Ieri sono intervenuto al convegno sulla trasformazione dei confidi in 107 qui preannunciato. L'iniziativa era promossa da Confiteor, una rete di consulenti che si propone di riunire le migliori competenze professionali per accompagnare il confidi verso i nuovi modelli organizzativi e regolamentari.
Sono partito alle 6.00 da Trento, lasciando la smefinmobile alla stazione di Peschiera per proseguire in treno. Un incidente tragico (il gesto disperato di una donna) ha bloccato per tre ore il convoglio tra Brescia e Milano. Sono arrivato pensoso al convegno verso le 12.00. Stava parlando il prof. Mosco sui problemi legati alla trasformazione dei confidi. Dopo di lui ha parlato Claudio D'Auria (che da qualche giorno è passato da Banca d'Italia alla law firm Allen & Overy) sull'efficacia normativa delle garanzie, soffermandosi sulla tranched cover. In un precedente intervento, Claudio aveva commentato le emanande disposizioni della Banca d'Italia, e prima ancora Vito Forese del MEF aveva presentato il decreto MEF sul limite di 75 milioni.
Verso le 12.55 ho preso la parola, mentre il cuoco stava apprestandosi a mantecare il risotto che sarebbe stato servito "al salto" di lì a poco. Ho stretto i tempi, non a 20' come avrebbe preferito il cuoco, ma a 35'. Il mio intervento riguardava la valutazione dei confidi in ipotesi di aggregazione. Ho esordito domandando provocatoriamente: il problema esiste? Me l'ero chiesto leggendo questo passaggio in diversi progetti di fusione tra confidi:
“il rapporto di cambio tra le azioni di Confidi A e di Confidi B, nonché tra le quote di Confidi C, di Confidi D, da una parte, e le azioni di Confidi E, dall’altra parte, è stato individuato dai Consigli di amministrazione della società incorporante e degli Enti incorporandi in applicazione dell’art. 13, comma 40, della legge n. 326/2003. Il rapporto di cambio è pertanto determinato sulla base dei valori nominali delle quote di partecipazione in Confidi E e in ciascuno degli enti incorporandi e secondo un criterio di attribuzione proporzionale. Tanto considerato, non è necessario redigere la relazione degli esperti prevista dall’art. 2501-sexies c.c. Non è previsto alcun conguaglio in denaro”.Il valore di cessione di un confidi, semmai si calcola internamente, non si comunica, né si utilizza. Ho dovuto rigirare la questione, parlando di creazione del valore per i soci ed equilibrio gestionale dei confidi, e di come le fusioni possono migliorare entrambi (non è scontato che lo facciano). Se trovo un paio di giorni liberi, ne ricaverò un breve articolo.
Nel pomeriggio hanno parlato Francesca Bressani Doldi sui controlli interni e l'internal auditing e Gabriele Escalar sulla fiscalità dei confidi (mica banale, sono enti commerciali ai fini IRES con esenzione totale degli utili accantonati a riserva, a prescindere dalla forma societaria, sono enti non commerciali ai fini IRAP e quindi pagano l'IRAP sul costo del lavoro, ma non sugli utili). Hanno concluso i promotori del progetto Confiteor: Manlio Genero di Deloitte ha parlato del percorso regolamentare e strategico-organizzativo per l'iscrizione all'elenco speciale, mentre Fabrizio Mandrile ha lanciato un avvertimento sulla transizione alla contabilità IAS, che imporrà una stima del valore attuariale delle garanzie in essere come passività potenziali (non è detto che i fondi rischi generici siano capienti, l'eventuale eccedenza di passività dovrà essere dedotta dal patrimonio).
Una giornata interessante, che ha attratto circa cinquanta persone di confidi, banche, società di consulenza.
Luca
Nessun commento:
Posta un commento