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venerdì 20 gennaio 2012

Decreto liberalizzazioni: codicillo sulla partecipazione dei liberi professionisti ai confidi

Nota bene: questo post conteneva un'inesattezza ed è stato rettificato il 26 gennaio
Come riferisce il Sole 24 ore, oggi il Consiglio dei ministri dovrebbe approvare all'interno del Decreto liberalizzazioni [vedi versione approvata dal Consiglio dei Ministri] una modifica della norma inserita all'art. 39, c.7, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 ("Salva Italia") sui soggetti ammessi al capitale dei confidi. La modifica riguarda i liberi professionisti.
Se ricordate, il decreto Salva Italia ha aperto il capitale dei confidi alle imprese non finanziarie di grandi dimensioni ed enti pubblici e privati, a condizione che
le piccole e medie imprese socie dispongano almeno della metà più uno dei voti esercitabili nell'assemblea e la nomina dei componenti degli organi che esercitano funzioni di gestione e di supervisione strategica sia riservata all'assemblea. 
Ora l'emendamento contenuto nel disegno di legge sulle liberalizzazioni, inserisce nel testo sopra citato dopo "le piccole imprese socie", "i liberi professionisti soci", con l'effetto di equiparare questi ultimi alle Pmi come soci "nativi" dei confidi ai fini del rispetto dei limiti dei poteri di governance dei soci "altri" (imprese non Pmi ed enti pubblici e privati).
Ricordo che l'ammissione dei liberi professionisti tra i soci dei confidi è stata sancita con l'emendamento del Decreto Sviluppo del luglio 2011 (di allora, vedi post), che ha modificato la legge quadro (art 13 L.326/2003). Ecco il testo inserito dalla Legge di conversione del 12 luglio 2011, n. 106 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70):
«12-bis. All'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, dopo le parole: "consorzi con attivita' esterna", ovunque ricorrono, sono inserite le seguenti: "nonche' quelli di garanzia collettiva dei fidi tra liberi professionisti"»;  b) al comma 8 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonche' da liberi professionisti"».
Di conseguenza il comma 8 dell'art. 13 del Decreto 269/2003 risulta così modificato:
8. I confidi sono costituiti da piccole e medie imprese industriali, commerciali, turistiche e di servizi, da imprese artigiane e agricole, come definite dalla disciplina comunitaria ((, nonche' da liberi professionisti)).
In una prima stesura di questo post, mi ero lasciato andare ad alcune considerazioni "dietrologiche" sul tema "liberi professionisti e confidi". Avevo colto una contraddizione nel testo del Decreto, che in realtà non c'era. Mi aveva tratto in inganno uno stralcio della relazione illustrativa del Decreto che era uscita sul sito del Sole 24 ore, che così riportava:
Com'è noto il comma 7, dell'articolo 39 del decreto-legge n.201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011 ha previsto che al capitale sociale dei confidi e delle banche che in base al loro statuto esercitano prevalentemente l'attività di garanzia collettiva dei fidi a favore dei soci possano partecipare, anche in deroga alle disposizioni di legge che prevedono divieti o limiti di partecipazione, imprese non finanziarie di grandi dimensioni ed enti pubblici e privati purché le medie e piccole imprese socie continuino a disporre della maggioranza assoluta dei voti esercitabili in assemblea e la nomina dei membri degli organi di gestione e di supervisione strategica sia riservata all'assemblea.
La disposizione richiamata, che è finalizzata ad aumentare il grado di patrimonializzazione dei soggetti che svolgono l'attività di garanzia collettiva dei fidi nei confronti delle piccole e medie imprese socie, è ora integrata con la previsione della possibilità anche per i liberi professionisti di poter partecipare al capitale sociale con i medesimi limiti societari previsti per i predetti enti ed imprese .
Chiaramente questo commento (di cui non sono in grado di accertare la validità della fonte) contraddiceva il testo delle norma approvata. Ma anche il commento pubblicato tuttora sul sito del Sole 24 ore dà adito allo stesso equivoco.
Ma a questo punto mi fermo, perché la dietrologia è esercizio sterile e fuorviante.

L'ammissione dei liberi professionisti tra i soci di un confidi è tra le questioni più intricate che mi sia capitato di affrontare nei miei studi sul settore. Ve ne potete rendere conto leggendo i commenti che questo post ha (involontariamente) sollecitato.

Forse siamo sulla buona strada per comporre la questione. C'è un'occasione per completare l'opera, ed è la consultazione sulle Disposizioni di vigilanza, che nel documento diffuso dalla Banca d'Italia così prevedono:
I confidi sono costituiti da piccole e medie imprese (PMI) industriali, commerciali, 
turistiche e di servizi, da imprese artigiane e agricole, come definite dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese (7).
Rientrano tra i soci dei confidi anche i soggetti iscritti in albi professionali e le associazioni
professionali, nella misura in cui svolgono un’attività economica e sempre che rispettino i
limiti dimensionali relativi alle PMI
.
La disposizione di Banca d'Italia contemplerebbe quindi l'ammissione dei soggetti iscritti ad albi professionali. Sarà opportuno mettere a punto una definizione coerente con le modifiche delle norme di legge (di cui sopra).

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41 commenti:

Enricco ha detto...

Se fosse vero che, ormai da anni, il core business delle associazioni di categoria è il servizio di accesso al credito attraverso i confidi, con queste modifiche precipita la necessita' della moltitudine di sigle di rappresentanza. Le misure di semplificazione che si materializzeranno la prossima settimana , insieme a quelle fiscali e sulla privacy gia' adottate a breve ridurranno la necessità di associazionismo "ideologico". Si stimola l'intersettorialità e si abbraccia l'idea della microimpresa anche nella stessa essenza della libera professione. L'artigiano invece che il commerciante o il ragioniere sono su una linea pressoche' omogenea sia per la necessità di credito sia per le politiche sul reddito ed il lavoro.
A chi, nelle associazioni, ha gridato troppo imputando fusioni di confidi si prepari a fondersi come associazione, o a sparire. Anche perche' il sistema , delle associazioni di categoria, ormai inefficace, si alimenta, in prevalenza, da contributi pubblici regionali e da una ancora opaca leva fiscale agevolata. C'è la crisi bellezza, anche voi riorganizzatevi.

enrico ha detto...

Piccola notazione di ordine.
Questa modifica legislativa (credo di averlo già detto in un commento precedente) colma una sorta di discrasia tra la PMI secondo l'Europa e la PMI in Italia. Mi spiego.
Secondo la raccomandazione europea, anche se non è scritto esplicitamente, i professionisti devono essere intesi come PMI.
Secondo il recepimento (decreto ministeriale) che ne è stato fatto in Italia, ed a causa dell'ordinamento italiano, i professionisti invece NON sono PMI.
Adesso cosa abbiamo ? Abbiamo che i professionisti possono essere soci dei confidi (modifica alla legge confidi), ma io personalmente dubito ancora che possano essere qualificati come PMI (non è stato modificato il decreto ministeriale).
Conseguenza: quando esistono forme di controgaranzia destinate alle PMI definite in quanto tali (definizione europea e recepimento italiano), i professionisti non possono accedere a tali forme.
E' solo la mia opinione, chiaramente, ma ... occhio ...

Anonimo ha detto...

@Enrico (con una 'c' sola): sarebbe bello che il provvedimento sanasse la discrasia che dici; in realtà crea una situazione contraddittoria, i commercialisti sono soggetti che possono promuovere la costituzione di un confidi, ma non sono ammessi come Pmi tra i soci di un confidi. Per non parlare delle normative regionali che, in varia guisa, ammettono o meno i liberi professionisti come Pmi ai fini degli incentivi, dell'elezione degli organi delle Camere di commercio, ecc.
Visto da fuori sembra un bisticcio interminabile tra lobby e contro-lobby. Più che

Gabetti ha detto...

Non sono d'accordo la riscrittura della qualita' dei Confidi "I confidi sono costituiti da piccole e medie imprese industriali, commerciali, turistiche e di servizi, da imprese artigiane e agricole, come definite dalla disciplina comunitaria, nonche' da liberi professionisti " ;
Dell'Art. 13 comma 1 :1. Ai fini del presente decreto si intendono per: «confidi», i consorzi con attività esterna nonche' quelli di garanzia collettiva dei fidi tra liberi professionisti , le società cooperative, le società consortili per azioni, a responsabilità limitata o cooperative, che svolgono l'attività di garanzia collettiva dei fidi; per «attività di garanzia collettiva dei fidi», l'utilizzazione di risorse provenienti in tutto o in parte dalle imprese consorziate o socie per la prestazione mutualistica e imprenditoriale di garanzie volte a favorirne il finanziamento da parte delle banche e degli altri soggetti operanti nel settore finanziario; per «confidi di secondo grado», i consorzi con attività esterna nonche' quelli di garanzia collettiva dei fidi tra liberi professionisti , le società cooperative, le società consortili per azioni, a responsabilità limitata o cooperative, costituiti dai confidi ed eventualmente da imprese consorziate o socie di questi ultimi o da altre imprese; E Infine la deroga ultima :" In materia di patrimonializzazione dei Confidi , al capitale sociale dei confidi e delle banche di cui ai commi 29 e 32 dell’articolo 13 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326 possono partecipare, anche in deroga alle disposizioni di legge che prevedono divieti o limiti di partecipazione, imprese non finanziarie di grandi dimensioni ed enti pubblici e privati, purché le piccole e medie imprese socie e i liberi professionisti soci dispongano almeno della metà più uno dei voti esercitabili nell’assemblea e la nomina dei componenti degli organi che esercitano funzioni di gestione e di supervisione strategica sia riservata all’assemblea" aprono senza alcun dubbio da domani ai liberi professionisti la porta dei confidi sia "nativamente" che in qualita' di soci fruitori.

enrico ha detto...

Forse non sono stato chiaro e me ne scuso. Cerco di spiegarmi meglio.
Le definizioni europee di PMI sono basate sul concetto di 'attività economica', qualunque sia la forma in cui tale attività economica sia esercitata.
L'ordinamento (ed il recepimento italiano) sono invece basati sul concetto di 'impresa', che fa leva sui concetti di ditta e di azienda, concetti dai quale sono tradizionalmente esclusi i liberi professionisti.
Se non esistesse questa discrasia, e quindi anche per i liberi professionisti valesse l'equazione 'libero professionista = PMI' (come intende l'Europa, per capirci) non ci sarebbe stata ragione di escluderli sino ad oggi (non tanto dai confidi, quanto) da tutte le agevolazioni previste per le PMI.
Qual è la novità di oggi ? La novità di oggi è che i liberi professionisti possono essere soci dei confidi (e quindi usufruire anche loro delle garanzie dei confidi) ma (e questa è una mia opinione) non essendo parificati ad una PMI, ho forti dubbi che possano essere ammessi a fruire di controgaranzie (tutti i regimi delle quali esordiscono facendo appunto riferimento solo alle PMI).
Ovviamente mi sto riferendo a controgaranzie 'pubbliche' e non a quelle ottenute attraverso un confidi di secondo livello, che è un soggetto privato.
Per questo ho scritto ... 'occhio', perché se un confidi concede garanzia ad un libero professionista e poi acquisisce controgaranzia (pubblica) pensando di aver trasferito parte del rischio ... beh, c'è il rischio che quella controgaranzia possa essere dichiarata 'illecita'.

enrico ha detto...

E, in un certo senso, quello che penso mi sembra confermato dalla tecnica legislativa adottata, la quale aggiunge ('nonché ...' 'e ...' 'anche...') i liberi professionisti, trattandoli come un quid aliud rispetto alle PMI.
Come credo di aver scritto in un altro post, occorreva intervenire sul decreto che definisce le PMI, inserendo lì dentro il concetto che i liberi professionisti sono PMI. In automatico (e senza fare questo tipo di interventi tramite decreti legge, che devono essere convertiti in legge, ma poi sono modificati da decreti legge successivi, che a loro volta devono essere convertiti, ecc. ecc. << capite quanto è difficile il lavoro degli interpreti, che possono sbagliare ad ogni istante?>>) i liberi professionisti avrebbero avuto ingresso nei confidi esistenti (senza bisogno di costituirsene di propri, come dice la legge di luglio 2010), godere di garanzie e di controgaranzie pubbliche.
Spero di essere stato più chiaro adesso.
Se però, da un lato, questo ci avrebbe equiparato a come la pensano in Europa, probabilmente avrebbe innescato una serie inimmaginabile di conflitti interpretativi in casa nostra, dove da sempre vige l'idea (e le leggi conseguenti) che il libero professionista non è un'impresa.

Gabetti ha detto...

Sei stato chiaro Enrico . Nell'ordinamento comunitario capita che spesso ci sia l’emanazione di Direttive e di norme che articolano molto dettagliamente un settore, dei "modelli" o una disciplina . In tali casi, come nella situazione di merito, la norma comunitaria sul concetto di impresa e' tabellata ed esaustiva. Quindi e' di diretta applicazione all’interno dell’ordinamento degli Stati membri a prescindere dall'intervento piu' o meno efficace del legislatore nazionale. In questi ultimi interventi legislativi, invero poco allineati, si evince l'ispirazione a tutto tondo al dettato della norma comunitaria e il superamento del problema.
Definitivamente .

enrico ha detto...

Vorrei sgombrare il campo da un equivoco: io non sono contrario all'interpretazione che dà la UE (i.e. anche i professionisti sono imprese), tutt'altro. Sono favorevole. Ma registro il fatto oggettivo che in Italia non sia così e, sia tutte le volte che il legislatore è intervenuto, sia le controversie sulle quali ha avuto modo di esprimersi la magistratura, hanno fedelmente confermato questo quadro (con mio dispiacere, peraltro).
Conosco i 4 requisiti, elaborati dalla giurisprudenza comunitaria, di diretta applicabilità in uno Stato Membro di una norma UE (c.d. self-executing) e non mi pare questo il caso.
Aggiungo inoltre che mi sembra un po' ... azzardato (si può dire?) che una innovazione del genere, e cioè equiparare i liberi professionisti alle imprese, possa avvenire in questa maniera, ossia surrettiziamente mediante la modifica di norme dettate in tema di confidi.
Rimango quindi un po' sconcertato da quella sicurezza espressa dall'avverbio 'definitivamente', fermo restando che ognuno è padrone delle proprie opinioni.

Al momento, per quanto mi riguarda e fino a che non ci saranno chiarimenti espliciti in materia, continuerò ad insistere nel suggerire di non 'appiccicare' controgaranzie pubbliche alle garanzie concesse nell'interesse di un professionista, senza comunicare nulla al controgarante.
Ciò non toglie, comunque, che al primo caso che mi capiterà, suggerirò di fare un tentativo e vedere cosa risponde (...'se' risponde) per esempio il Fondo di Garanzia.

Zanardelli ha detto...

Ecco : penso che lo spirito liberalizzatore sia meglio espresso in queste tue ultime righe. E' quello spirito da me maldestramente suggerito (anche nella scelta dello pseudonimo Gabetti) in termini di svolta nel blog , a Luca..

Anonimo ha detto...

@Zanardelli: Gabetti mi ricorda un'agenzia immobiliare o Gian Luigi, il presidente dell'IFI (già holding del gruppo Agnelli). Forse intendevi Gobetti (giornalista, politico liberale e antifascista), come del resto hai firmato i primi post.
Sulla svolta del blog, dico la mia su questo problema. Qui si tratta di decidere se in materia di confidi equiparare i liberi professionisti alla Pmi. E' una scelta di valenza politica. Bene, qui da noi diventa una questione di esegesi giuridica. Questo dialogo filosofico-giuridico è inframmezzato da modifiche normative che sono figlie della sua lambiccata strumentalità. Ne viene fuori un gran pasticcio, e il problema non si risolve mai.

Gigi ha detto...

Come dire, cambiare tutto perché nulla cambi? Finché rimarremo nell'ottocento, il ritorno alla lira (e al banditismo) è assicurato. Ci vuole uno sforzo costitutivo ovvero costituente per fare nascere l'Italia (e l'Europa) del terzo millennio prima che il caos prossimo venturo diventi una realtà figlia dell'inazione dei grandi poteri e della scomposta isteria dei piccoli che non vogliono mollare il loro piccolo, ormai consunto osso.

Anonimo ha detto...

@Gobetti (dell'altro post ) che nel presente dicesi Gabetti la accuso di comportamentismo intenzionale indotto. Lei forse sperava di stanare il Prof. sul tema di chi fossero gli attori della lambiccata strumentalità normativa ?

enrico ha detto...

@Luca - Caro Prof. qui mi trova in (parziale) disaccordo, ovviamente a patto di aver ben compreso quello che Lei intende. Spiego.
Sono senz'altro d'accordo che si tratta di una scelta di valenza 'politica'.
Sono invece meno d'accordo sulla considerazione che, dalle sue parole mi pare di cogliere un significato negativo o comunque annoiato dalla insulsa perdita di tempo, che il dibattito quasi 'scade' ad una questione di esegesi giuridica.
La politica sintetizza i suoi (della politica) intendimenti e le sue scelte in norme. Se queste sono chiare, l'interpretazione è facile e quasi inutile. Se queste non sono chiare, ecco che ... si parte per la tangente, cominciando con le esegesi. Però bisogna anche riconoscere che l'esegesi molto spesso è 'riuscita' proprio laddove la politica aveva fallito.
Tutto questo solo per dire che, a volte, l'esegesi non è di per sé negativa o noiosa.

Anonimo ha detto...

Caro Enrico, l'esegesi giuridica è fondamentale nel nostro ordinamento. Stigmatizzavo (in maniera forse irriverente, mi scuso) è che si debba discettare di questioni ontologiche (che cos'è la piccola e media impresa nell'ordinamento italiano?) quando sul tavolo ci sono questioni molto più concrete (è giusto e opportuno che i commercialisti accedano come soci alle garanzie dei confidi, o che siedano negli organi direttivi delle Camere di commercio?).

Anonimo ha detto...

Caro Luca il primo post metteva in luce, attraverso la normetta sull'accesso dei liberi professionisti nei confidi, la possibilità di una rivisitazione complessiva del sistema di rappresentanza semplificando la platea dei rappresentati,unificandoli per esigenze e peculiarità appunto in linea con la normativa comunitaria.D'altronde se tutto il sistema dell'accesso al credito è "accortocciato" e insensibile anche alle tue validissime proposte e ai tuoi solleciti la colpa di chi è, dell'esegesi giuridica ? No ! La responsabilità è di chi non ha il coraggio e la capacita' , avendone i titoli ovvero i vertici, i direttivi, i comitati, le commissioni e le altre pastoie bilaterali e trilaterali. Costoro sono poi quelli che danno gli imput ai "legislatori". Certo la discussione non ha portato grandi contributi ......ma magari fanno riflettere qualcuno che legge e non scrive .

Pierpaolo Arzarello ha detto...

Egr. Professore,
vorrei portare un piccolo contributo al dibattito normativo relativo alle recenti modifiche introdotte dal decreto sulle liberalizzazioni.
Il testo approvato dal consiglio dei ministri (http://www.governo.it/backoffice/allegati/66305-7344.pdf) prevede che:

All'articolo 39, comma 7, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: "le piccole e medie imprese socie" inserire le parole: "e i liberi professionisti soci".

Quindi il legislatore non interviene sull’art. 13, che tale rimane, ma sul Decreto “Monti” o “Salva Italia” di fine anno (Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito nella Legge 22 dicembre 2011, n. 214).

Pertanto il nuovo testo dell’art. 39, comma 7, diventa:
In materia di patrimonializzazione dei Confidi, al capitale sociale dei confidi e delle banche di cui ai commi 29 e 32 dell'articolo 13 del dl. 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326 possono partecipare, anche in deroga alle disposizioni di legge che prevedono divieti o limiti di partecipazione, imprese non finanziarie di grandi dimensioni ed enti pubblici e privati, purche' le piccole e medie imprese socie e i liberi professionisti soci dispongano almeno della meta' piu' uno dei voti esercitabili nell'assemblea e la nomina dei componenti degli organi che esercitano funzioni di gestione e di supervisione strategica sia riservata all'assemblea.

Ritengo pertanto che tale modifica sia rivolta soltanto ad adeguare questa particolare disposizione relativa alla capitalizzazione delle Banche di garanzia e dei Confidi 107 (i vecchi 107) alla normativa di base (art. 13 D.L. 269/2003) che già prevede la possibilità che i Confidi associno i liberi professionisti.
In caso contrario si sarebbe dovuto intervenire sul testo dell’art. 13 o sul “possono partecipare..….” e non sul “purchè ..……”

Faccio presente inoltre che nella bozza delle Istruzioni di Vigilanza dei nuovi intermediari 106 (documento in consultazione) la Banca d’Italia (Titolo VII – Pag. 8) afferma che “I confidi sono costituiti da piccole e medie imprese (PMI) industriali, commerciali, turistiche e di servizi, da imprese artigiane e agricole, come definite dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese.
Rientrano tra i soci dei confidi anche i soggetti iscritti in albi professionali e le associazioni professionali, nella misura in cui svolgono un’attività economica e sempre che rispettino i limiti dimensionali relativi alle PMI.”

Siccome la bozza delle istruzioni di vigilanza della Banca d’Italia è stata emanata prima del Decreto Legge sulle liberalizzazioni penso che la possibilità per i confidi di associare i professionisti fosse già data per acquisita.

Mi sembra pertanto che l’ammissibilità dei liberi professionisti al capitale dei confidi derivi dalle modifiche introdotte all’art. 13, comma 8, dal D.L. 70 del 13 maggio 2011.
Art. 13, comma 8, attualmente in vigore - I confidi sono costituiti da piccole e medie imprese industriali, commerciali, turistiche e di servizi, da imprese artigiane e agricole, come definite dalla disciplina comunitaria, nonche' da liberi professionisti.

Mi rimane il dubbio di come potranno essere visti dalla Banca d’Italia i professionisti non iscritti in un albo professionale …..

enrico ha detto...

Quest'ultima osservazione è ... 'bellissima' e si lega con le riflessioni di Gabetti, Gobetti o Zanardelli che dir si voglia. Per sintetizzare:
- abbiamo l'Europa che nel 2003 (ma in vigore dal 2005 se non sbaglio) ci dice sostanzialmente (non esplicitamente) che i liberi professionisti sono PMI;
- abbiamo lo Stato Italiano che nel 2005 recepisce la definizione attraverso un D.M., ma secondo l'ordinamento dello Stato i liberi professionisti non sono PMI;
- poi abbiamo una legge dello Stato del 2003 che, modificata nel 2011, 'affianca' (ma non equipara) i liberi professionisti alle PMI;
- infine abbiamo delle disposizioni regolamentari di un'Autorità interna, peraltro non ancora definitive ma solo in consultazione, che sembrano non lasciar dubbi (visto che ricalcano la traccia della normativa europea) alla interpretazione che i liberi professionisti sono PMI.
- anche se abbiamo tutte le altre disposizioni in Italia che, quando parlano di PMI, si richiamano al D.M. del 2005, che però, come detto, non parla di liberi professionisti.
1^ domanda: 'pesa' di più un D.M. del 2005 o la normativa di Bankitalia ?
2^ domanda: visto che stiamo parlando di un Decreto del Ministero delle Attività Produttive, potrebbe dire l'attuale MSE cosa sta verificando prima di intervenire ?
3^ domanda: non si potrebbe suggerire al MSE di intervenire comunque e, se ha qualche dubbio residuo o legittima titubanza, per il momento limitarsi ad equiparare PMI e liberi professionisti quanto meno nella materia dell'accesso al credito ?

Anonimo ha detto...

@Pierpaolo: caro dottore, grazie della ricostruzione delle norme approvate dal Governo. La mia interpretazione (scritta un po' di corsa, me ne scuso) è stata fuorviata da uno stralcio della relazione illustrativa dell'art. 13 del Decreto sulle liberalizzazioni uscita sul sito del Sole 24 ore. che recitava:

"Com'è noto il comma 7, dell'articolo 39 del decreto-legge n.201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011 ha previsto che al capitale sociale dei confidi e delle banche che in base al loro statuto esercitano prevalentemente l'attività di garanzia collettiva dei fidi a favore dei soci possano partecipare, anche in deroga alle disposizioni di legge che prevedono divieti o limiti di partecipazione, imprese non finanziarie di grandi dimensioni ed enti pubblici e privati purché le medie e piccole imprese socie continuino a disporre della maggioranza assoluta dei voti esercitabili in assemblea e la nomina dei membri degli organi di gestione e di supervisione strategica sia riservata all'assemblea.
La disposizione richiamata, che è finalizzata ad aumentare il grado di patrimonializzazione dei soggetti che svolgono l'attività di garanzia collettiva dei fidi nei confronti delle piccole e medie imprese socie, è ora integrata con la previsione della possibilità anche per i liberi professionisti di poter partecipare al capitale sociale con i medesimi limiti societari previsti per i predetti enti ed imprese ."

Mi pare evidente che i liberi professionisti siano equiparati (ai fini dell'assunzione di partecipazioni nei confidi) ai "predetti enti e imprese", quindi non alle Pmi. Grazie anche alle sue segnalazioni, mi accingo a fare un quadro più rigoroso e corretto delle novità introdotte.

Anonimo ha detto...

Punto della situazione:
ad oggi, il commercialista socio di confidi, accede al credito alla stregua di una PMI e la relativa operazione può essere controgarantita dal Fondo?

Gigi ha detto...

Tutte giuste ma giuridiche considerazioni. Me ne permetto una economica: se un professionista chiede garanzie per ottenere credito forse non ne merita. Non è una questione di ontologia giuridica ma di opportunità economica e di organizzazione aziendale. Io, se fossi una banca, ci penserei prima di prestare soldi ad un professionista che necessita di una garanzia di un confidi.

enrico ha detto...

@Anonimo (ma perché non vi firmate ?) - per me, visto quello che ho scritto sopra, non può essere controgarantita dal FdGaranzia.

@Gigi - non condivido. Ci sono situazioni e situazioni. Pensa (tanto per dire la più scema che mi viene in mente) per esempio a quanto costano le macchine dei dentisti...
Ma in genere: siamo veramente sicuri che un professionista sia meno affidabile (o abbia una inferiore capacità esdebitativa) di una PMI ?

Gobetti (ex Gabetti e Zanardelli ) ha detto...

Luca hai fatto bene ad integrare nel post "l'imprecisione" .
Gigi il tuo commento è impeccabile : io, se fossi una banca, in questo periodo, mi dedicherei alle frittelle.....

enrico ha detto...

@Gigi - mi sono espresso male. Intendevo dire che a mio avviso non è detto che il rischio di un professionista possa sempre essere più affidabile del rischio PMI e quindi non sarebbe di per sé un assurdo chiedere una garanzia di un confidi.
Aggiungo una ulteriore osservazione. Ho dei 'ritorni' oggettivi che per alcune banche, in questo particolare periodo, la garanzia abbia più importanza per l'aspetto ponderazione che non per l'aspetto 'tutela del default'. E quindi ... sotto questo aspetto ... non sarebbe meno immotivato concedere credito al professionista, dietro garanzia del confidi.

Gigi ha detto...

@Enrico: sono d'accordo, laddove il professionista necessiti di capitale come macchine e software costosi a utilizzo pluriennale il finanziamento ci sta, ma a questo punto non è la professionalità a fare la differenza con un'impresa ma solo il fatto di essere iscritti o meno ad un albo, essendo comunque necessaria una organizzazione aziendale che richiede delle spese ingenti. Per professionista intendo la persona che produce servizi soprattutto con i propri neuroni o la propria persona e un minimo di capitale (computer, mobili, schedari). A fare il commercialista con 200.000 euro di banche dati e programmi di contabilità sono capace anch'io.
Seconda cosa: ponderazione? qualche banca AIRB pondera i confidi? sarebbe una novità, un segno che la profezia dei Maya non è poi così campata in aria... sarei curioso di leggere le note integrative dei bilanci delle banche per capire quali attivi hanno ponderato con le garanzie dei confidi e come... se qualcuno ne ha notizia lo dica per certo, documentando... non tiriamola lunga come per il terzo segreto di Fatima, ormai ho una certa età...

enrico ha detto...

@Gigi: professionisti che necessitano di investimenti di quelli che menzioni tu ce ne sono molti. Certo che, per es., un avvocato che si compra la macchina con finanziamento garantito dal confidi ... la vedo dura !!
Quanto alla ponderazione, normativamente parlando, a tutte le banche che usano il metodo standardizzato (cioè tutte tranne 2 ad oggi) è concessa la possibilità di ponderare la garanzia di un confidi vigilato e (ma questa è una mia convinzione data da una 'oggettiva' interpretazione della normativa bancaria), con opportuni accorgimenti sulle caratteristiche della garanzia, anche quella di un confidi non vigilato.
Se non lo fanno, è un problema non tanto di volontà (figurati...), ma o di conoscenza delle possibilità concesse dalla norma oppure, nella stragrande maggioranza dei casi, di capacità informatica (cioè sistemi che non riescono a valorizzare queste garanzie come invece dovrebbero o potrebbero). Quest'ultima circostanza la verifico personalmente tutti i giorni, quando mi accordo che i loro uffici, a vari livelli, trattano la garanzia del confidi alla stessa stregua della fideiussione dell'imprenditore o dei suoi familiari o dei soci della PMI.
L'unica differenza tra le prime e queste ultime è che, in caso di inadempimento, le banche non fanno decreti ingiuntivi contro i confidi ... ma temo che anche questa sorta di riguardo sia piano piano destinato a venire meno.

Sapio ha detto...

@ Enrico: "è possibile ponderare la garanzia di un confidi non vigilato"? Come? Per favore spiega.
Ricordo che la ponderazione dei vigilati è diventata 50% e ci manca un pelo che diventi 100%.
D'accordo sul resto (difficoltà informatiche delle banche etc).

enrico ha detto...

@Sapio - Come detto si tratta di una mia interpretazione (ma direi abbastanza oggettiva) della Circ. sulla vigilanza banche nella parte sulla CRM. Adesso, da casa, non riesco ad indicarti i riferimenti precisi, ma il senso è più o meno questo e sono certo lo ritroverai.
Lì c'è scritto (diciamo che sia la Parte 1) che la garanzia degli intermediari vigilati pondera se possiede determinate caratteristiche (diciamo 4, per fare un esempio).
Poi dopo c'è scritto (nella Parte 2) che la garanzia di un confidi pondera se possiede quelle 4 caratteristiche di cui sopra + una.
Bene, l'interpretazione è la seguente: per i confidi che sono anche intermediari vigilati si applica la Parte 1; per i confidi che non sono intermediari vigilati si applica la Parte 2.
Questa interpretazione viene implicitamente confermata dalle norme di vigilanza sui confidi vigilati, le quali dicono che le garanzie rilasciate da questi ultimi ponderano come le garanzie di tutti gli altri intermediari vigilati.
Diventa quindi, principalmente, una questione di caratteristiche della garanzia (requisiti oggettivi) e, solo poi, il requisito soggettivo tra l'essere vigilato o no.
Spero di essermi spiegato.

Sapio ha detto...

@Enrico: per favore, domani, con comodo, dammi riferimenti più precisi perché quanto tu dici è, per me, una novità assoluta.

Gobetti ha detto...

http://www.bancaditalia.it/vigilanza/banche/normativa/disposizioni/vigprud/TITOLO_II.pdf

enrico ha detto...

@Sapio .... vabbé, ho mentito. Ho 'masticato' questo argomento più volte e quindi sono in grado di illustrare anche da casa. Del resto, Gobetti, con spirito di praticità, ma forse con più ermetismo, ha già anticipato la risposta. Io sarò un po' più prolisso (ma tu tieni conto che si tratta pur sempre della mia opinione).

Riferimento: Circ. 263/2006 - Titolo II (Requisiti patrimoniale) - Capitolo II (Tecniche di CRM e ….) - Parte I (Tecniche di CRM) - Sezione III^ (metodo standardizzato) - Sottosezione 2 (La protezione del credito di tipo personale) - paragrafo 5 (garanzie personali e controgaranzie) e paragrafo 7 (garanzie mutualistiche di tipo personale).

Prima che fossero operativi i confidi vigilati, le banche potevano ponderare le garanzie personali purché il riconoscimento ai fini prudenziali degli effetti di attenuazione del rischio di credito delle garanzie personali fosse subordinato al rispetto dei requisiti specifici di cui alle lettere a, b, c, d, e, f, g del § 5.2 (requisiti oggettivi). Era però anche importante il soggetto che avesse rilasciato queste garanzie ‘ponderanti’ e, tra quelli elencati, gli intermediari vigilati come da lett. d del § 5.3 (requisito soggettivo).

Le banche però potevano poi ponderare anche le garanzie rilasciate da un confidi, purché uno dei requisiti sopra indicato, quello della lettera "e", fosse leggermente diverso … diciamo più incisivo (§ 7).

Per cui già all’epoca (la circolare è del 2006) una banca che usasse il metodo standardizzato, e che avesse saputo e voluto farlo, avrebbe potuto ponderare la garanzia di un confidi, che, sempre all'epoca, erano tutti confidi non vigilati.

Due anni dopo, a febbraio 2008, è stato poi reso pubblico il 9° aggiornamento (relativo ai confidi) della Circolare 216 del 1996 sugli intermediari vigilati. Nella Sezione I (Disposizioni di carattere generale), al 4° cpv del § 1 (Premessa) trovi scritto << L’iscrizione nell’elenco speciale rileva ai fini del riconoscimento delle garanzie dei confidi nell’ambito delle nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche e per gli altri intermediari vigilati. Infatti, in base alla disciplina sulle tecniche di attenuazione del rischio di credito le garanzie rilasciate da intermediari finanziari sottoposti a un regime di vigilanza equivalente a quello delle banche sono equiparate a quelle rilasciate da queste ultime.>>.

A questo punto, secondo me, il gioco è fatto: le garanzie dei confidi vigilati sono eligibili se rispettano i requisiti del sopra indicato § 5.2 della circolare di vigilanza banche; le garanzie dei confidi non vigilati sono invece eligibili se, oltre ai requisiti del § 5.2, rispettano anche la specificazione prevista per la lettera "e" di tale paragrafo ed indicata nel successivo § 7.

A questo punto faccio una domanda: che ne pensi ?

Sapio ha detto...

Il paragrofo 5.3 lett. e della Circ. 263/2006 dice che garanti personali ammessi sono:

"e) imprese che dispongano di una valutazione del merito di credito di un’ECAI associata ad una classe della scala di valutazione del merito di credito non inferiore a 2."
Esistono Confidi simili? I vigilati sono già oggi in classe 2 e per un pelo non sono già classe 3 (ma aspettiamo Moody's)
Il paragrafo 7 a) è una facilitazione per i Confidi.
Concludendo ne penso male.

Dott. House ha detto...

Mamma mi diceva che entro i 37* non e' febbre . Se e' 2 non e' inferiore a 2 quindi va bene se diventa 3 e' come avere 37,3 : e' febbre . Prudenza ci vuole ma senza camminare con il termometro sotto l'ascella.....

enrico ha detto...

@Sapio - Chiamala pure facilitazione ma, collocata a sé stante nel paragrafo 7, a mio avviso costituisce un'eccezione (meglio, una specificazione) rispetto a quanto scritto prima. E cioè, ci sono le garanzie del paragrafo 5 (con tutti i loro requisiti, soggettivi ed oggettivi) e ci sono le garanzie del paragrafo 7.
Quando i confidi non erano vigilati, se la banca avesse voluto valorizzare le loro garanzie, doveva verificare che queste garanzie rispondessero a quanto chiede il paragrafo 7. Oggi che ci sono confidi vigilati, le basta verificare che risponderano a quanto scritto nel paragrafo 5.
Io non ci vedo proprio nulla di sbagliato. Di certo, tuttavia, la decisione finale la deve prendere il risk manager della banca.

Beppe ha detto...

vigilantibus iura succurrunt,....! già le pandette giustinianee nel riepilogare lo ius romanorum (peraltro in una versione mai vissuta...) fornivano ampia materia ai glossatori (di cui Irnerio fu co-founder della relativa scuola). Secondo me tra non molto, tra norme EBA, BIS, CRD ecc ecc occorrerà invocare un nuovo Napoleone e un nuovo codificatore, che tra le ceneri di ciò che rimarrà dopo il termidoro della liquidità ci indichi la via del diritto (e dunque del rovescio.....)

Gigi ha detto...

(... a due mani come quello dell'indimenticato Connors)

Gobbetti ha detto...

Certo che chi, per la prima volta, dovesse scrutare questo Blog e questo post, rimarrebbe impietrito. Il post si e' generato con una interpretazione, raramente, maldestra di Luca. la discussione e' iniziata con un intervento sui sistemi primordiali e spermatozoici delle associazioni e si e' sviluppata sempre nel merito della garanzia : come da chi e per chi con ponderazioni varie. Ma non ci sono certezze . C'e' un sistema complesso e articolato che dialoga all'infinito con BI e Governo ma evidentemente produce gomma e nebbia. Resta solo la solita via : rischiare ai limiti della gomma e viaggiare nella nebbia con solo punto di riferimento , il soggetto che produce attivita' economica meglio noto per questo motivo come soggetto passivo sottoposto all'imposta sul valore aggiunto e a tassazione .

Anonimo ha detto...

@Gobbetti (un altro alias?): il post portava una notizia, poi rettificata. Capita di cadere in equivoco. La maldestrezza la condivido con il principale quotidiano economico.
Da lì si sono dipanati alcuni scambi di opinioni su temi be noti. Non penso che questo salotto dai toni garbati lasci impietriti. Penso che i problemi ben noti di cui molti visitatori (a cui va tutto il mio affetto) amano discettare ci distraggano da problemi ben più urgenti e gravi. Questi ultimi sì potrebbero lasciarci impietriti.

Gobet (fa' piu' international ) ha detto...

Luca, sai che "rara" celava un gran complimento, che ti meriti, poichè non è facile essere sempre cosi lucidi e precisi come te'. Su "Le Guide" del Sole 24 Ore di ieri Alessandro Sacrestano ( e ti lamenti per l'alias....) tratta dell'accesso ai confidi da parte dei liberi professionisti. (chiarisco che il rimanere impietriti si riferiva a quanto sia complessa e intricata la materia non certamente a chi, attraverso i vari gradi di conoscenza, cerca di dipanare la matassa sul blog.....anche utilizzando curiosi "alias" vari. Termino osservando che in prevalenza i post piu' commentati hanno sempre qualche curioso incursionista....)

Anonimo ha detto...

@Gobet: nessun problema. I post più commentati sono come un party dove a una cert'ora il tasso alcolico sale, e non tutti reggono bene l'alcol. Anche questo non è un problema.

Conte Mascetti ha detto...

Dedicato al Gobett de Notre Dame: Se fosse antani che faresti? Tarapia tapioco? A destra?

Anonimo ha detto...

A volte ritornano ...