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martedì 28 aprile 2015

La Banca d'Italia si informa sui rapporti dei confidi 107 "baricentro" con i confidi minori collegati

Con questa lettera di oggi 28 aprile, il Servizio vigilanza sugli intermediari finanziari della Banca d'Italia chiede ai confidi 107 (e a due intermediari di garanzia non confidi vigilati) informazioni sui loro rapporti con i confidi minori nell'ambito di modelli "baricentrici".
Banca d'Italia è al corrente dei flussi nelle due direzioni tra baricentro e confidi minori: i secondi possono essere soci del primo, apportargli capitale o fondi rischi, e lo utilizzano come fabbrica di garanzie eleggibili; il primo riceve dai secondi servizi di rete commerciale e anche condivisione del rischio di sub-portafogli attraverso controgaranzie e cogaranzie. Sono questi i fenomeni sui quali la Vigilanza chiede informazioni, come si può vedere dalla tabella allegata alla lettera (cliccare per ingrandire):

I confidi minori sono all'attenzione del legislatore e dell'Organo di vigilanza. Dopo la consultazione sui bilanci avviata dal MEF pochi giorni fa (che fissa dei principi e degli schemi contabili obbligatori per i confidi minori e gli enti di microcredito, applicati con disposizioni della Banca d'Italia), ora parte questa raccolta di evidenze sulle filiere di allocazione del rischio nei modelli baricentrici. La Banca d'Italia non veda con favore le forme di shadow banking che si sottraggono agli standard degli intermediari vigilati, e per analogia penso che non si fidi al 100% di queste forme di compartecipazione al rischio da parte di confidi minori, se non altro per la presenza di forme contrattuali atipiche, foriere di rischi legali e reputazionali. Forse mi sbaglio, e la Banca d'Italia si compiacerà dei modelli baricentrici, una volta che li conoscerà in tutto il loro iridescente splendore.
Il provvedimento sui bilanci si applicherà ai confidi minori dopo che si iscriveranno al nuovo elenco ex art. 112 bis del nuovo Tub. Questa indagine sui modelli baricentrici, invece, va subito a dare un'occhiata a una parte della loro operatività.
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25 commenti:

Anonimo ha detto...

E' una prassi diffusa ma ho sempre avuto un dubbio..
I confidi 106 possono rilasciare contro garanzie? Non hanno l'esclusività dell'attività' di garanzia consortile?

Sapio ha detto...

I confidi (anche vigilati) .
non possono rilasciare contro-garanzie. L'unico soggetto che può rilasciare contro-garanzie è il FCG.

Anonimo ha detto...

No non è cosi, possono rilasciare controgaranzie anche altri fondi pubblici (regione ecc..) allo scopo costituiti, i Fondi interconsortili,e i Confidi di II grado vigilati.

Anonimo ha detto...

I vigilati possono senza problemi. Ma un 106 siete sicuri possa? non ha l'esclusività dell'oggetto sociale?

Cioè i confidi 106 che sempre di più sono poco operativi e fanno da promotori di confidi 107 possono per non prendere la commissione di intermediazione rilasciare una controgaranzia minima del 10% che giustifichi una retrocessione??

Anonimo ha detto...

Allora, questi schemi a doppio livello esistono da anni (il primo caso che ho incontrato è stato Centrofidi Terziario che non è un confidi 107, ma una finanziaria 107 promossa dai confidi toscani di Confcommercio), anche vari studi commissionati da Fedart li hanno riproposti: i confidi 106 aderenti partecipano al rischio garantito dal baricentro. Si può fare? Penso di di sì sul piano legale, sul piano pratico si fa, da anni.
Questa iniziativa di Banca d'Italia vuole fare chiarezza, e penso che nasca da qualche preoccupazione sulla tenuta di questi schemi. Ma se notate, Banca d'Italia ha interpellato i vigilati, non i minori, ai quali non può fare nulla, attualmente, se non informare la guardia di finanza quando ci sono reati conclamati.

Sapio ha detto...

Gli schemi esistono ma le controgaranzie rilasciate non sono eligibili ai fini della mitigazione del requisito patr. minimo del confidi di I grado (vedi circ. 263). Gli enti locali (regioni) potrebbero rilasciare garanzie eligibili dirette cioè SENZA l'interposizione di un fondo. Ma ovviamente non lo fanno.

Anonimo ha detto...

Dunque , Sapio, non solo il FCG può controgarantire, ma anche altri soggetti. Il mitigare è altra cosa dal potere, poi sul mitigare concorrono altri fattori, ed anche la mitigazione del FCG è appesa al "filo" interpretativo di una norma di Basilea II che se approfondita non so....

sapio ha detto...

Sono curioso. Quale sarebbe questa norma di Basilea 2 alla cui interpretazione sarebbe appesa la mitigazione delle controgaranzie rilasciate dal FCG?
BdI comunque la mitigazione del FCG l ha accettata.

Anonimo ha detto...

Forse la tempestività di realizzo?? Teoricamente 7-9 mesi per le varie richieste di integrazione documenti sono un po' lunghini..
A livello di Basilea per tempestività di realizzo non si dovrebbe rimanere nei 90 giorni almeno per la delibero-promessa di pagamento poi magari con allungamento per effettiva liquidazione?

Ma rilancio il dubbio originario:
un confidi 106 può di fatto lavorare come baricentrico senza quasi più rilasciare garanzie sul proprio patrionio? Se i ricavi da intermediazione - controgarante per posizioni presentate ai 107 sono maggiori di quelli da garanzia diretta siamo sicuri che sia in regola?

Anonimo ha detto...

Dal BIS, requisiti operativi per I pilastro di basilea..


Requisiti operativi aggiuntivi per le garanzie personali
190. In aggiunta alle prescrizioni in materia di certezza giuridica di cui ai paragrafi 117–118, il riconoscimento di una garanzia personale presuppone che siano soddisfatte le seguenti condizioni: a) in caso di inadempimento (insolvenza o mancato pagamento) della controparte
riconosciuto come tale, la banca può rivalersi tempestivamente sul garante per le somme
dovute ai sensi della documentazione che disciplina la transazione. Il garante può
effettuare un pagamento in un’unica soluzione a fronte di tutte le somme dovute alla
banca ai sensi della suddetta documentazione, ovvero assumersi le future obbligazioni di
pagamento della controparte coperte da garanzia. La banca deve avere il diritto di
ricevere dal garante tutti questi pagamenti senza dover previamente intraprendere azioni
legali al fine di perseguire la controparte a fronte del mancato pagamento;...

(v) Garanzie e controgaranzie di soggetti sovrani
201. Come specificato nel paragrafo 54, a discrezione delle autorità nazionali di vigilanza potrà
essere applicata una ponderazione più bassa alle esposizioni bancarie verso il soggetto sovrano (o la
banca centrale) del paese in cui ha sede la banca, se l’esposizione è denominata e finanziata in
moneta locale. Le autorità nazionali potranno estendere tale trattamento alle quote di attività garantite
dal soggetto sovrano (o dalla banca centrale) nel caso in cui la garanzia stessa sia denominata in
valuta locale e l’esposizione sia finanziata nella medesima valuta. Un credito può essere coperto da
una garanzia personale assistita a sua volta dalla controgaranzia di un soggetto sovrano; in tal caso,
questo credito potrà essere trattato alla stregua di un’esposizione assistita da garanzia sovrana
purché:
a) la controgaranzia sovrana copra tutti gli elementi di rischio creditizio impliciti
nell’esposizione in questione;
b) la garanzia originaria e la controgaranzia sovrana soddisfino tutti i requisiti operativi
previsti per le garanzie personali, quantunque la controgaranzia sovrana non debba
necessariamente riferirsi in modo esplicito e diretto all’obbligazione principale;

Sapio ha detto...

Nota metodologica: non bisogna guardare il doc. Di Basilea ma la circ. BdI. 263/2006. Comunque dice la stessa cosa: solo gli stati e le regioni possono dare controgaranzie eligibili. Le garanzie delle regioni tramite fondi non sono eligibili salvo il caso tranched cover. Alcune banche le accettano ma non le ponderano perchè una tale garanzia "male non fa ma se fa bene non si sa"

Anonimo ha detto...

Dunque Sapio , questa è la norma dove è "appesa l'interpretazione" sulla ponderazione , infatti si dice che la condizione è: "la garanzia originaria e la controgaranzia sovrana soddisfino tutti i requisiti operativi
previsti per le garanzie personali"_
se si dovesse ben approfondire se tali requisiti sono tutti soddisfatti (es. Tempestivo realizzo, non solo per i 7/9 mesi per il pagamento da parte del FCG, ma anche perché le garanzie non vengono registrate nel bilancio dello Stato ed un eventuale loro pagamento in ultima istanza dovrebbe richiedere un provvedimento ad hoc ) , mi sa che ....
soddisfatta la curiosità?

Sapio ha detto...

Grazie. Ma l'arbitro che deve dire se la gar del FCG è eligibile o no è BdI. E per BdI le gar del FCG sono eligibili. Le altre, fondi regionali, controgar. dei Confidi di 2° grado e fantasie elencando NON sono eligibili. Ma le imprese le pagano.

Anonimo ha detto...

Sapio,Ci può essere anche un eventuale arbitro superiore: il Tribunale Amministrativo (TAR di Roma) se chiamato in causa, ma non è questo il caso è solo per completezza delle informazioni.
Poi: le imprese che pagano le garanzie sanno di pagare una garanzia a loro necessaria e non richiedono la eleggibilità altrimenti farebbero altro, mentre tutti i cittadini non sanno che stanno pagando la garanzia "eleggibile" utile soprattutto ai soliti noti (le banche) , paga sempre pantalone.

Pierpaolo Arzarello ha detto...

Egr. Professore
concordo con la sua interpretazione. Dal punto di vista giuridico secondo me il confidi 106 può "controgarantire" il confidi 107 purché il primo associ il secondo. Lo prevede l'art. 13, comma 1, del D.L. 269/2003 quando afferma che per "confidi di secondo grado", si intendono i consorzi con attività esterna, le
società cooperative, le società consortili per azioni, a responsabilità limitata o cooperative, costituiti dai confidi ed
eventualmente da imprese consorziate o socie di questi ultimi o da altre imprese". Quindi la possibilità per un confidi di associare confidi ed imprese è previsto direttamente dalla legge quadro. Inoltre il comma 4 dell'art. 13 afferma che "i confidi di secondo grado svolgono l'attività indicata nel comma 2 a favore dei confidi e delle imprese a essi aderenti e
delle imprese consorziate o socie di questi ultimi". Nulla si dice inoltre sulla prevalenza. Quindi un confidi 106 potrebbe associare un solo confidi (anche 107) e mille imprese? Sembrerebbe di si... Il problema tuttavia secondo me è un altro e riguarda la possibilità per un confidi di svolgere attività di raccolta delle pratiche di garanzia o di pre-istruttoria per un altro confidi. Se fosse chiaro che tale attività rientra in quelle "connesse e strumentali" alla garanzia collettiva fidi non ci sarebbero più problemi di sorta. Oggi invece i dubbi nascono dalla lettura delle norme sulla mediazione creditizia (anche in deroga ex art. 12, comma 1 lett. c) del D.Lgs. 141/2010, dalla normativa fiscale e da quelle relative ad antiriciclaggio e trasparenza. Sarebbe opportuno che venisse chiarito che un confidi,all'interno delle proprie attività connesse e strumentali a quella di garanzia collettiva fidi, può effettuare la raccolta di pratiche di garanzia a favore di altri confidi a fronte di una commissione di intermediazione/servizi. Se così fosse, secondo me, molte di queste forme di controgaranzia sparirebbero. Sarebbe opportuno però che venisse chiarito che tale attività non comporta emersione di ricavi imponibili ai fini fiscali e che i dipendenti del confidi possono svolgere anche per un altro confidi tutti gli adempimenti necessari ai fini della normativa sulla mediazione creditizia, l'antiriciclaggio e la trasparenza. Al massimo si potrebbe prevedere il possesso da parte dei dipendenti del confidi che svolge funzioni "commerciali" dei requisiti previsti dall'art. 128 novies del TUB.

Anonimo ha detto...

Buongiorno Professore, lei cosa ne pensa sulla querelle dell'eleggibilità della garanzia Fcg in corso tra Sapio e l'anonimo delle 10,42? La mia è semplice curiosità in punta di diritto.

Anonimo ha detto...

Grazie a Pierpaolo Arzarello per aver portato l'attenzione sul tema della rete distributiva e della normativa su mediatori creditizi e agenti in attività finanziarie. Non sono un esperto, ma penso che la materia abbia qualche sfumatura di grigio (meno di cinquanta ...)

Anonimo ha detto...

Caro anonimo, in punta di diritto le dirò che la querelle sull'eleggibilità delle garanzie per Basilea, che ha quasi monopolizzato il dibattito sui confidi dal 2001, soprattutto ora che con il rating Italia a BBB le garanzie confidi non hanno più effetti di capital saving, è per me come la musica balcanica al concerto del 1° maggio:
è bella, tutto quanto,
ma alla lunga, rompe i c..

(citazione di Elio e le storie tese)

Anonimo ha detto...

@ anonimo 4/5 10:42
Quando le regioni ripiano le perdite dei Confidi allora Pantalone va bene vero?

Pepi ha detto...

Quando le Regioni ripianano le perdite di un confidi vigilato, intervengono su una società controllata da Collegio Sindacale, Internal Audit, Società di Revisione, Banca d'Italia e possono visionare anche un bilancio certificato: se vogliono "buttare" soldi almeno sono consapevoli di ciò che fanno. Il Fondo Centrale di Garanzia è un abisso di non trasparenza e quando scoppieranno i primi scandali vedremo chi sarà col cerino in mano e cosa diranno i politici agli ignari cittadini ..............

Anonimo ha detto...

@Pepi: se hai qualcosa in mano vai tu dal giudice. Ma in mano non hai niente !

Vecchioanarchico ha detto...

La lettura di Paolo Arzarello sembra corretta, ma personalmente non mi convince. Trattasi, in gergo tecnico, di "interpretazione letterale" che non è detto sia sempre quella più corretta.
A mio modo di vedere, la 'base istitutiva' di un confidi di secondo grado deve essere in primis una pluralità di confidi che, in questo modo, possono operare come confidi di secondo grado (non a caso nella norma c'è un "eventualmente" che io interpreto come un "eccezionalmente").
Perché la penso cosi? Perché l'interpretazione letterale offerta dal dr. Arzarello potrebbe dar luogo a fenomeni potenzialmente poco logici (come lui stesso evidenzia) e, in definitiva, criticabili.
Una interpretazione un po' più rigorosa metterebbe invece al riparo da eventuali fenomeni distorsivi.
Ma, alla fine della fiera, se i 106 controgarantiscono i 107 ....a chi importa? Basta che abbiano la capacità finanziaria per farlo.

Anonimo ha detto...

gli scandali non necessariamente scoppiano per intervento delle procure, può bastare molto meno;
comunque chi richiede maggiore trasparenza potrebbe solo volere che il FCG lavorasse meglio (esempio come il Fondo Europeo per gli Investimenti) e, non la sua chiusura

Sapio ha detto...

Vorrei qualche esempio concreto di mal funzionamento migliorabile.

Unknown ha detto...

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