Cito dalla Comunicazione della Banca d’Italia del 12 febbraio 2007 in materia di bilancio degli intermediari finanziari:
Il decreto legislativo n. 38 del 28 febbraio 2005 (di seguito il “decreto”), che definisce l’ambito di applicazione dei principi contabili internazionali IAS/IFRS ai bilanci societari, prevede – tra l’altro – che gli intermediari finanziari iscritti nell’ ”elenco speciale” di cui all’art. 107 del Testo Unico Bancario redigano il bilancio individuale e quello consolidato secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS.
Il medesimo provvedimento stabilisce inoltre che gli altri intermediari finanziari (es. quelli iscritti nell’elenco generale di cui all’art. 106 del testo Unico Bancario) non sono tenuti a rispettare i principi IAS/IFRS.
Essi possono, tuttavia, utilizzare tali criteri, nel caso in cui siano tenuti a redigere il bilancio consolidato (cfr. artt. 3, comma 2 e 4, comma 5 del decreto) ovvero siano inclusi in gruppi che redigono il bilancio consolidato secondo i criteri contabili IAS/IFRS, (cfr. art. 4, comma 4 del decreto).
Al riguardo, e’ stato chiesto a quali disposizioni devono fare riferimento nella compilazione del bilancio gli intermediari che vogliano avvalersi delle richiamate facolta’ concesse dal decreto.
Sul punto, si precisa che gli intermediari finanziari diversi da quelli iscritti nell’ “elenco speciale” di cui all’art. 107 del testo Unico Bancario che intendono redigere il bilancio individuale o di gruppo in conformita’ ai principi contabili internazionali, fanno riferimento a quanto previsto nel Provvedimento della Banca d’Italia del 14 febbraio 2006 per gli intermediari finanziari iscritti nell’ “elenco speciale”.
Luca
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