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martedì 12 maggio 2015

La Banca d'Italia pubblica la circolare 288, Disposizioni di vigilanza sugli intermediari finanziari

Alle 19.05 di stasera, 12 maggio, la Banca d'Italia ha comunicato tramite e-mail alert la pubblicazione della Circolare n. 288 del 3 aprile 2015 – Fascicolo «Disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari». Qui la comunicazione sul Bollettino vigilanza di maggio 2015. Le disposizioni entrano in vigore il 60° giorno successivo alla pubblicazione sul sito della Banca d’Italia, quindi l'11 luglio 2015.
Avevo dato poco fa l'anticipazione. Grazie a Bartolo che mi ha prontamente segnalato la pubblicazione con questi commenti supertempestivi.
Aggiungete tre mesi all'11 luglio e arriverete all'11 ottobre, che a questo punto diventa il termine per presentare istanza di autorizzazione all'iscrizione nell'Albo degli intermediari ex art. 106 nuovo Tub (finalmente l'Albo prende vita, sono passati quasi cinque anni dal DL 141/2010 che lo ha istituito). La cosa non riguarda soltanto i confidi "107", ma tutti gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale ex vecchio articolo 107.
Per gli intermediari ex art. 106 vecchio la scadenza è di nove mesi (per i confidi minori, già art. 155 c.4, occorrerá aspettare l'attivazione dell'elenco apposito, mentre per i neonati organismi di microcredito l'elenco sarebbe congelato, stando alle disposizioni BI in consultazione, fino a che si raggiunge un numero significativo di soggetti).
Al momento non aggiungo altro alle considerazioni di massima del primo post sul Decreto MEF che precede nella gerarchia delle fonti normative questa circolare 288.

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14 commenti:

Daniele Castagna ha detto...

Forse ricordo male ma gli intermediari finanziari non avevano 9 mesi di tempo per presentare domanda e Banca D'Italia entro tre mesi dalla data di presentazione dell'istanza di iscrizione doveva dare un giudizio di merito? Totale: entro 12 mesi massimo avremo il nuovo albo?

Daniele Castagna ha detto...

sorry ho letto bene il documento di Moderari. Dubbio chiarito.

Anonimo ha detto...

Scusate, in merito all'affermazione: "La cosa non riguarda soltanto i confidi "107", ma tutti gli intermediari finanziari iscritti nei precedenti elenchi ex vecchi articoli 106 e 107 (eccezion fatta per i confidi minori, già art. 155 c.4, e i neonati organismi di microcredito)" avrei una richiesta di approfondimento.
Forse ricordo male ma all'art. 10, comma 4, lettera e) del D.Lgs 141/2010 viene disposto "e) almeno tre mesi prima della scadenza del termine indicato al comma 1, gli altri soggetti ivi indicati presentano istanza di autorizzazione ai fini dell'iscrizione all'albo di cui all'articolo 106, ovvero istanza di iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 111 o nelle relative sezioni separate ovvero nell'elenco di cui all'articolo 112, comma 1 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto. In pendenza dell'istanza di autorizzazione, essi possono continuare ad operare anche oltre il termine previsto dal comma 1."; pertanto forse i termini per la presentazione della domanda di iscrizione per gli ex 106 TUB previgente al 2010, è di 9 mesi (180gg) dall'entrata in vigore delle disposizioni e non 3 mesi (90gg) come sembra abbiate scritto.

Anonimo ha detto...

Che bello... molti confidi destinati a morire.. più dissoccupazione per tutti.. Evviva!

Anonimo ha detto...

Anonimo delle 12.40: ha ragione, non ho precisato che gli ex 106 hanno un binario distinto. Ho rettificato il post

Anonimo ha detto...

Mi permetto di rilevare come il termine di tre mesi, quale termine ultimo per presentare domanda di iscrizione, debba decorrere dal 23 maggio 2015 e non dal successivo termine di entrata in vigore della circolare 288, in quanto il decreto MEF deve essere considerato norma di attuazione mentre la circolare 288 deve considerarsi, come evidenziato nelle premesse della medesima, come strumento di vigilanza.

Anonimo ha detto...

Io non sono un esegeta delle fonti del diritto, però uso anche il buon senso. Se la Banca d'Italia avesse atteso due mesi e 25 giorni per pubblicare le Disposizioni, se vale l'interpretazione che Lei dà, gli intermediari 107 avrebbero avuto 5 giorni per presentare l'istanza. Mi pare sensato che tutti i termini decorrano dall'entrata in vigore della norma attuativa di livello più operativo (quella della Banca d'Italia, che non è intitolata "Strumento" , ma "Disposizioni" di Vigilanza). Tra l'altro sono le disposizioni a disciplinare la presentazione dell'istanza di autorizzazione stessa.
Lei dirà "ma conoscevamo da mesi il testo messo in seconda consultazione", OK ma non era ancora in vigore.
Ho letto una nota inviata da AFIN (associazione delle finanziarie) che dà la "mia" stessa interpretazione. Aspettiamo che si pronuncino (lo faranno con circolari agli associati) anche le associazioni dei confidi.

Anonimo ha detto...

Uuuupppercarita' ...le associazioni dei confidi... se devono scrivere a o ha chiamano un consulente ...

Daniele ha detto...

in riferimento alla pubblicazione della circolare 288 di banca d'Italia e all'articolo 10 del Dl 141/2010 abbiamo provato a dedurre le scadenze principali per l'iscrizione al nuovo albo 106.

Le scadenze si riferiscono esclusivamente ad attuali finanziarie 106 e 107 (no fiduciarie, attivita' di intermediazione cambi).



12 Maggio 2015

Pubblicazione della circolare di attuazione 288.



10 Luglio 2015

Trascorsi 60 Giorni dalla pubblicazione entra in vigore la circolare 288.
Gli intermediari a partire da questa data possono continuare ad operare per 12 mesi (fino al 10 Luglio 2016) nella modalita' vecchio albo.


10 Aprile 2016

Entro questa data (tre mesi prima della scadenza del termine 10 Luglio 2016) va presentata istanza di autorizzazione per l'iscrizione al nuovo albo 106.
Entro questa data (tre mesi prima della scadenza del termine 10 Luglio 2016) va presentata istanza di autorizzazione per l'iscrizione al nuovo albo 111 (Microcredito).
Dunque dall'attuazione (10 Luglio 2015) gli intermediari hanno 9 mesi di tempo per presentare la richiesta di iscrizione al nuovo albo 106.
In caso di mancato accoglimento dell'istanza di autorizzazione gli intermediari deliberano la liquidazione della societa'.


10 Luglio 2016

Gli intermediari che NON hanno presentato entro il 10 Aprile 2016 la richiesta di iscrizione al nuovo albo, deliberano la liquidazione della societa'.
Gli intermediari che sono in attesa di autorizzazione da parte di banca d'Italia possono continuare ad operare in vecchia modalita' oltre il termine del 10 Luglio 2016.
In caso di mancato accoglimento dell'istanza di autorizzazione gli intermediari deliberano la liquidazione della societa'.

Anonimo ha detto...

@Anonimo dell'Uuuupppercarita'
La Associazioni interloquiscono con le Autorità, anche in questa occasione (come ai tempi dell'emanazione del DLgs 141/2010) erano molto meglio informate sulle norme di imminente pubblicazione della maggior parte dei confidi ad esse associati.
Penso che in virtù di questo rapporto di interlocuzione diretta possano fornire le delucidazioni necessarie, e magari lo hanno già fatto con circolari.

Anonimo ha detto...

@Daniele
Per evitare un gran minestrone, è meglio ragionare distintamente per gli attuali 107 (anche non confidi), per il 106 generici, per i confidi 155 c.4, per gli enti di microcredito.
Per gli ultimi due ci saranno delle previsioni ad hoc, essendo l'iscrizione ai nuovi elenchi condizionata alla costituzione degli organismi gestori.
Per i 106 vale il suo ragionamento (scadenza aprile 2016)
Per i 107 la scadenza è tre mesi dopo l'entrata in vigore della circ 288, quindi ottobre 2015, come da esplicite previsioni dell'art 10, c. 4b:
"entro tre mesi dall'entrata in vigore delle disposizioni attuative del presente decreto, gli intermediari iscritti nell'elenco di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o inclusi nella vigilanza consolidata bancaria, che alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo esercitano l'attivita' di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, presentano istanza di autorizzazione ai fini dell'iscrizione all'albo
di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto. L'istanza e' corredata della sola documentazione attestante il rispetto delle previsioni di cui all'articolo 107, comma 1, lettere c), d), e) ed f);

Daniele ha detto...

Ringrazio molto per i vari chiarimenti

Fedez confidi ha detto...

Anonimo incredulo, beccati 'sta punchline!

Ai Confidi
e p.c. Al Consiglio Direttivo

Roma, 13 Maggio 2015

Circolare n.: 565

Tipo Circolare |-------------------|
| (*) Federconfidi |
| ( ) Confindustria |
|-------------------|


Circolare Disposizioni attuative della riforma del Testo unico Bancario
riservate ai Confidi Vigilati

Si segnala che in data 12 maggio sono stare pubblicate le Istruzioni di
Vigilanza in applicazione del decreto n° 53 del 2 aprile 2015 che da
attuazione alla riforma del Testo unico Bancario (di seguito allegati).

A tal proposito si informa che il termine per procedere alla presentazione
dell'istanza di autorizzazione per il soggetti vigilati ai sensi dell'art.
106 del TUB fissati in tre mesi decorrono dall'entrata in vigore delle
istruzioni sopra citate fissate in 60 giorni dalla pubblicazione. In
concreto la domanda va presentata a partire dall'11 luglio entro l'11
ottobre.

Sono tenuti a richiedere l'autorizzazione per l'iscrizione nell'Albo i
Confidi con volume di attività finanziaria pari o superiore a 150 milioni.

Potranno nei medesimi termini presentare istanza i Confidi attualmente
iscritti nell'elenco speciale 107 del TUB che raggiungono la soglia minima
di 75 milioni di attività finanziaria. Qualora la soglia dei 150 milioni
non venga raggiunta nei successivi cinque anni dall'iscrizione si procederà
d'ufficio all'iscrizione nell'elenco ex art. 112 del TUB.

Con successiva comunicazione verrà data informativa sulle novità introdotte
con tali provvedimenti.


La Segreteria

MARIO ha detto...

Buongiorno a tutti, ho un enorme dubbio e chiedo se potete chiarirmelo:
Gli Intermediari finanziari che potranno rilasciare garanzie (fidejussioni) per il "pubblico" potranno rilasciare garanzie/fidejussioni anche per Enti Pubblici?
Ricordo che l'art.28 del dlgs n.169 del 19/09/2012 ha modificato le modalità di prestazione delle cauzioni negli appalti pubblici e citando i fidejussori autorizzati al rilascio di garanzie prevede: Banche, Compagni ass.ve ed Intermediari Finanziari iscritti nell'albo di cui all'art.106 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di garanzie e .....
Grazie mille
Mario