Torno sul passaggio ope legis di fondi pubblici a patrimonio reintrodotto con il Decreto sviluppo bis, art. 36 (vedi post più recente). Lo faccio per segnalarvi un documento molto chiaro sul tema curato da Chiara Petruccelli e Claudio D’Auria per Moderari.
Nella nota si commenta quanto disposto dal Decreto sviluppo bis, ricollegandolo alle norme analoghe delle leggi finanziarie per il 2007 e il 2008, nonché alle disposizioni della Banca d'Italia (Circolare n. 216 del 5 agosto 1996, 9° aggiornamento del 28 febbraio 2008) e alla successiva comunicazione delucidativa (Sezione II, paragrafo 3, Bollettino di vigilanza n. 11-novembre 2008).
Secondo gli esperti di Moderari, il provvedimento può aiutare il rafforzamento patrimoniale dei confidi, purché si tenga conto correttamente dei limiti alla sua applicabilità (che a mio parere non sono sempre chiari e incontrovertibili). Nel commento finale, si sottolinea opportunamente che il giro da fondi rischi a patrimonio non rappresenta un beneficio netto assoluto: si ha un innalzamento del capitale netto e del patrimonio di vigilanza, però si rinuncia ad un fondo rischi altrimenti attingibile per compensare perdite su crediti in conto economico. Di conseguenza, il confidi che era solito attingere ai fondi pubblici per chiudere in pareggio il conto economico, e che si avvale del giro degli stessi a riserva di patrimonio, finirà col chiudere in perdita i prossimi bilanci. Morale: il patrimonio girato oggi sarà consumato domani.
Nella nota si commenta quanto disposto dal Decreto sviluppo bis, ricollegandolo alle norme analoghe delle leggi finanziarie per il 2007 e il 2008, nonché alle disposizioni della Banca d'Italia (Circolare n. 216 del 5 agosto 1996, 9° aggiornamento del 28 febbraio 2008) e alla successiva comunicazione delucidativa (Sezione II, paragrafo 3, Bollettino di vigilanza n. 11-novembre 2008).
Secondo gli esperti di Moderari, il provvedimento può aiutare il rafforzamento patrimoniale dei confidi, purché si tenga conto correttamente dei limiti alla sua applicabilità (che a mio parere non sono sempre chiari e incontrovertibili). Nel commento finale, si sottolinea opportunamente che il giro da fondi rischi a patrimonio non rappresenta un beneficio netto assoluto: si ha un innalzamento del capitale netto e del patrimonio di vigilanza, però si rinuncia ad un fondo rischi altrimenti attingibile per compensare perdite su crediti in conto economico. Di conseguenza, il confidi che era solito attingere ai fondi pubblici per chiudere in pareggio il conto economico, e che si avvale del giro degli stessi a riserva di patrimonio, finirà col chiudere in perdita i prossimi bilanci. Morale: il patrimonio girato oggi sarà consumato domani.
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