Si tratta di un chiarimento che risponde a molti dei quesiti sollevati su aleablog nei commenti alle notizie che riguardano il Fondo. La comunicazione sarà pubblicata nel sito www.fondidigaranzia.it. Pensando di fare cosa utile, ne riporto qui di seguito il contenuto.
Agli operatori di finanza agevolata registrati presso il Servizio Assistenza alla Clientela ed agli account abilitati all’utilizzo della piattaforma web di MCC
Come noto, il Fondo di Garanzia di cui alla Legge n. 662/96 è un intervento agevolativo, finanziato con fondi pubblici, e come tale soggetto a controlli tendenti ad assicurarne il legittimo utilizzo da parte del sistema.
I soggetti richiedenti (banche, intermediari finanziari, confidi), in quanto accreditati presso il gestore, al momento di inoltrare la richiesta di intervento del Fondo di Garanzia non esibiscono alcuna documentazione, limitandosi a produrre le informazioni finalizzate allo svolgimento dell’attività istruttoria. Il controllo sull’esattezza delle informazioni fornite viene successivamente effettuato:· a campione, sulle operazioni estratte da sottoporre a verifica documentale;
· su tutte le operazioni a fronte delle quali sia stata presentata richiesta di attivazione della garanzia.
In relazione ai controlli a campione, ai sensi della disciplina in vigore, il soggetto gestore è tenuto ad effettuare controlli documentali su un campione statistico pari al 5% delle operazioni ammesse all’intervento del Fondo ed erogate nel corso di ciascun esercizio ed al 10% delle operazioni relative a investimenti, queste ultime estratte con cadenza trimestrale.
Si richiama l’attenzione sull’opportunità/necessità di acquisire, da parte dei soggetti richiedenti, la necessaria documentazione nel corso delle fasi propedeutiche al perfezionamento dell’operazione finanziaria da garantire, proprio per evitare che al momento del controllo del gestore sia contestata l’inefficacia della garanzia del Fondo per la mancata produzione dei documenti richiesti. Appare superfluo rammentare che in occasione di un eventuale default l’acquisizione della necessaria documentazione risulta quanto mai problematica a causa dei rapporti ormai deteriorati con le imprese insolventi.L’elenco della documentazione da inviare a cura del soggetto richiedente al Gestore è riepilogata in allegato per pronto riscontro. L’indirizzo da utilizzare per l’invio dei documenti per i controlli a campione è: MCC – Ufficio Verifiche – Via Piemonte, 51 – 00187 Roma.
Si rammenta che l’invio di tutta la documentazione necessaria alla definizione dei controlli a campione nei termini indicati (3 mesi dalla richiesta) costituisce un preciso adempimento del soggetto richiedente l’accesso al Fondo di Garanzia, come previsto dal DM 7 maggio 2001.
Laddove la documentazione necessaria alla definizione dei controlli non venga inviata al Gestore, ovvero risulta incompleta, il Decreto prevede:
- la revoca della garanzia del Fondo, nel caso il mancato invio sia imputabile al soggetto richiedente;
- la conferma della garanzia del Fondo, a condizione che il soggetto beneficiano finale versi al Fondo, per il tramite del soggetto richiedente, un importo pari all'equivalente sovvenzione lordo, nel caso il mancato invio sia imputabile al soggetto beneficiano finale.
Recentemente il Comitato di gestione del Fondo, interessato della questione, ha precisato alcune modalità di attuazione dei controlli documentali. Ne riportiamo di seguito i contenuti.
Nuove indicazioni in relazione ad operazioni presentate a fronte di investimentiPer le operazioni a fronte di investimenti, laddove nei termini indicati non sia possibile documentarne la integrale realizzazione, la garanzia sarà comunque confermata anche qualora nell’ambito dell’attività di controllo risulti il completamento di almeno il 50% del programma previsto. Potrà altresì essere ammessa una percentuale inferiore soltanto nei casi in cui la stessa equivalga ad almeno il 100% del finanziamento garantito. In caso contrario, saranno sospesi i termini di conclusione dell’ispezione fino all’avverarsi della condizione prevista che, comunque, dovrà realizzarsi entro il termine massimo pari alla metà della durata della garanzia rilasciata. In caso di mancata realizzazione dell’investimento nelle percentuali e nei termini sopra indicati si procederà, ai sensi della L. 241/90, alla revoca della garanzia concessa.
Modalità di comunicazione di inizio attività ispettiva – Collaborazione da parte dei soggetti finanziatori per le operazioni di controgaranziaAl fine di facilitare l’acquisizione della documentazione necessaria ai fini dei controlli, per le sole operazioni di controgaranzia è stato altresì previsto l’invio della comunicazione di inizio di attività ispettiva anche ai soggetti finanziatori, affinché gli stessi siano informati dell’avvio dei controlli documentali e possano fornire il necessario supporto al confidi/altro fondo di garanzia richiedente. A tale scopo, ciascun soggetto finanziatore (banca, intermediario finanziario, società di leasing) dovrà comunicare a MCC, inviando per fax (al n. 06.4791.5555) il modulo allegato correttamente compilato e sottoscritto, una unica domiciliazione (è consigliabile una linea fax), verso la quale saranno canalizzate dal gestore le comunicazioni di avvio di attività ispettiva sulle operazioni finanziarie poste in essere dal medesimo soggetto.
In assenza di tale comunicazione le informazioni saranno trasmesse per posta ordinaria all’indirizzo della Direzione Generale di ciascun intermediario, risultante dagli appositi elenchi aggiornati disponibili per il download dal sito della Banca d’Italia.
Per tutte le richieste di chiarimenti e informazioni sui controlli a campione in questione è possibile telefonare al n. 06.4791.3040.
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.fondidigaranzia.it.
12 commenti:
Tanto per semplificare si formalizza una prassi operativa che è costruita appositamente per non saldare garanzie e controgaranzie già rilasciate a Banche e Confidi. Ottimo!
Perché? Cosa c'è che non va?
Caro Sapio, c'è tutto (o quasi tutto) che non va e l'Anonimo ha perfettamente ragione.
A cominciare dalla seguente frase del comunicato << ...Il controllo sull’esattezza delle informazioni fornite viene successivamente effettuato ...su tutte le operazioni a fronte delle quali sia stata presentata richiesta di attivazione della garanzia ..>> per finire con molte altre cose dettate dal lavoro quotidiano di tutti i giorni.
Insisto: leggete attentamente il decreto (meglio, l'allegato al decreto) del maggio 2001 sui controlli documentali e poi mettetelo a confronto con quello che fa oggi il gestore: esclusi i controlli a campione (e neppure tutti) non c'è quasi nulla di conforme.
Poi, se vogliamo, se volete, possiamo approfondire la faccenda, perché ci sarebbero cento altre cose da dire.
Vi lascio solo con questa riflessione: controgaranzia sul finanziamento ad una società che è la proprietaria di una tabaccheria; mi sapete dire a cosa serve il bilancio, l'elenco soci, il DM 10 (!!!!) e tutta l'altra sfilza di documenti richiesti per rimborsarti l'escussione della garanzia ??? Avete mai visto una tabaccheria con + di 249 dipendenti ??? Io no.
Ma forse come scusa per provare a trovare un motivo (i vecchi legulei direbbero 'cavillo') pur di non rimborsare o comunque pur di ritardare oltre misura un rimborso ... tutto fa brodo.
Allora cerchiamo di essere proattivi: c'è qualcosa che non va? Facciamo qui un elenco di proposte e mandiamolo al Mise. Il blog serve a questo. Coraggio, cominciamo.
Prima di formulare proposte, voglio cercare di capire con voi cosa significa che "nel caso in cui il mancato invio della documentazione sia imputabile al soggetto richiedente, viene proposta la revoca della garanzia del Fondo" (art. 4.1., Decreto 2001)?! A contrario, quali circostanze escludono l'imputabilità a carico del soggetto richiedente?!
Tom@ Sapio, al Mise va bene così....sanno benissimo come funziona attualmente.
Condivido pienamente il pensiero di Enrico. E non dimentichiamoci che la cg è "a prima richiesta", incondizionata ed irrevocabile.
Quindi i controlli o si fanno subito e, se necessario, non si ammette la garanzia alla controgaranzia o la controgaranzia è valida a tutti gli effetti. Però questo vorrebbe dire non dare copertura a tante posizioni del confidi ed impegnare maggiormente il patrimonio dello stesso.
Per chi ha buona memoria, in passato vi ho messo in guardia sulla possibilità che alcuni confidi non particolarmente prudenti ed avvezzi ad operazioni spregiudicate vadano a contabilizzare coperture in cg che non sono efficaci.
@Felice - nel mentre che tu cerchi di capire (cosa + che legittima, s'intende) decine e decine di controgaranzie non vedono il rimborso... provo a fare l'indovino ? quando avrai finito di capire, vedrai che accade questo: una cosa è quello che c'è scritto nell'allegato al decreto (che nel complesso è di per sé sbagliato) e tutt'altra cosa è quello che fa il gestore tutti i giorni.
@Tom - Anche secondo me al MSE va bene così e quindi non vede ragione per intervenire ... però ... in realtà ... io non sono convinto che sappiano come la cosa funzioni (o meglio, NON funzioni) realmente. Più semplicemente, non c'è alcun controllo.
@Sapio - una proposta ? piccolissima però, perché ci sarebbe ben altro ... controlli documentali ex ante, pochi e sensati; controlli documentali durante, ridotti al minimo indispensabile; controlli documentali ex post, tanti con ispezioni in loco (la Corte dei Conti Europea e FEI fanno esattamente in questo modo); presa d'atto da parte di MCC dei principi introdotti dai governi Berlusconi e Monti nei rapporti documentali tra privati e PA e la smettano di comportarsi come se fossero la repubblica dello Stato libero di bananas...
@Anonimo - grazie per la condivisione ... però vorrei chiederti di non generalizzare. Quando scrivi di alcuni confidi, io prudentemente direi uno, forse due. La 'prima richiesta' con ponderazione zero funziona solo dal 2009 (le controgaranzie sussidiarie non ponderano [e anche qui, aprirei un altro capitolo: non pondereranno per le banche, e questo lo capisco; ma perché non possono ponderare per i confidi ? ... magari un'altra volta approfondiamo ...]) e, ti assicuro, gli effetti di un cg a prima richiesta che in realtà non c'è, si vedono molto presto e sono deleteri.
Sapio la tua è una pia illusione. I fondi di garanzia in Italia sono strutturati appositamente per non saldare le richieste di escussione e per far sì che Pantalone non debba poi rifinanziarli. Il giochino oramai è palese a tutti gli operatori del settore.
@Enrico.
Se il Gestore non si attiene a quanto disposto dal Decreto del 2001, la sua attività diviene illegittima con tutte le conseguenze del caso.
Pertanto, chi vuole "ottenere giustizia" - ritenendo quindi che il Gestore abbia emesso un provvedimento male interpretando le norme ovvero violando le stesse - deve impugnare il provvedimento nelle sedi opportune.
@Felice - ... questo lo so anch'io, ma uno si riserva di farlo solo come extrema ratio e quando, nonostante il triplo salto mortale che ti chiedono di fare, l'esercizio viene male ed allora il voto della giuria è inesorabile.
Il problema è un altro: non devo essere costretto a fare il triplo salto mortale solo per soddisfare esigenze inutili, spesso capziose e sovente illegittime. Così essendo, non avrei alcuna ragione di ricorrere ad un giudice (sempre che a Berlino ve ne sia uno ....)
Se l'apparato burocratico è mal funzionante, bisogna - se si ha interesse - cercare di correggere il tiro.
Peraltro - in alternativa ad una tutela ordinaria - si può ricercare tutela anche in via amministrativa.
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