aleablog

martedì 26 maggio 2015

Circolare 288: la Banca d'Italia in una nota precisa le scadenze per l'istanza di autorizzazione per entrare nel nuovo Albo ex art. 106

In questa nota (segnalata con email alert stasera) la Banca d'Italia spiega con grande precisione i termini che gli intermediari devono rispettare per iscriversi al nuovo albo TUB (e il termine entri il quale potranno continuare ad operare se non presenteranno istanza di autorizzazione). Segno in giallo quelli che riguardano i confidi 107:

Sulla base di quanto previsto dalle disposizioni transitorie e finali contenute nell’art. 10 del decreto legislativo n. 141 del 13 agosto 2010, come successivamente modificato e integrato, si forniscono di seguito chiarimenti per l’esatta individuazione della tempistica prevista dalla normativa per l’iscrizione al nuovo albo di cui all’art. 106 TUB, come modificato dal d.lgs. n. 141/2010 (di seguito “albo unico”). 
Gli intermediari finanziari iscritti nell’elenco generale di cui all’articolo 106 TUB e nell’elenco speciale di cui all'articolo 107 TUB vigenti alla data di entrata in vigore del decreto 141/2010 nonché le società fiduciarie previste dall’articolo 199, comma 2, TUF (come modificato dal d.lgs. n. 141/2010), possono continuare a operare fino al 12 maggio 2016. Le società che hanno presentato istanza nei termini sotto indicati potranno continuare ad operare in pendenza del procedimento amministrativo (relativo all’istanza di autorizzazione) avviato ai sensi della Legge 241/90 e delle disposizioni attuative.
  1. A decorrere dall’11 luglio 2015 ed entro l’11 ottobre 2015, gli intermediari iscritti nell’elenco generale ex art. 106 TUB inclusi nella vigilanza consolidata bancaria e gli intermediari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 TUB che esercitano l’attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma presentano istanza di autorizzazione ai fini dell'iscrizione all’albo unico. Gli stessi termini si applicano ai soggetti che svolgono i servizi di cassa e di pagamento (servicing) in operazioni di cartolarizzazione, previsti dall’art. 2 commi 3, 6 e 6-bis della Legge n. 130/1999. 
  2. Almeno tre mesi prima del 12 maggio 2016, le società fiduciarie previste dall’articolo 199, comma 2, TUF (come modificato dal d.lgs. n. 141/2010), presentano istanza di autorizzazione ai fini dell'iscrizione alla sezione separata dell'albo unico. 
  3. Almeno tre mesi prima del 12 maggio 2016, gli intermediari iscritti nell’elenco generale di cui all'articolo 106 TUB e non inclusi nella vigilanza consolidata bancaria, presentano istanza di autorizzazione ai fini dell’iscrizione all’albo unico. 
Decorsi i termini stabiliti, i soggetti che non abbiano presentato istanza di autorizzazione deliberano la liquidazione della società ovvero modificano il proprio oggetto sociale, eliminando il riferimento ad attività riservate ai sensi di legge. Le società fiduciarie che non abbiano presentato istanza entro il termine stabilito eliminano le condizioni che comportano l’obbligo di iscrizione nella speciale sezione dell’albo unico. In mancanza, decade l’autorizzazione di cui all’art. 2 della Legge 23 novembre 1939, n. 1966.
Giusta quindi la scadenza dell'11 ottobre che abbiamo ipotizza qui (e con noi le associazioni dei confidi che hanno emesso circolari).
Come vedete, non si parla dei confidi minori (oggi ex art. 155 comma 4), che non sono interessati (per ora) dalla decisione di iscriversi o meno all'Albo unico (aspettiamo nuove sul Decreto che regola l'Organismo gestore del loro Elenco)
Stampa questo post

Nessun commento: