della garanzia nel rispetto delle condizioni previste dal Regolamento UE n. 651/2014  - Parte XI
2)  Inserimento degli Investimenti in quasi-equity tra le tipologie di operazione ammissibili all’intervento del Fondo;
3)  Previsione per gli Investimenti in quasi-equity delle stesse condizioni previste per l’intervento del Fondo sulle Operazioni sul capitale di rischio:
              i.       Copertura pari al 50% in Garanzia Diretta e all’80% del 60% in caso di Controgaranzia;
             ii.       Importo massimo garantito pari a euro 2.500.000,00;
            iii.       Commissioni una tantum pari all’1% dell’importo garantito.
4)  Estensione dell’intervento del Fondo a favore delle imprese di autotrasporto su finanziamenti per l’acquisto di mezzi e altre attrezzature di trasporto, esclusivamente ai sensi del Regolamento UE n. 651/2014;

B.  Adeguamento  al decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33: "Misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti":
1)  Inserimento di Imprese di assicurazione e Gestori (lettera q-bis del TUF) tra i soggetti richiedenti in riferimento anche ad operazioni di finanziamento;
2)   Inserimento delle PMI innovative tra i soggetti beneficiari finali e previsione della gratuità dell’intervento del Fondo a loro favore;

C.  Altre modifiche e integrazioni:
1)  Inserimento delle “donne rientranti tra i Professionisti” tra i beneficiari della Sezione speciale Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Pari opportunità (come da addendum alla convenzione PCM - DPO, MISE, MEF);
2)  Eliminazione della documentazione da allegare alla richiesta di accreditamento dei soggetti richiedenti (parzialmente nel caso di Controgaranzia);
3)  Chiarimento riguardante le attività economiche ammissibili all’intervento del Fondo, con particolare riferimento alle imprese che svolgono attività agricole;
4)  Inserimento tra le Operazioni finanziarie di durata non superiore a 36 mesi e le Altre operazioni della casistica “Cambiale finanziaria”;
5)  Eliminazione delle condizioni previste per l’intervento del Fondo a favore delle imprese colpite dagli eventi sismici del maggio 2012 (scadenza intervento 08/06/2015);
6)  Inserimento di pool di Confidi tra i soggetti richiedenti della Controgaranzia;
7)  Versamenti al Fondo: previsione di un termine di 15gg per la comunicazione dell’avvenuto versamento della commissione una tantum; si specifica che tale previsione si applica soltanto alle domande presentate dalla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni;
8)  Procedura di attivazione del Fondo:
              i.       estensione del termine di 2 mesi per la comunicazione al Gestore dell’avvio delle procedure di recupero (pena inefficacia) a  tutte le tipologie di operazioni;
             ii.       Ai fini dell’attivazione, eliminazione della distinzione tra le operazioni di durata pari o inferiore a 18 mesi e quelle di durata superiore a 18 mesi. La procedura di attivazione è differenziata solamente in base alla presenza di un piano d’ammortamento;
            iii.       Chiarimenti riguardanti le definizioni di data di inadempimento, avvio delle procedure di recupero e intimazione di pagamento (anche in coerenza con il precedente punto ii.);
           iv.       Inserimento di specifiche riguardanti le operazioni di sottoscrizione di cambiale finanziaria e, in particolare, la previsione per le stesse di un termine per l’avvio delle procedure di recupero pari a 36 mesi dalla data di inadempimento (in coerenza con la disciplina cambiaria);
            v.       Improcedibilità delle richieste di attivazione inviate attraverso moduli non conformi o attraverso canali diversi dal Portale FdG;
             vi.    Estensione del termine per la presentazione delle richieste di attivazione della Garanzia Diretta da 120 a 180 giorni dalla data di invio dell’intimazione di pagamento ovvero dalla data di perfezionamento/mancato perfezionamento dell’accordo transattivo (pena inefficacia); si precisa che il nuovo termine vale per tutte le nuove richieste di attivazione presentate a partire dalla data entrata in vigore delle nuove Disposizioni operative e per le quali, alla medesima data: a) non state avviate le procedure di recupero; b) sono state avviate le procedure di recupero ma non sono ancora scaduti i 120 gg previsti dalle precedenti Disposizioni;
          vii.       Chiarimento riguardante la documentazione comprovante l’avvio delle procedure di recupero;
         viii.       Chiarimento riguardante la documentazione contabile sulla base della quale è stato valutato il merito di credito del soggetto beneficiario finale;
           ix.       Previsione di nuove cause di inefficacia della garanzia conseguenti alle modifiche introdotte;
9)   Accordi transattivi:
              i.       Previsione della possibilità che la proposta sia presentata dai soggetti garanti a liberazione, anche parziale, della propria garanzia fideiussoria;
             ii.       Chiarimento riguardante la necessità che il perfezionamento dell’accordo sia successivo alla delibera del Consiglio (pena improcedibilità) e precisazione circa la definizione di perfezionamento;
            iii.       Eliminazione del termine di 10 giorni dalla formalizzazione degli accordi per la presentazione delle proposte;
           iv.       Documentazione aggiuntiva da allegare alla proposta di accordo transattivo: visure ipo-catastali e stime del valore degli immobili;
            v.       Improcedibilità e decadenza d’ufficio per mancata trasmissione della documentazione entro 3 mesi dalla richiesta del Gestore;
           vi.       Previsione, in caso di mancato perfezionamento dell’accordo, dell’obbligo di comunicazione dal soggetto richiedente al soggetto proponente;
10)   Prolungamento della durata della garanzia: introduzione di nuovi criteri per la semplificazione del procedimento di richiesta e concessione del prolungamento della durata della garanzia.
              i.       Presentazione della richiesta su un nuovo modulo predisposto dal Gestore, che contiene una serie di dichiarazioni del soggetto richiedente e sulla cui base il Gestore propone al Consiglio di gestione la concessione del prolungamento della durata della garanzia del Fondo;
             ii.       Previsione di specifiche condizioni per la presentazione della richiesta di prolungamento (il soggetto richiedente/finanziatore deve aver già deliberato la concessione del prolungamento e nella delibera deve essere presente il riferimento alla condizione di temporanea difficoltà o all’inadempimento del soggetto beneficiario finale);
            iii.       Inefficacia della garanzia nel caso in cui, a seguito di successiva richiesta di attivazione, non vengano verificate le condizioni di cui al punto ii.;
           iv.       Previsione della possibilità di richiedere una sola volta il prolungamento della durata della garanzia, fatta eccezione dei casi in cui la richiesta sia stata presentata a seguito di un piano di risanamento ex art. 67 o 182bis Legge Fallimentare e tale piano non sia più attuabile  e di conseguenza sia stato modificato. In tal caso, è possibile presentare una nuova richiesta di prolungamento della durata della Garanzia Diretta, che è soggetta ad un specifica valutazione da parte del Gestore – MCC;
            v.       Applicazione della disciplina prevista per l’attivazione della garanzia delle operazioni con piano di ammortamento, nei casi in cui la delibera del prolungamento della durata dell’operazione senza piano di ammortamento preveda lo sviluppo di un piano di ammortamento o di un piano di rientro;
           vi.       Previsione di specifici documenti da allegare nel caso di successiva richiesta di attivazione della garanzia;
          vii.       Chiarimenti circa i termini di presentazione di un’eventuale successiva richiesta di attivazione della garanzia;
11)   Sospensione dei termini per l’attivazione:
              i.       Introduzione della possibilità di richiedere la sospensione dei termini del procedimento di attivazione (termini per l’avvio delle procedure di recupero e/o per la presentazione della richiesta di attivazione) qualora il soggetto richiedente stia valutando la proposta di un piano di ristrutturazione del debito o un piano di rientro del debito presentata dal soggetto beneficiario finale ovvero in attesa dell’esito di un giudizio relativo ad un eventuale contenzioso con il soggetto beneficiario finale.
             ii.       Indicazione dei termini e delle modalità di presentazione della richiesta di sospensione dei termini del procedimento di attivazione;
            iii.       La sospensione può essere concessa dal Consiglio di gestione per un periodo non superiore a 12 mesi.

II.   MODIFICHE AI SENSI DEL DECRETO MISE e MEF 29.9.2015
Le richieste di garanzia del Fondo relative a finanziamenti nuova Sabatini sono valutate in via prioritaria rispetto alle altre operazioni e, comunque, entro 5 giorni lavorativi dalla data di presentazione della richiesta sono presentate al Consiglio di gestione, per la relativa deliberazione, nella prima riunione utile.
I settori della siderurgia, dell'industria carboniera, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dell'industria automobilistica e dei trasporti sono ammissibili all’intervento del Fondo.
Di seguito riportiamo le tabelle relative ai settori che risultano esclusi dall’intervento del Fondo, tenuto conto delle modifiche apportate dal decreto MISE 30.11.2015.  Tali tabelle sono parte integrante delle nuove Disposizioni operative pubblicate sul sito Internet del Fondo e sostituiscono quelle relative ai “settori economici ammessi ed esclusi” di cui alla Parti II, lettera B e Parte III, lettera B delle precedenti Disposizioni operative. Rimane inteso che tutte le attività non menzionate devono considerarsi ammissibili.
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