Come riferisce ancora incentivionline, con la circolare MCC n. 626 del'11 luglio il Fondo di Garanzia regolamenta i casi in cui, nel corso di controllo a campione previsto dal decreto ministeriale del 7/05/2001, emerga una carenza documentale imputabile all'impresa beneficiaria.
Cito dall'articolo (mie le sottolineature):
Questa procedura è stata prevista per assicurare, da un lato, che la garanzia “a prima richiesta” sia “incondizionata” non ponendo quindi una condizione a carico del soggetto richiedente di cui non abbia la piena disponibilità, da un lato, e una applicazione coerente con le disposizioni del citato decreto del 2001, dall’altro lato.
Qualora si verifichi un’inadempienza imputabile all’impresa, infatti, il Fondo delibera la revoca del provvedimento di concessione nei confronti della stessa richiedendole il pagamento di un importo pari all'Equivalente Sovvenzione Lordo entro 30 giorni per il tramite della banca o confidi richiedente. La medesima delibera conferma però l'efficacia della garanzia in capo al soggetto richiedente, a patto che quest'ultimo verifichi l'effettuazione del pagamento e versi al Fondo l'importo eventualmente restituito dall'impresa.
Passati 30 giorni dalla notifica, in caso di inadempimento dell’impresa, il soggetto richiedente informa del mancato pagamento MCC il quale si attiva per il recupero degli importi, comprensivi delle maggiorazioni dovute per legge, mediante iscrizione a ruolo esattoriale.
In relazione alle modalità di accertamento dell’imputabilità del mancato invio della documentazione, la responsabilità è sempre attribuibile all’impresa laddove la carenza documentale riguardi la verifica della realizzazione degli investimenti in conformità con le finalità indicate nella richiesta di ammissione all’intervento del Fondo di Garanzia. Per quanto riguarda la restante documentazione, qualora non sia stata già acquisita dal soggetto richiedente in sede di presentazione della domanda, la banca o il confidi dovrà invece dimostrare di essersi diligentemente attivato per acquisire la stessa presso il beneficiario finale nei termini indicati (90 giorni dalla prima richiesta del Gestore).
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