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martedì 9 agosto 2011

Abruzzo: l'assessore Castiglione risponde alle polemiche sulla legge Confidi

Da un comunicato della Regione Abruzzo in risposta a questa presa di posizione di una rappresentanza dei confidi dissenzienti:
IMPRESE: CONFIDI, CASTIGLIONE NO A RENDITE DI POSIZIONE

(REGFLASH) Pescara, 8 ago "Non mi risulta che tutte le Associazioni di categoria siano in subbuglio per la Legge sui Confidi n.37 del 2010, dopo un anno dalla sua promulgazione". Lo ha dichiarato l'assessore allo sviluppo economico, Alfredo Castiglione.
Le "associazioni", questa galassia dai contorni misteriosi (chiederemo aiuto agli osservatori astronomici). Sì, concordo con l'Assessore Castiglione sul fatto che il fronte delle Associazioni non è schierato compatto contro la nuova legge, sebbene i due confidi 107 (Mutualcredito e Intercredit) siano realtà "imprenditoriali" sostanzialmente autonome dalle associazioni. Concordo anche sul fatto che non è accettabile il rifiuto da parte di confidi minori di qualsiasi ipotesi di cambiamento.
Però i concetti su cui si va allo scontro (efficienza, aggregazioni, rappresentanza, interessi delle Pmi) sono molto vaghi, è necessario avere un sistema di valutazione robusto. E, insisto, non è una questione che ha senso affrontare (e lasciare irrisolta) venti volte, quante sono le Regioni. Stampa questo post

11 commenti:

Sapio ha detto...

Domanda tecnica: mai i 106 (vecchi) possono ricevere o amministrare fondi pubblici?

Anonimo ha detto...

Ai sensi della legge regionale sí se stanno sopra le soglie minime. Ai sensi di quella nazionale sí assegnati per l'attività tipica a titolo definitivo (c'é una norma di una recente legge finanziaria che lo specifica).

Sapio ha detto...

Ma Banca d'Italia ha più volte detto che i fondi pubblici sono ridervati ai 107 (vecchi).

Anonimo ha detto...

Sapio, quello che dici è scritto nella legge quadro 326/2003. C'è una norma esplicita nella finanziaria 2008 (se non ricordo male) che ammette anche per i 106 apporti pubblici ai fondi rischi (non a gestione separata) e veicolazione di contributi in conto interessi.

Sapio ha detto...

Ho sentito con le mie orecchie, di recente, il dr. Baldinelli dire che solo i 107 possono gestire fondi pubblici.

Anonimo ha detto...

... con le precisazioni di cui sopra, ritengo. Se li ricevono come apporti a fondi rischi non li gestiscono, li usano.

Dario Boilini ha detto...

Gestire fondi pubblici ed essere finanziati in c/patrimonio dal pubblico credo siano cose diverse.
I contributi ai fondi rischi non sono mai stati considerati gestione di fondi pubblici così come, a suo tempo, era invece ritenuta la gestione dei contributi in c/interessi nelle modalità abituali (almeno dalle nostre parti).

Sapio ha detto...

I finanziamenti in c/patrimonio dal pubblico non sono aiuti di Stato?

Dario Boilini ha detto...

Dal testo che riporto in calce le condizioni 'speciali' per i confidi e gli aiuti di stato.

D.L. 30 settembre 2003, n. 269. [c.d. "legge Tecno-Tremonti"]
Art. 13.
Disciplina dell'attività di garanzia collettiva dei fidi
.....
Comma 55. I confidi che alla data di entrata in vigore del presente decreto gestiscono fondi pubblici di agevolazione possono continuare a gestirli fino a non oltre cinque anni dalla stessa data. Fino a tale termine i confidi possono prestare garanzie a favore dell'amministrazione finanziaria dello Stato al fine dell'esecuzione dei rimborsi di imposte alle imprese consorziate o socie. I contributi erogati da regioni o da altri enti pubblici per la costituzione e l’implementazione del fondo rischi, in
quanto concessi per lo svolgimento della propria attività istituzionale, non ricadono nell’ambito di applicazione dell’articolo 47 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385 (2). La gestione di fondi pubblici finalizzati
all’abbattimento dei tassi di interesse o al contenimento degli oneri finanziari può essere svolta, in connessione all’operatività tipica, dai soggetti iscritti nella sezione di cui all’articolo 155, comma 4, del
citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, nei
limiti della strumentalità all’oggetto sociale tipico, a condizione
che (2):
a) il contributo a valere sul fondo pubblico sia erogato esclusivamente a favore di imprese consorziate o socie e in connessione a finanziamenti garantiti dal medesimo confidi;
b) il confidi svolga unicamente la funzione di mandatario all’incasso e al pagamento per conto dell’ente pubblico erogatore, che permane titolare esclusivo dei fondi, limitandosi ad accertare la
sussistenza dei requisiti di legge per l’accesso all’agevolazione.
....

Sapio ha detto...

Prendo rispettosamente atto ma rimango perplesso. Dal 2003 ad oggi c'è stata una evoluzione normativa.
Invoco l'intervento del Dr. Nicolosi di Finlombarda, autori di uno studio sugli aiuti di Stato.
Mi piacerebbe anche leggere un intervento di BdItalia, magari sotto pseudonimo.
Per parte mia ripeto di aver sentito con le mie orecchie BdI dire, in contrasto con l'articolo sopra citato, che i 106 (vecchi) non potranno gestire agevolazioni né dare fidejussioni per pagamento tasse.
Si attende l'emanazione della normativa secondaria per rinforzare tali punti.

Sapio ha detto...

Correggo: dr. Nicolai e non Nicolosi. Scusate.