La Commissione Europea, già alla fine di giugno, ha rilasciato una bozza di Comunicazione in materia di aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie. Lo trovate qui in versione italiana.
Consiglio di scaricarlo e di leggerlo integralmente. La proposta innova le regole comunitarie rispetto alla Comunicazione 2000-C 71/07 del 2000. Già la ristesura delle norme in materia di de minimis del dicembre 2006 (ne abbiamo parlato qui) lasciava intendere che era allo studio una revisione profonda della materia.
Propongo qualche riflessione sui punti che riguardano le garanzie sui prestiti alle Pmi, che sono individuati al sotto di un'esposizione unitaria di 1,5 milioni di euro. La proposta ribadisce il principio generale (già presente nel testo vigente) secondo cui l'aiuto di Stato c'è quando la garanzia concessa o supportata da enti pubblici ha un prezzo inferiore ad un equo prezzo di mercato. Quando non è possibile rilevare o stimare un prezzo della garanzia, si considera l'effetto della stessa sul costo del credito sottostante. In entrambi i casi l'aiuto corrisponde al risparmio di costo del pacchetto credito+garanzia a vantaggio dell'impresa beneficiaria rispetto alle condizioni di mercato che la stessa avrebbe in assenza di garanzia.
L'aiuto eventuale deve essere stimato ex ante, al momento della concessione della garanzia, non ex post, quando le risorse pubbliche sono consumate a copertura delle perdite realizzate.
Nel caso di garanzie pubbliche per le Pmi concesse su base individuale (ad hoc), la nuova proposta non impone di effettuare per ogni caso un'analisi delle condizioni equivalenti di mercato: la bozza di comunicazione fissa dei livelli regolamentari di premio minimo annuo "esente" (safe harbour)al di sotto dei quali c'è aiuto di Stato, perché il prezzo è sotto il mercato.
La novità è che i livelli minimi di premio sono differenziati per rating dell'impresa: per classi da AAA a BBB-, il premio minimo è l'1% (copre più che altro le spese amministrative, le perdite attese sono quasi irrilevanti), sale al 2,2% per BB+ e BB, al 4% per BB-e B+, al 7,5% per B e B-. Per le classi inferiori di rating non è indicato un premio minimo: il rischio è così alto che non può essere quantificato, e inoltre l'impresa è in stato di crisi, e viene quindi ipotizzata a priori la presenza di aiuto pubblico.
Nel caso di regimi pubblici di garanzia, ovvero sistemi come Fondi statali o regionali che assicurano pool di prestiti con il supporto di risorse pubbliche, si fissa un criterio generale (vedremo poi come si adatta alle Pmi) di adeguatezza del prezzo della garanzia: questo deve assicurare l'autofinanziamento del "regime", ovvero coprire le spese amministrative, le perdite inerenti i rischi assicurati e un'adeguata remunerazione del capitale, ovvero delle perdite inattese (in nota si quantifica indicativamente un assorbimento di capitale dell'8% del credito garantito, e un premio al rischio minimo del 4%, per cui questa componente pesa sul prezzo minimo della garanzia per lo 0,32%; va inclusa anche quando il regime non prevede il conferimento di capitale netto in forma cash da parte dell'ente pubblico, ma soltanto il suo intervento ex post a copertura delle perdite eccedenti). I regimi devono prevedere criteri precisi di ammissione delle esposizioni, classificate per rating. Inoltre, l'equilibrio del sistema deve essere monitorato periodicamente, e in caso di perdite effettive esuberanti si devono adeguare i livelli di premio.
Nel sottocaso di regimi pubblici di garanzia per le Pmi, (come il Fondo centrale per le Pmi gestito dal Mediocredito centrale) si danno due possibilità di ricognizione della presenza e intensità dell'aiuto:
a) al regime si può applicare la griglia di premi minimi per fasce di rating prevista per le garanzie individuali alle Pmi, che abbiamo riportato sopra; in questo caso le regole di ammissione devono prevedere l'attribuzione di un rating ad ogni impresa, e un pricing differenziato per rating;
b) in alternativa, il regime può operare su base solidaristica, e quindi prevedere un unico livello commissionale (o livelli differenziati per macro-categorie, ma non per classi di rating); in questo caso si riscontra aiuto quando il regime non opera in condizioni di equilibrio gestionale (non si "autofinanzia"), e l'entità dell'aiuto si commisura agli interventi finanziari di ripianamento dei disavanzi richiesti all'ente sponsor (da stimare ex ante).
La bozza di comunicazione è incentrata sugli aiuti ai mutuatari, ma accenna alla possibilità di aiuti ai mutuanti, o agli intermediari che erogano le garanzie. Questi, si dice, possono configurare aiuti al funzionamento. Come prima osservato, la bozza in oggetto presume un'incidenza normale delle spese amministrative sul credito garantito di poco inferiore all'1% (il premio minimo di mercato presunto per rating tra AAA e BBB-). Nella realtà, molti confidi presentano incidenze superiori al 2%. In casi del genere, se l'impresa pagasse un premio inferiore al mimino esente (come di norma accade) si avrebbe un doppio aiuto, all'impresa e al funzionamento del confidi.
In ogni caso, il coinvolgimento di banche o enti di garanzia dovrà avvenire senza dare vantaggi competitivi ad alcuni a scapito di altri (come si avrebbe, ad esempio, attribuendo in esclusiva la gestione dei programmi pubblici che generano aiuto). Questo è un problema per gli interventi su pool cartolarizzati, che possono essere confezionati soltanto con una singola banca o un gruppo di banche collegate: in casi del genere si dovranno prevedere procedure di gara (tema non trattato specificamente in questa bozza).
Si conferma infine che l'aiuto di Stato è comunque presunto quando la percentuale garantita dal programma pubblico supera l'80%: in caso di copertura superiore all'80%, o totale, la Commissione teme che la banca erogante perda ogni interesse alla prudente valutazione del rischio. Si menziona esplicitamente il caso di assunzione del rischio di first loss (tipica delle cartolarizzazioni): se l'ente pubblico copre il 100% delle prime perdite, ancorché limitate alla junior tranche, si presume comunque aiuto di Stato.
Una bella rivoluzione, non c'é che dire. Si restringono drasticamente i casi di assenza presunta di aiuto e conseguente esenzione dell'obbligo di notifica alla Commissione. Se non si rispettano i requisiti di esenzione, tocca agli enti pubblici dimostrare l'eventuale assenza di aiuto. In tutti i casi, il sostegno ai sistemi di garanzia dovrà avvenire in condizioni di trasparenza della natura della garanzia, della sua estensione, del suo prezzo equo, delle condizioni di equilibrio gestionale del sistema (è prevista una rendicontazione a fine programma alla Commissione). La trasparenza deve esserci soprattutto rispetto all'entità del beneficio netto, nonché alla sua suddivisione tra imprese beneficiarie finali e intermediari erogatori.
Gentili visitatori, a voi le prime impressioni.
Luca
2 commenti:
Caro Luca, ho letto anche io la bozza e, in effetti, rappresenta una bella novità rispetto alla situazione attuale. In linea teorica, dovrebbe consentire una maggiore disciplina per quanto concerne l'utilizzo dei fondi pubblici, in particolare quelli di garanzia. Va da sè che è impensabile che le PMI italiane abbiano un rating esterno e mi sembra difficile che i fondi di garanzia pubblica si dotinmo di risorse per fornire questo rating. Nel caso di PMI prive di rating l'autofinanziamento del fondo dovrà necessariamente implicare criteri più rigorosi di selezione del merito di credito dei richiedenti. Mi resta comunque qualche dubbio interpretativo: ipotizziamo che l'impresa X ottenga credito dalla Banca A a un tasso di interesse del 7%. Il credito viene garantito dal Confidi Y con una commissione pari al 2%. Su questa operazione il Fondo di Garanzia Z (statale o regionale) concede un contributo pari all'1% (il 50% del costo della garanzia). Se il contributo va all'impresa, questa pagherà 9% (7+2-1); se va al confidi, l'impresa non ne ha alcun beneficio, a meno che non otttenga un costo della commissione inferiore, in virtù dell'aspettativa del contributo pubblico. L'esempio mi sembra coerente con la bozza di Comunicazione (il fondo copre l'1%), ma il contributo pubblico rischia di non tornare a beneficio dell'impresa e di trasformarsi solo in un trasferimento di risorse ai confidi. Forse è più aiuto questo che un intervento ad es. del 2% direttamente alle imprese. Che ne pensi?
Caro Claudio, la disciplina UE in vigore, così come questa bozza di revisione, non sono facili da mappare sulle forme di intervento del sistema di garanzia italiano. Un confidi è parte di un regime di garanzia con aiuti pubblici? O soltanto gli strumenti come il Fondo centrale presso il MCC sono regimi di garanzia? La bozza è precisa nell'indicare il criterio universale per dire se c'è aiuto di Stato: l'aiuto c'è se l'impresa ottiene un vantaggio di costo rispetto alle condizioni di mercato che la banca le avrebbe applicato in assenza di garanzia. Peraltro, il testo fissa delle regole specifiche per definire il prezzo minimo di mercato della sola garanzia (o le condizioni di equilibrio del regime di garanzia), non del pacchetto credito + garanzia. Nell'esempio che fai (che mi sembra prevedere un contributo pubblico a copertura della commissione di garanzia) c'è aiuto di Stato all'impresa se la commissione equa minima è superiore al 2% che paga l'impresa (assumendo che il tasso equo di mercato per il credito con garanzia confidi sia il 7%). Se la commissione equa è inferiore al 2%, l'aiuto è in effetti un aiuto al funzionamento del confidi.
Sarebbe opportuno chiedere alla Commissione Europea una guida all'implementazione con una casistica. Penso che rimarrà questa vaghezza nel testo definitivo, la notifica degli interventi a Bruxelles diventerà la norma.
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