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venerdì 20 gennaio 2012

Eurofidi vs. Lombardia: il Consiglio di Stato ha respinto i ricorsi sui Formigoni loans

Un cortese visitatore mi segnala che il 9 settembre 2011 il Consiglio di Stato con questa sentenza ha respinto in quanto irricevibili i ricorsi presentati da Eurofidi contro atti amministrativi della Regione Lombardia con i quali si escludeva il mega-confidi torinese dall'assegnazione dei prestiti subordinati a favore dei confidi operanti in Lombardia (c.d. Formigoni loans).
Il ricorso era stato respinto dal TAR della Lombardia nel settembre 2010 (vedi post). Nella sentenza si giudica tardivo il ricorso (anzi i ricorsi) di Eurofidi che avrebbero dovuto riguardare la Delibera della Giunta regionale in materia e non gli atti dei Servizi che ne hanno dato applicazione. Ma lo dice meglio il testo della sentenza che cito in un passaggio:

[...] la Regione Lombardia, con la delibera di giunta n. VIII/010602 del 25 novembre 2009, approvava (punto 1) l’avviso pubblico per la concessione di finanziamenti subordinati ai Confidi operanti per il rilascio di garanzie di primo grado (di cui all’allegato 1) per un importo di €. 24.000.000,00 allo scopo di favorire lo sviluppo e l’accesso al credito delle Micro, Piccole e Medie imprese lombarde (con la precisazione che tale misura non si configurava come aiuto di stato), dando mandato (punto 2) al Direttore pro – tempore della Direzione Centrale Programmazione Integrata alla definizione, con successivo decreto, di una misura finanziaria con l’applicazione di un tasso massimo non superiore all’1%, rientrante nei regimi di aiuto temporanei già approvati dalla Commissione Europea e non cumulabile con altre forme di aiuto per una dotazione complessiva di €. 6.000.000,00.
In tale avviso pubblico, al paragrafo 3, rubricato “Soggetti beneficiari”, era previsto che i Confidi ricadenti in una delle categorie di cui al punto 3.1. potevano accedere agli interventi finanziari a condizione “…(b) di prestare, a favore di imprese aventi sede operativa in Lombardia, alla data del 31/12/2008, almeno i due terzi delle garanzie rilasciate…”.
6.2. Diversamente da quanto sostenuta dall’appellante, tale clausola indicava i requisiti soggettivi indispensabili per accedere alle provvidenze economiche in questione, come del resto si ricava dal suo stesso tenore letterale (ed in particolare dalla locuzione introduttiva “…a condizione che…”, così che la loro mancanza determinava ipso facto l’impossibilità di presentare domanda di ammissione ovvero l’inutilità di quest’ultima ed il suo rigetto, senza che sussistesse in capo agli uffici regionali preposti all’esame della domanda stessa alcun potere valutativo (circa l’esistenza del requisito in esame).
Detta clausola, in quanto immediatamente escludente e perciò lesiva della posizione giuridica di quei Confidi, come la ricorrente, che non fossero in possesso dei relativi requisiti, andava impugnata immediatamente e non già in uno con il provvedimento di rigetto della domanda di ammissione, meramente applicativo e ricognitivo della relativa prescrizione: ciò del resto in applicazione al consolidato e condivisibile indirizzo giurisprudenziale, secondo cui sussiste l’onere di immediata impugnazione delle clausole di un bando di concorso o della lex specialis di una gara che impediscano la stessa partecipazione alla gara, rinvenendosi la loro immediata lesività proprio nell’immediato effetto preclusivo, cui consegua per l’interessato un provvedimento negativo avente carattere meramente dichiarativo e ricognitivo di una lesione già prodotta (ex multis, C.d.S., sez. V, 4 marzo 2011, n. 1380; 15 ottobre 2010, n. 7515; 10 agosto 2010, n. 5555; 3 giugno 2010, n. 3489; sez. III, 13 gennaio 2011, n. 2463; sez. VI, 24 febbraio 2011, n. 1166).
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13 commenti:

Sapio ha detto...

Eurofidi ha perso per un problema procedurale (ritardata impugnazione del provvedimento legislativo). Non perché avesse torto.

Antonio ha detto...

Sono in molti a credere che Eurofidi avesse torto anche nel merito come sentenziato dal TAR: in ogni caso con la ritardata impugnazione non hanno fatto una gran figura. Ma se invece di pagare avvocati (incompetenti) per fare ricorsi, si concentrassero sul loro lavoro?

Sapio ha detto...

Il TAR non ha dato a loro torto nel merito ma per un ritardo nella presentazione del ricorso. Perché avrebbe avuto torto (non giudiziale) nel merito?

Anonimo ha detto...

Seth: concordo con Sapio, a mio parere la fortuna della Regione è stata il ricorso tardivo.

Antonio ha detto...

Ripeto : Sono in molti a credere che Eurofidi avesse torto anche nel merito come sentenziato dal TAR: la sentenza del TAR entra nel merito. Il Consiglio di Stato ha giudicato irricevibile il ricorso poi di Eurofidi per un ritardo. La sentenza del TAR comunque rimane a fare giurisprudenza ed entra proprio nel merito!

enrico ha detto...

Non ho letto la sentenza integralmente e quindi commento quello che vedo.
Non è un problema di ritardo nell'impugnazione (come se fosse scaduto un termine, per intenderci) ma è un problema di metodo, o se si vuole, di contenuto dell'atto.
Se, quando si intende partecipare a qualcosa, si reputa che il provvedimento generale (in astratto, già prima della partecipazione) sia potenzialmente lesivo di legittime aspettative, bisogna impugnare il provvedimento stesso nei termini previsti e non, invece, partecipare al bando, verificare se lo si vince o no, e nel caso si perda, solo allora far valere le proprie ragioni impugnando il provvedimento (cioè l'atto specifico) che dichiara la tua sconfitta.
Questo è quello che c'è scritto.
Detto questo, la mia opinione è che Eurofidi avesse ragione da vendere.
Mettere uno sbarramento di quel genere vuol dire imporre surrettiziamente una barriera all'accesso dei fondi, onde favorire i confidi locali della Lombardia che, giocoforza, hanno il 99,9% di garanzie concesse a PMI lombarde.
Ma le PMI garantite da Eurofidi, ammesso e non concesso che arrivino al 30-40% non sono lombarde anche quelle ? Non è stato, grazie alla garanzia di Eurofidi, che hanno ottenuto + facilmente l'accesso al credito ?
Magari Eurofidi è troppo grande ed aggressivo e può destare poca simpatia o invidia o addirittura inimicizie. Ma questa (io la penso così) non è una buona ragione perché una Pubblica Amministrazione lo tagli fuori dal gioco ricorrendo a questi mezzi (trucchi ?).

enrico ha detto...

Aggiungo per gli specialisti.
Non conosco (nemmeno) la sentenza del TAR che entra (e come ci entra) nel merito.
Ma qualsiasi amministrativista può dirvi che il suo 'valore' giurisprudenziale (il c.d. 'precedente') è modesto e comunque non fondamentale, in assenza di conferma del Consiglio di Stato (ed a meno che non si innesti in una 'scia' di precedenti tutti conformi).

Pintadera ha detto...

Utilizzare fondi per la "tutela" dell'agnello sardo per poi vederli dirottati sull'agnello laziale puo' legittimamente comportare che per agnello sardo si intende quello nato allevato e macellato in sardegna.

Sapio ha detto...

@ Pintadera: per l'appunto l'agnello è sardo anche se allevato in Sardegna da un allevatore venuto dal Lazio. Sono d'accordo con Enrico: Eurofidi aveva ragione da vendere, l'agevolazione doveva andare alle aziende lombarde da chiunque garantite. Ma è proprio questo che impedirà in futuro il reitarsi di simili provvedimenti. Non è possibile garantire la localizzazione dell'aiuto perché i fondi destinati non sono eligibili e quelli al capitale non focalizzabili territorialmente (alias non si può esser sicuri che aiuti al capitale di Eurofidi vadano al Piemonte anzichè alla Lombardia o al Molise).

Pintadera ha detto...

Appunto, la centralità dell'agnello
è quindi confermata.

Anonimo ha detto...

Banquo: in merito ad un altro caso analogo, il TAR di Brescia ha dato ragione ad Eurofidi contro la Camera di Commercio di Cremona “....Appare, invece, suscettibile di censura la disposizione di cui al punto 8 delle stesse linee guida, volta a favorire i Confidi con sede in provincia di Cremona, senza con ciò nulla aggiungere alla garanzia della destinazione dei fondi alle imprese operative nel territorio di riferimento.Tale clausola ha, invero, un effetto tale da rendere più faticoso, se non anche pregiudicare, l’accesso al mercato di soggetti che, come la ricorrente, siano privi di una sede in provincia di Cremona.Essa pare, quindi, porsi in violazione dei principi di libera concorrenza e di libertà di stabilimento, nonché di buona amministrazione, anche in considerazione del fatto che l’esistenza di una sede nella Provincia non appare essere strumento da solo idoneo a garantire il, pur condivisibile, obiettivo di ridurre l’asimmetria informativa che penalizza le imprese di piccole dimensioni nell’accesso al credito e per superare la quale sono nati i Confidi.” Ad oggi nessun Tribunale si è pronuncito "nel merito" contro i ricorsi di Eurofidi.

enrico ha detto...

Il TAR Lombardia ha respinto nel merito i ricorsi di Eurofidi << ...ritenendo infondate le censure svolte, giacchè la contestata clausola dell’avviso non violava né il canone di imparzialità di cui all’articolo 97 della Costituzione (contenendo soltanto una delimitazione oggettiva, del tutto ragionevole, dei previsti finanziamenti), né il principio della libera concorrenza (le provvidenze economiche in questione non potendo essere qualificate come aiuti di stato). >> Il virgolettato costituisce le parole utilizzate dal CdStato per riassumere la motivazione di merito con cui il TAR ha respinto i ricorsi.
Orbene, pur non avendo letto quello che scrive il TAR nella sua intierezza, se devo credere a come il CdStato ne sintetizza il contenuto, non mi sembra proprio che la sentenza del TAR possa costituire una pietra miliare di motivazione inattaccabile e tale da poter costituire un serio precedente in materia (...fermo restando che, per i detrattori di Eurofidi, tutto può fare brodo...)

Felice ha detto...

Eurofidi avrebbe dovuto impugnare nei termini la clausola del bando che impediva la partecipazione alla gara. Per il CdS è stato anche decisivo il fatto che Eurofidi, con apposita nota, avesse da subito contestato alla Regione, la illegittimità della clausola in questione (IMMEDIATAMENTE ESCLUDENTE), ed avesse chiesto l’opportuna modifica per poter partecipare al bando.
Pertanto, nel caso di specie, era evidente e certo che alla domanda di ammissione al finanziamento, previsto dalla delibera regionale, sarebbe conseguito un provvedimento a contenuto negativo.