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mercoledì 4 marzo 2015

Investment compact: pioggia di emendamenti alla Camera, ma il potenziamento del Fondo Pmi resta fuori

[5 marzo: gli emendamenti sul FCG sono stati successivamente riproposti e/o approvati, vedi aggiornamento]

In questo paginone (ci vuole un po' a scaricarlo) trovate gli emendamenti presentati alla Camera dei deputati sul decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, recante misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti, altrimenti noto come Investment compact. Come commentavo qui, il Governo ha stralciato dal testo le norme sul Fondo centrale di garanzia, ma alcune sono riapparse come proposte di emendamento (come qualcuno sperava).
Per vostra informazione, e curiosità, le ho copiate e incollate qui di seguito (filtrando i doppioni che riproponevano in tutto o in parte le previsioni qui riportate). Come potete constatare, tutti gli emendamenti in materia di Fondo PMI sono stati considerati inammissibili. Sarà per una prossima iniziativa di legge.

Articolo 8, dopo il comma 2, inserire il seguente:   2-bis. Al fine di favorire l'accesso al credito non bancario da parte delle piccole e medie imprese, la garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, può essere concessa anche a favore di imprese di assicurazione per le attività di cui all'articolo 114, comma 2-bis, del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, nonché degli organismi di investimento collettivo del risparmio di cui all'articolo 1, lettera q-bis, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, a fronte di operazioni finanziarie rientranti tra quelle ammissibili alla garanzia del medesimo Fondo sulla base della vigente normativa, nazionale e comunitaria. 8. 6. Petrini, Giampaolo Galli. (Inammissibile)

Dopo l'articolo inserire il seguente:Art. 8-bis.
(Potenziamento del Fondo Centrale di Garanzia).  1. All'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo le parole: «il rilascio della garanzia» sono inserite le seguenti: «diretta ai sensi dell'articolo 2 del decreto 31 maggio 1999, n. 248».
  2. All'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, l'ultimo periodo è soppresso.
  3. All'articolo 39, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 dopo il primo periodo è inserito il seguente: «La garanzia diretta su singola operazione non può essere concessa per un ammontare superiore al 60 per cento dell'operazione».
  4. L'articolo 1, comma 48, lettera a), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è sostituito dal seguente:
   «a) il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662. L'amministrazione del Fondo, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto legislativo 1osettembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, è affidata a un Comitato, composto da: due rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico di cui uno con funzione di presidente; due rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze di cui uno con funzione di vice presidente, un rappresentante della Unità di valutazione di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430; un rappresentante indicato dalla Conferenza permanente dei rapporti tra Stato, regioni e province autonome di Trento e Bolzano, un rappresentante delle organizzazioni rappresentative a livello nazionale delle piccole e medie imprese industriali, un rappresentante delle organizzazioni rappresentative a livello nazionale delle piccole e medie imprese commerciali, un rappresentante delle organizzazioni rappresentative a livello nazionale delle piccole e medie imprese artigiane, un rappresentante dell'Associazione Bancaria Italiana, un rappresentante delle organizzazioni rappresentative a livello nazionale dei confidi».
  5. Il Ministero dello sviluppo economico comunica al gestore del Fondo i nominativi dei componenti del comitato, che è istituito ai sensi del citato articolo 47 del decreto legislativo n. 385 del 1993, affinché provveda alla sua formale costituzione. Con l'adozione del provvedimento di costituzione del comitato da parte del gestore decade l'attuale organo di amministrazione del Fondo».
**8. 019. Marco Di Maio, Giulietti, Galperti, Moretto.
(Inammissibile) 
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
  Articolo 8-bis. – (Garanzia dello Stato su titoli ABS). – 1. Al fine di favorire la concessione di credito bancario all'economia reale ai sensi della Decisione (UE) 2015/5 della Banca Centrale Europea del 19 novembre 2014 sull'attuazione di un programma di acquisto di titoli garantiti da attività (BCE/2014/45), il Ministro dell'economia e delle finanze può concedere, a titolo oneroso, la garanzia dello Stato su titoli di tipo mezzanino emessi da società di cui alle legge 30 aprile 1999, n. 130, a fronte di operazioni di cartolarizzazione di portafogli di crediti bancari in bonis, anche già erogati, ammissibili all'acquisto da parte della Banca Centrale Europea.
  2. L'ammontare delle operazioni di cartolarizzazione di cui al comma 1 non può superare per ciascun anno i 30 miliardi di euro di nozionale e almeno i due terzi del controvalore nozionale di ciascuna operazione di cartolarizzazione è destinato alla concessione di credito bancario all'economia reale. Le banche includono nella nota integrativa di cui all'articolo 2427 del codice civile un'informativa sintetica circa la destinazione dei proventi delle operazioni di cartolarizzazione. La Banca d'Italia verifica il rispetto del requisito di destinazione e ne comunica i relativi esiti al Ministro dell'economia e delle finanze.
  3. Ai fini della concessione della garanzia di cui ai commi precedenti la Banca d'Italia valuta l'ammissibilità dei crediti e la Commissione nazionale per le società e la Borsa definisce la rischiosità dei titoli emessi e la congruità nella quantificazione degli oneri a carico delle banche beneficiarie, ai sensi delle determinazioni delle competenti Autorità Europee.
8. 034. Petrini, Giampaolo Galli.
(Inammissibile) 
 Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:Art. 8-bis.
  1. All'articolo 8 della legge 27 gennaio 2012, n. 3, e successive modificazioni, dopo il comma 3, è inserito il seguente:
  «3. Con riferimento alla proposta di accordo o del piano del consumatore presentata da parte di chi svolge attività d'impresa, sono autorizzate a prestare garanzie di cui al comma 2, i Consorzi Fidi regolati dal decreto legislativo 1osettembre, 1993, n. 385, e successive modificazioni, nonché le associazioni Antiracket ed Antiusura iscritte nell'albo tenuto presso il Ministero dell'interno. Queste ultime sono autorizzate a prestare garanzia anche nei confronti del soggetto sovraindebitato persona fisica di cui alla presente legge».
8. 039. Ribaudo, Raciti, Burtone.
(Inammissibile)
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2 commenti:

Leone ha detto...

L'iter parlamentare è ancora lungo,
Pertanto, amici dei confidi, insistete con le vostre proposte!

Anonimo ha detto...

Dopo la pubblicazione del decreto-legge Padoan aveva fatto delle promesse sul ripescaggio delle misure sul Fondo centrale, il Sole 24 ore ha perorato più volte la causa, i confidi e le associazioni vogliono tornare nel Comitato di gestione, gli uffici ministeriali ci avevano a lungo lavorato, ecc. ecc,
Non è detta l'ultima parola.