[con aggiornamenti in data 8 marzo]
Come i commenti a questo post di ieri facevano presagire, alcuni emendamenti all'Investment compact in tema di Fondo centrale di garanzia, giudicati in un primo passaggio inammissibili, sono stati riproposti dai relatori in Commissione e uno è stato approvato. In sintesi: approvata l'estensione ad assicurazioni e fondi della garanzia del Fondo; OK anche alla garanzia su operazioni già deliberate diverse dalla garanzia diretta, ma NO alla ridefinizione della governance con un Comitato di gestione riaperto alle rappresentanze di settore. Due novità: (1) ritocco dell'iter normativo che destina risorse aggiuntive al Fondo con priorità per il Sud e (2) introduzione di un privilegio legale molto forte a favore del Fondo nelle procedure di recupero dei crediti garantiti verso imprese insolventi.
Con pazienza trovate gli emendamenti in base al numero su questa pagina (alcuni numeri figurano due volte, cercate quelli più in basso).
Il primo emendamento approvato è quello che estende le garanzie del Fondo alle Compagnie di assicurazione e ai Fondi di investimento:
Ecco il testo normativo:
Come i commenti a questo post di ieri facevano presagire, alcuni emendamenti all'Investment compact in tema di Fondo centrale di garanzia, giudicati in un primo passaggio inammissibili, sono stati riproposti dai relatori in Commissione e uno è stato approvato. In sintesi: approvata l'estensione ad assicurazioni e fondi della garanzia del Fondo; OK anche alla garanzia su operazioni già deliberate diverse dalla garanzia diretta, ma NO alla ridefinizione della governance con un Comitato di gestione riaperto alle rappresentanze di settore. Due novità: (1) ritocco dell'iter normativo che destina risorse aggiuntive al Fondo con priorità per il Sud e (2) introduzione di un privilegio legale molto forte a favore del Fondo nelle procedure di recupero dei crediti garantiti verso imprese insolventi.
Con pazienza trovate gli emendamenti in base al numero su questa pagina (alcuni numeri figurano due volte, cercate quelli più in basso).
Il primo emendamento approvato è quello che estende le garanzie del Fondo alle Compagnie di assicurazione e ai Fondi di investimento:
Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 03/03/2015 [ apri ]Il secondo emendamento approvato (molto importante):
8.6.approvato Dopo il comma 2, inserire il seguente: 2-bis. Al fine di favorire l'accesso al credito non bancario da parte delle piccole e medie imprese, la garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, può essere concessa anche a favore di imprese di assicurazione per le attività di cui all'articolo 114, comma 2-bis, del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, nonché degli organismi di investimento collettivo del risparmio di cui all'articolo 1, lettera q-bis), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, a fronte di operazioni finanziarie rientranti tra quelle ammissibili alla garanzia del medesimo Fondo sulla base della vigente normativa, nazionale e comunitaria.
Petrini Paolo, Galli Giampaolo
- consente al Fondo di erogare garanzie su operazioni già deliberate nei casi diversi dalla garanzia diretta (quindi su controgaranzie e garanzie di portafoglio);
- elimina un passaggio della Legge di stabilità 2014 (vedi in questo lungo post del dicembre 2013 il comma 15-septies) che stanziava fondi aggiuntivi per il FCG a valere su fondi di sviluppo e coesione con Delibera del CIPE, rinviando a quest'ultima la definizione di direttive per assicurare alla PMI del Mezzogiorno il più ampio accesso agli interventi del Fondo, individuando eventuali priorità di accesso; [mi pare che questo ritocco serva per saltare il passaggio dal CIPE per definire questi criteri prioritari, fermo restando l'obiettivo di accrescere l'utilizzo del Fondo da parte delle imprese meridionali];
- introduce una tutela molto forte sui crediti del fondo verso le procedure di insolvenza (privilegio legale generale di rango prevalente su tutti gli altri, eccetto quelli riconosciuti ai crediti per spese di giustizia e ai Crediti per retribuzioni e provvigioni, crediti dei coltivatori diretti, delle società od enti cooperativi e delle imprese artigiane (ex art. 2751-bis del Codice civile; restano salvi anche i diritti reali di garanzia su asset specifici) [questa novità è la risposta ai miseri tassi di recupero che il Fondo realizza sui crediti acquisiti per surroga quando interviene in caso di default di un'impresa garantita; capisco il problema, però mi faccio scrupolo degli effetti di questa norma sui diritti degli altri creditori chirografari (fornitori di categorie non privilegiate e banche che hanno concesso prestiti non garantiti); il Fondo garantisce, salvo eccezioni, crediti sprovvisti di altre garanzie, quindi chirografari, però in caso di default questi crediti, passando per surroga allo Stato, diventano crediti privilegiati, e se un terzo creditore, non garantito e non privilegiato, non sa della presenza della garanzia statale, sottostima il rischio di recupero sul suo credito; che ne pensate? Problemi anche per i garanti personali, che firmano una fideiussione su un credito chirografario e si ritrovano escussi dal Fondo su un credito privilegiato; nel dicembre 2014 ho ricevuto una mail che mi segnalava un caso dove FCG invocava un privilegio in forza della sua natura statale, questa norma nuova rafforza un claim che già adesso è esercitato]
Ecco il testo normativo:
Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 05/03/2015Un ultimo emendamento approvato riguarda la priorità alle garanzie del Fondo ai subfornitori dell'Ilva (non necessita di commento):
8.042. Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:«Art. 8-bis.
(Potenziamento del Fondo Centrale di Garanzia). 1. All'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo le parole: «il rilascio della garanzia» sono aggiunte le seguenti: «diretta ai sensi dell'articolo 2 del decreto 31 maggio 1999, n. 248».
2. All'articolo 1, comma 53, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole da: «Con la predetta delibera CIPE» fino a: «delle operazioni finanziarie ammissibili» sono soppresse.
3. Il diritto alla restituzione nei confronti del beneficiario finale e dei terzi prestatori di garanzie delle somme liquidate a titolo di perdite dal Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, costituisce credito privilegiato e prevale su ogni altro diritto di prelazione da qualsiasi causa derivante ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751-bis del codice civile, fatti salvi i precedenti diritti di prelazione spettanti a terzi. La costituzione e l'efficacia del privilegio non sono subordinate al consenso delle parti, né a forme di pubblicità. Al recupero del predetto credito si procede mediante l'iscrizione a ruolo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.».
I Relatori
Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 05/03/2015
8.043. Dopo l'articolo 8 inserire il seguente:Art. 8-bis.
1. All'articolo 2-bis del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
«3. Alle richieste di garanzia relative alle operazioni finanziarie di cui al presente articolo è riconosciuta priorità di istruttoria e delibera. Il Consiglio di gestione del Fondo si pronuncia entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta; decorso inutilmente il predetto termine la richiesta si intende accolta».
I Relatori
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