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sabato 23 novembre 2013

Legge di Stabilità: le azioni per la garanzia nell'emendamento approvato in Commissione Bilancio al Senato

Il 21 novembre la Commissione Bilancio del Senato ha approvato (in seconda stesura) il testo dell'emendamento 3.1000 presentato dai relatori (e ispirato dal Governo), che riassume le azioni in materia di credito alle Pmi, garanzie e confidi prima distribuite in vari emendamenti di cui abbiamo dato conto nei giorni scorsi. Le copio e le commento brevemente.

Si comincia con un ritocchino alle misure "Export banca" che prevedevano la garanzia della SACE su finanziamenti della Cassa DDPP per programmi di credito all'internazionalizzazione delle Pmi. La SACE, forse in via di privatizzazione, potrà essere sostituita da altro assicuratore protetto dalla garanzia dello Stato.
All'articolo 3, apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 15, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
«b-bis) al secondo periodo, dopo la parola "imprese" sono inserite le seguenti: "per finalità di sostegno dell'economia,"»;
b) dopo il comma 15 aggiungere i seguenti:
15-bis. All'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, al primo periodo le parole: "al servizio di SACE s.p.a." sono soppresse e, al secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti: "o di altro istituto assicurativo le cui obbligazioni sono garantite da uno Stato".
E' poi abrogata la limitazione alla platea degli investitori istituzionali della raccolta di fondi per finanziamenti ad opere infrastrutturali della Cassa DDPP 
15-ter. All'articolo 5, comma 7, lettera b), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, l'ultimo periodo è soppresso.
Più corpose sono le misure riguardanti i finanziamenti della Cassa DDPP a sostegno delle Pmi e la correlata garanzia dello Stato. La prima è un programma di investimento della Cassa in ABS garantite da prestiti a Pmi; si prevede che tali titoli possano essere garantiti dallo Stato (se acquistati nell'ambito della "gestione separata" della stessa Cassa), e che la garanzia sia onorata con risorse del Fondo centrale Pmi:
15-quater. All'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo il comma 8-ter è inserito il seguente:
"8-quater. Fermo restando quanto previsto dai commi precedenti, la Cassa depositi e prestiti S.p.A. può acquistare titoli emessi ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130, nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione aventi ad oggetto crediti verso piccole e medie imprese al fine di accrescere il volume del credito alle PMI. Gli acquisti dei predetti titoli, ove effettuati a valere sui fondi di cui al comma 7, lettera a), possono essere garantiti dallo Stato secondo criteri e modalità stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze. Agli oneri derivanti dalle eventuali escussioni delle garanzie di cui al presente comma si provvede a valere sulle disponibilità del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662".
Si prevede successivamente la possibilità per il Mef di concedere con decreto garanzie statali a condizioni di mercato favore di esposizioni della suddetta gestione separata della Cassa DDPP
15-quinquies. All'articolo 5, comma 11, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:
"e-bis) con riferimento a ciascun esercizio finanziario, le esposizioni assunte o previste da CDP S.p.A., ai sensi del comma 7, lettera a), non compatibili con l'applicazione del regime di vigilanza di cui al comma 6 [il riferimento al regime di vigilanza applicato alla Cassa DDPP che è quello degli intermediari 107 è stato rimosso da questo subemendamento], che possono essere garantite dallo Stato, anche a livello pluriennale. La garanzia dello Stato può essere rilasciata a prima domanda, con rinuncia all'azione di regresso su CDP S.p.A., deve essere onerosa e compatibile con la normativa dell'Unione europea in materia di garanzie onerose concesse dallo Stato a condizioni dì mercato."
Ed arriviamo così al Sistema nazionale di garanzia. E' la parte più chiara e familiare, evidenzio i contenuti salienti.
15-sexies. Ai fini del riordino del sistema delle garanzie per l'accesso al credito delle famiglie e delle imprese, del più efficiente utilizzo delle risorse pubbliche e della garanzia dello Stato anche in sinergia con i sistemi locali di garanzia, del contenimento dei potenziali impatti sulla finanza pubblica, è istituito il Sistema nazionale di garanzia, che ricomprende i seguenti fondi e strumenti di garanzia:
a) il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662. L'amministrazione del Fondo, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni, è affidata a un consiglio di gestione, composto da due rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico di cui uno con funzione di presidente, da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze con funzione di vice presidente, da un rappresentante del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica, da un rappresentante indicato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, nonché da due esperti in materia creditizia e di finanza d'impresa, designati, rispettivamente, dal Ministero dello sviluppo economico e dal Ministero dell'economia e delle finanze su indicazione delle associazioni delle piccole e medie imprese. Ai componenti del consiglio di gestione è riconosciuto un compenso annuo pari a quello stabilito per i componenti del comitato di amministrazione istituito ai sensi dell'articolo 15, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266, e successive modificazioni. Il Ministero dello sviluppo economico comunica al gestore del Fondo i nominativi dei componenti del consiglio di gestione, che è istituito ai sensi del citato articolo 47 del decreto legislativo n. 385 del 1993, affinché provveda alla sua formale costituzione. Con l'adozione del provvedimento di costituzione del consiglio di gestione da parte del gestore decade l'attuale Comitato di amministrazione del Fondo;
Non è cosa da poco: prima di parlare di risorse, si ridimensiona drasticamente il Comitato di gestione del Fondo centrale, oggi formato da 21 componenti, ridotti a 7 (4 ministeriali, 1 per le Regioni e 2 esperti indicati dalle associazioni datoriali, ma designati uno dal MiSE e l'altro dal MEF). Il Comitato diluisce la sua funzione di soggetto intermedio (politico /tecnico/"sindacale") tra i Ministeri e il Gestore. Con i numeri di pratiche che passano in delibera, anche la precedente composizione non poteva far molto nell'esame di merito delle singole domande, specie di quelle più problematiche. Lo riduzione dei posti dovrebbe snellire i lavori, è importante che il Comitato non diventi un organo di controllo esclusivamente regolamentare e contabile.

Il Fondo Pmi avrà due nuovi cugini. Il primo sarà ospitato dallo stesso Fondo come sezione "Progetti di ricerca e innovazione" per erogare garanzie cappate su grandi progetti di ricerca e innovazione finanziari dalla BEI; potrà ricevere, oltre ai 100 milioni qui stanziati dalle risorse del Fondo, anche apporti di fondi strutturali UE:
b) la Sezione speciale di garanzia "Progetti di Ricerca e Innovazione", istituita nell'ambito del Fondo di garanzia di cui alla lettera a), con una dotazione finanziaria di euro 100.000.000 a valere sulle disponibilità del medesimo Fondo. La Sezione è destinata alla concessione, a titolo oneroso, di garanzie a copertura delle prime perdite su portafogli di un insieme di progetti, di ammontare minimo pari a Euro 500.000.000, costituiti da finanziamenti concessi dalla Banca europea per gli investimenti (BEI), direttamente o attraverso banche e intermediari finanziari, per la realizzazione di grandi progetti per la ricerca e l'innovazione industriale posti in essere da imprese di qualsiasi dimensione, con particolare riguardo alle piccole e medie imprese, alle reti di imprese e ai raggruppamenti di imprese individuati sulla base di uno specifico accordo-quadro di collaborazione tra il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero dell'economia e delle finanze e la BEI. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri, le modalità di selezione e le caratteristiche dei progetti da includere nel portafoglio, le tipologie di operazioni ammissibili e la misura massima della garanzia in relazione al portafoglio garantito, nonché le modalità di concessione, di gestione e di escussione della medesima garanzia. Le risorse della Sezione speciale possono essere incrementate anche da quota parte delle risorse della programmazione 2014-2020 dei fondi strutturali comunitari;
Hanno inserito esposizioni più concentrate, ma hanno limitato il rischio prevedendo la limitazione alle prime perdite. Bravi, senza cappatura si rischiava l'effetto elefante in cristalleria. Poi si parla di concessione a titolo oneroso, che potrebbe implicare un contenuto di aiuto pubblico leggero o inesistente.

Il terzo è un nuovo fondo per finanziamenti alla prima casa istituito presso il MEF, che eredita il portafoglio dell'analogo fondo istituito con decreto-legge del giugno 2008:
c) il Fondo di garanzia per la prima casa, per la concessione di garanzie, a prima richiesta, su mutui ipotecari o su portafogli di mutui ipotecari, istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, cui sono attribuite risorse pari a euro 200 milioni per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, nonché le attività e le passività del Fondo di cui all'art. 13, comma 3-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che viene contestualmente soppresso. Il Fondo di garanzia per la prima casa opera con il medesimo conto corrente di tesoreria del Fondo di cui al predetto articolo 13, comma 3-bis, del decreto-legge n. 112 del 2008. La garanzia del Fondo è concessa nella misura massima del 50 per cento della quota capitale, tempo per tempo in essere sui finanziamenti connessi all'acquisto e ad interventi di ristrutturazione e accrescimento dell'efficienza energetica, di unità immobiliari, site sul territorio nazionale, da adibire ad abitazione principale del mutuatario, con priorità per l'accesso al credito da parte delle giovani coppie o dei nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, nonché dei giovani di età inferiore ai trentacinque anni titolari di un rapporto di lavoro atipico di cui all'articolo 1 della legge 28 giugno 2012, n. 92. Gli interventi del Fondo di garanzia per la prima casa sono assistiti dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza. La dotazione del Fondo può essere incrementata mediante versamento di contributi da parte delle regioni e di altri enti e organismi pubblici. Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastratture e dei trasporti, sono stabilite le norme di attuazione del Fondo, nonché i criteri, le condizioni e le modalità per l'operatività della garanzia dello Stato e per l'incremento della dotazione del Fondo.
Rispetto alle stesure viste in altri emendamenti, qui si mettono fondi molto più importanti (200 milioni all'anno dal 2014 al 2016), e si precisano gli scopi e i destinatari. Dovrà essere utilizzato con criterio, ma non si può negare che sia una misura necessaria e positiva.

Tutto bene, ma da dove si prendono le risorse aggiuntive? Il grosso viene dai fondi strutturali UE, si parla di 200 milioni x 3 anni = 600 milioni (più eventuali altri 600 deliberato dal CIPE). Occorre per tali fondi garantire la ripartizione territoriale programmata, ovvero destinare una quota adeguata degli interventi al Mezzogiorno:
15-septies. Mediante riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88 e in coerenza con le relative finalità, sono assegnati 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Con apposita delibera del CIPE sono altresì assegnati al predetto Fondo di garanzia, a valere sul medesimo Fondo per lo sviluppo e la coesione, ulteriori 600 milioni di euro. Il CIPE tiene conto degli stanziamenti in sede di assegnazione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, anche al fine del rispetto delle percentuali di riparto di cui al comma 1 del presente articolo. Con la predetta delibera CIPE sono emanate, nel rispetto delle vigenti modalità operative di funzionamento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, specifiche direttive per assicurare il più ampio accesso delle piccole e medie imprese del Mezzogiorno agli interventi del Fondo, anche tramite l'individuazione di eventuali priorità di accesso alla garanzia tenuto conto dei soggetti beneficiari e delle operazioni finanziarie ammissibili. La dotazione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni è ridotta di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.
Dulcis in fundo (per gli amici dei confidi) il tanto discusso Fondo per la ricapitalizzazione dei confidi. Questa stesura conferma che sarà costituito presso Unioncamere, e sarà alimentato 50/50 da una quota dei diritti camerali e da una quota di risorse del Fondo Pmi: in tutto 450 milioni in tre anni:
15-octies. Al fine di favorire l'accesso al credito delle piccole e medie imprese, sono destinati in parti uguali una quota del diritto annuale di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e una quota del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per un ammontare complessivo di euro 100 milioni di euro per l'anno 2014, 150 milioni di euro per l'anno 2015 e 200 milioni di euro per l'anno 2016 per costituire un Fondo presso Unioncamere con la finalità di patrimonializzare i Confidi sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia ovvero i Confidi che realizzeranno operazioni di fusione finalizzate all'iscrizione nell'elenco o nell'albo degli intermediari vigilati dalla Banca d'Italia, nei successivi 24 mesi dalla data di pubblicazione della presente legge. [3/12, aggiunto da testo trasmesso alla Camera:
Previa autorizzazione della Commissione europea, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottate le disposizioni di attuazione del presente comma e definiti i requisiti di accesso per i confidi.]
 
Dove prenderà i soldi Unioncamere: non vedo alternative al giro di stanziamenti dai budget locali, spesi per contributi diretti a fondo rischi e abbattimento tassi, verso questo pool unico nazionale gestito da Unioncamere. Le Camere non sono entusiaste, e lo hanno già manifestato (vedi comunicato di Unioncamere di ieri). Nel 2011 (vedi rapporto) il sistema camerale ha erogato circa 60 milioni per il credito (apporti a confidi e contributi su interessi). La metà dello stanziamento della nuova creatura costerebbe alle Camere 50 milioni nel 2014, 75 milioni nel 2015 e 100 milioni nel 2012. Di conseguenza si consumerebbe tutto quanto va sugli aiuti al credito, e non basterebbe.
Non vedo vita facile per questa idea, ma non rimpiango il progetto originario di fondo per la ricapitalizzazione proposto da Assoconfidi (contributo automatico pari all'1% dello stock garantito a carico del Fondo Pmi, lo commentavo qui) era comunque un aiuto a pioggia che non avrebbe risolto nessun caso critico. Questa cosa o la si fa bene o è meglio non andare a mettere "the bottom on the kicks" (come diceva un trentino emigrato in Australia), tenuto conto dei profili delicati di trattamento per gli aiuti di Stato. Conoscendo la sagacia dei funzionari ministeriali che hanno ricevuto la palla (in senso calcistico) di questa proposta, con attaccato un bel conto da pagare, immagino che l'abbiano messa a terra dicendo "che bella, giochiamola insieme!". Dovranno essere molto bravi i soci (al 50%) del sistema camerale a giocare la partita disponendo in campo qualche decina di campioni provinciali.

Ed ecco nei titoli di coda dell'emendamento gli aggiustamenti ai laconici stanziamenti inseriti nelle tabelle allegate al DDL governativo (unica traccia ivi lasciata dalle misure per il credito, vedi post). Sono tagli di 200 milioni per anno, e penso siano le riduzioni per girare risorse dal Fondo Pmi al nuovo fondo "prima casa", però compensate dall'assegnazione di fondi comunitari. Ecco il disposto:
Conseguentemente:
- all'articolo 4, comma 8, ultimo periodo, sostituire le parole: "nel limite del 50 per cento" con le seguenti: "nel limite del 45 per cento". [si riduce la quota spendibile dei Fondi per il trasporto pubblico locale].
- alla Tabella E, missione "Competitività e sviluppo delle imprese", programma "Incentivazione per lo sviluppo industriale nell'ambito delle politiche di sviluppo e coesione", voce Ministero dello Sviluppo Economico, decreto-legge n. 201 del 2011 - art. 3, comma 4, Dotazione/Incremento Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese - Interventi a favore delle imprese industriali (1.3 - cap. 7342) apportare le seguenti variazioni in riduzione:
2014
CP: -200.000;
CS: -200.000.
2015
CP: -200.000;
CS: -200.000.
2016
CP: -200.000;
CS: -200.000.
Commenti finali:

  • si è fatta chiarezza su ambiti e peso delle nuove misure; questo è bene;
  • la garanzia si conferma leva primaria delle politiche anti-crisi, pure nei confronti delle famiglie; ci si mettono risorse importanti, e i Ministeri competenti si muovono con determinazione, e in modo coordinato; anche questo è un bene; le associazioni d'impresa sono di fatto estromesse dalla governance del Fondo Pmi, è un bene? Si rischia di perdere qualcosa, che va recuperato sul fronte delle interfacce tra Gestore del fondo e confidi che ne fanno uso;
  • il Fondo Pmi mantiene le risorse per il 2014-2016 assegnate dal Ddl di ottobre, ma ne prende una maggior parte etichettata e vincolata territorialmente (fondi UE) 
  • il Fondo Pmi si fa carico, con le stesse risorse, di nuovi compiti e oneri: la copertura dei rischi sulle ABS acquistate da Cassa DDPP, la Sezione per l'Innovazione, l'apporto al fondo Unioncamere per la ricapitalizzazione dei confidi; l'attività potrà essere mantenuta, ma non esploderà;
  • il sistema camerale riceve in regalo il Fondo per la ricapitalizzazione, un'automobile nuova, ma con soltanto metà del pieno di benzina, il resto da alimentare con proprie risorse, senza compensazioni; ho grande timore che il progetto si bloccherà per mancanza di risorse o per i veti incrociati delle Camere locali.
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2 commenti:

Bartolo Mililli - Amministratore delegato ConfeserFidi 107 ha detto...

Grazie Luca per questo imponente lavoro di informazione che fai per noi confidi. In merito al post,abbiamo visto tante leggi in passato che prima di diventare realtà, per colpa della burocrazia, sono passati anni. Siamo in emergenza e servono poteri pari a quelli del capo della protezione civile, che può intervenire immediatamente e non dopo anni che avviene il disastro. Pertanto avrei aggiunto legislativamente una frase del tipo.....tali interventi devono essere realizzati concretamente entro 120 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge; a tal fine è istituita, con poteri straordinari, la commissione ...cosi composta da tre ... Dr.xxx della Banca d'Italia, Dr. yyy Prefetto di ..... Generale zzzz della Guardia di finanza. Se ci sono soldi e se si devono dare subito, facciamo le cose seriamente.

Anonimo ha detto...

Caro Bartolo, per agire ci vuole un attore, la legge di stabilità tratta soltanto di risorse, sono necessarie, ma non bastano. Forse la bad bank per le sofferenze dei confidi proposta da Lorenzo Gai potrebbe essere il commissario straordinario che auspichi. Ce n'è però di strada da fare per realizzare un'idea del genere, col rischio che venga dirottata su scopi più 'pantaloneschi', tipo coprire con soldi extra la prossima ondata di escussioni. Però mi conforta vedere qualche progresso