Il Consiglio dei Ministri di venerdì scorso, 14 Settembre, ha approvato il Secondo Correttivo al Dlgs. 141/2010 che alleghiamo. Qui il testo approvato [qui il link a normattiva.it, aggiornato dopo la pubblicazione in GU] Questo correttivo integra il Dlgs. 218/2010 (Primo correttivo). Il provvedimento ha avuto una lunga gestazione. Nell'ottobre 2011 il MEF ne aveva messo il testo in consultazione (vedi pagina MEF e nostro commento). Nei mesi successivi i due rami del Parlamento hanno espresso i loro pareri. Il testo approvato recepisce le modifiche presenti nella bozza messa in consultazione.
Riassumo le novità principali apportate al settore confidi:
Le altre modifiche riguardano principalmente il microcredito, le finanziarie tra dipendenti della PA (che potranno continuare ad operare senza iscriversi all'albo ex art. 106 nuovo, gli agenti ed i mediatori, ed in subordinata i cambiavalute e le società fiduciarie.
Riassumo le novità principali apportate al settore confidi:
- si precisa che i confidi ("maggiori") tenuti ad iscriversi nell’albo di cui all’articolo 106 sono esclusi dall’obbligo di iscrizione nell’elenco dei confidi minori tenuto dall’Organismo previsto all’articolo 112-bis;
- il termine per la costituzione dell'Organismo (emanazione delle disposizioni attuative e nomina dei suoi primi componenti da parte del MEF su proposta della Banca d'Italia) viene spostato al 31 Marzo 2013, ;
- l’Organismo provvede all’approvazione del suo statuto, alla definizione dell’aliquota contributiva a carico degli iscritti, alla raccolta dei fondi necessari al suo funzionamento ed all’iscrizione dei confidi entro il 30 settembre 2013; penso che tale termine sia di intendersi come termine anche per l'avvio della gestione dell'elenco (vedi punto successivo); decorso tale termine, l’Organismo è regolato secondo le disposizioni dell’articolo 112-bis vigente;
- ai fini della decorrenza del termine per l'iscrizione al nuovo elenco confidi minori, l'Organismo si intende costituito, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni del presente decreto, alla data di avvio della gestione dell’elenco, che dovrà essere comunicata alla Banca d'Italia;
- l'aliquota massima di contribuzione dei confidi minori all'Organismo è ridotta allo 0,5% delle garanzie concesse (prima era fissata pari all'1% dei crediti garantiti);
- l'Organismo può prendere direttamente (senza intervento della Banca d'Italia come prima disposto) provvedimenti repressivi nei confronti degli iscritti, e specificamente il divieto di intraprendere nuove operazioni o disporre la riduzione delle"attività per violazioni di disposizioni legislative o amministrative;
- il MEF, su proposta della Banca d'Italia, ha il potere di sciogliere gli organi di gestione e controllo dell'Organismo (con eventuale nomina di un commissario) in caso di gravi violazioni delle disposizioni che lo regolano, e di rimuovere loro singoli componenti per violazioni di regolamenti e doveri o per palese inadeguatezza rispetto al ruolo.
Le altre modifiche riguardano principalmente il microcredito, le finanziarie tra dipendenti della PA (che potranno continuare ad operare senza iscriversi all'albo ex art. 106 nuovo, gli agenti ed i mediatori, ed in subordinata i cambiavalute e le società fiduciarie.
L'emanazione del secondo correttivo dovrebbe sbloccare gli attesi provvedimenti del Tesoro (in materia di soglia minima per l'iscrizione all'albo ex art. 106), e della Banca d'Italia (Disposizioni di vigilanza). Sapete del mio recente raffreddamento in materia di confidi minori. Ciò nonostante, resto in attesa, con interesse, per vedere come il settore riempirà di contenuti il nuovo quadro normativo che a questo punto entra in attuazione.
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