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lunedì 18 marzo 2013

Fondo centrale di garanzia: circolare sulla sezione speciale Confidi international (con Unioncamere)

Ho recentemente parlato (in questo post) della sezione speciale per l'internazionalizzazione del Fondo centrale, cofinanziata dal Sistema camerale, per gli amici "Confidi international".
Il gestore del fondo Banca del Mezzogiorno MCC ha pubblicato una circolare che ne regola gli interventi, anticipando i contenuti con una tempestiva mail. Ve la riporto integralmente.


E' stata emanata la Circolare  n. 640 del 18 marzo 2013, con la quale Banca del Mezzogiorno – MedioCredito Centrale, mandataria del RTI gestore,  con riferimento agli interventi del Fondo di Garanzia per le PMI, anticipa, ai meri fini informativi, le modalità operative delle Sezioni Speciali finalizzate a favorire i processi di internazionalizzazione delle PMI, alimentate dai contributi versati dalle Camere di Commercio (di seguito “Sezioni Speciali”).
 La decorrenza dell’operatività delle Sezioni Speciali sarà comunicata con successiva Circolare del Gestore.
 Le Sezioni Speciali sono istituite ai sensi del Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, del 26 gennaio 2012, e del successivo Protocollo d’intesa siglato il 19 dicembre 2012 tra Ministero dello sviluppo economico e 19 Camere di Commercio, nonché regolate da apposite Convenzioni sottoscritte dal Ministero dello sviluppo economico, dal Ministero dell’economia e delle finanze e dalle Camere di Commercio aderenti, secondo quanto previsto dal predetto Decreto.
 L’operatività delle Sezioni Speciali riguarda gli interventi di Cogaranzia e di Controgaranzia a prima richiesta del Fondo (è esclusa dunque la garanzia diretta), a favore delle PMI con sede operativa e/o legale localizzata nei territori di competenza delle Camere di Commercio che hanno già aderito al Protocollo e sottoscritto le relative Convenzioni, di seguito elencate: Bari, Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Firenze (limitatamente alla sola Controgaranzia), Genova, Lecco, Mantova, Milano, Modena, Monza-Brianza, Napoli, Palermo, Pavia, Salerno, Trieste, Udine e Varese.
 Il numero delle Sezioni Speciali potrà in prospettiva essere integrato con l’adesione di ulteriori Camere di Commercio all’iniziativa.
 Ferme restando le percentuali massime di copertura del Fondo previste dalle Disposizioni Operative in vigore, le risorse delle Sezioni Speciali sono impiegate mediante interventi di compartecipazione alla copertura del rischio sulle operazioni ammissibili.
 Sono ammissibili alle Sezioni Speciali le operazioni finanziarie di durata non inferiore a 18 mesi e non superiore a 60 mesi, finalizzate alla copertura di spese correnti e di spese destinate a iniziative per l’internazionalizzazione delle imprese.
 In relazione a tali operazioni, sono stabilite modalità semplificate di accesso tramite l’adeguamento dei modelli di valutazione economico-finanziaria di cui alla Parte VI delle Disposizioni Operative prevedendo due casistiche specifiche in base al grado di internazionalizzazione delle imprese beneficiarie: la prima riguarda le operazioni a favore di imprese che presentano un’incidenza dell’export sul fatturato, relativo all’ultimo bilancio approvato, pari ad almeno il 30%; la seconda le operazioni a favore di imprese che registrano una quota dell’export sul fatturato, relativo all’ultimo bilancio approvato, inferiore al 30%, o che non hanno ancora iniziato ad operare sui mercati internazionali, e non utilmente valutabili sulla base degli ultimi due bilanci approvati.

1)   Per le operazioni a favore di imprese che presentano un’incidenza dell’export sul fatturato, relativo all’ultimo bilancio approvato, pari ad almeno il 30%, è prevista:
·      l’elevazione dal 25% al 40% del valore del rapporto massimo ammissibile tra finanziamenti e fatturato nel caso di finanziamenti di durata inferiore a 36 mesi;
·      l’ammissibilità alla procedura “Semplificata” di cui alla Parte VI, paragrafo C, delle vigenti Disposizioni Operative, a parità di tutte le altre condizioni, delle operazioni il cui importo non superi il 35% del fatturato dell’impresa, ovvero il 25% nel caso dei finanziamenti fino a 36 mesi.
2)   Per le operazioni a favore di imprese che registrano una quota dell’export sul fatturato, relativo all’ultimo bilancio approvato, inferiore al 30%, o che non hanno ancora iniziato ad operare sui mercati internazionali, e non utilmente valutabili sulla base degli ultimi due bilanci approvati, è prevista:
·      la valutazione “caso per caso”;
·      l’ammissibilità delle sole operazioni di finanziamento a copertura dei costi di una specifica iniziativa di internazionalizzazione;
·      la valutazione dell’operazione, oltre che sulla base degli ultimi due bilanci approvati, anche sulla base di un business plan compilato secondo lo schema di cui all’Allegato 7quater alle Disposizioni Operative;
·      la non ammissibilità dell’operazione, qualora la durata del finanziamento ecceda la durata del ciclo economico dell’iniziativa legata al processo di internazionalizzazione;
·      la non ammissibilità dell’operazione, qualora i mezzi propri, che devono risultare già versati alla data di erogazione del finanziamento, siano inferiori al 10% dell’importo complessivo dei costi dell’iniziativa legata al processo di internazionalizzazione. Sono considerati mezzi propri anche i finanziamenti dei soci in conto futuro aumento di capitale sociale.

Buon lavoro

CUSTOMER CARE AGEVOLAZIONI un servizio offerto dal Servizio Assistenza alla ClientelaBanca del Mezzogiorno - MedioCredito Centrale SpA
Via Piemonte, 51 - 00187 Roma                                                                 
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2 commenti:

Roberto Cappelloni ha detto...

Egr. Prof. sarebbe gradito anche un suo commento... do qualche spunto? Non è tutto sempre eccessivamente farraginoso? Le durate, dato il contesto di crisi (max 60 mesi, addirittura 36 sotto certe condizioni) non sono troppo brevi? etc., etc.

pasquino ha detto...

FCG = Fare Casino Grande!