Se vi siete annoiati delle notizie sul Fondo centrale di garanzia, potete riscoprirne il lato gradevole in questo articolo di Andrea Resti sul lavoce.info. Basta il titolo per capire il tono: Quel fondo che sembra il campo dei miracoli. Luca
Condivido in pieno quanto espresso da Cristiano. Aggiungo inoltre che l'operatività del Fondo è talmente complessa e faraginosa per i Soggetti Richiedenti, i Confidi, che a volte la pur deliberata controgaranzia, in fase di attivazione, viene fatta decadere dal Comitato Tecnico del Fondo con motivazioni che, ad oggi, manco sono esplicitate nel Regolamento del Fondo medesimo (sic!).
CASI DI INEFFICACIA DELLA CONTROGARANZIA SUSSIDIARIA (DISPOSIZIONI OPERATIVE MCC AGGIORNATE AL DICEMBRE 2008). A)La Controgaranzia è sempre inefficace qualora sia stata concessa sulla base di dati, notizie o dichiarazioni, mendaci, inesatte o reticenti, se quantitativamente e qualitativamente rilevanti ai fini dell'ammissibilità all'intervento del Fondo, che i soggetti richiedenti avrebbero potuto verificare con la dovuta diligenza professionale. Ad esempio dati anagrafici e/o dati da bilancio errati o falsati, etc. Limitazione grave perchè troppo vaga. B)A pena di decadenza della Controgaranzia, entro 3 mesi dalla delibera del Comitato di concessione della Controgaranzia, i soggetti richiedenti devono versare al Fondo, a pena di decadenza, le commissioni al Fondo di seguito descritto. C)La Controgaranzia non è efficace nei casi di inadempimento del debitore verificatosi nei 12 mesi successivi alla data di erogazione del primo 25%, o alla data di delibera del Comitato se successiva a quella di erogazione del primo 25% e in caso non sia stato comunicato a MCC, entro i 3 mesi successivi all'erogazione a saldo del finanziamento, l'atto di erogazione e, solo per quanto concerne le operazioni di leasing, la dichiarazione attestante la data di consegna dei beni e il costo di acquisto dei beni oggetto della locazione al netto di IVA e la data di scadenza dell'ultimo canone. Per le garanzie prestate dai soggetti richiedenti su finanziamenti di durata non superiore a 36 mesi il termine è ridotto a 6 mesi. D)La Controgaranzia non è efficace se, in caso di default, le procedure di recupero del credito non siano state avviate entro 18 mesi dalla data di inadempimento del debitore, intendendosi per data dell'inadempimento e la comunicazione dell'avvio delle procedure di recupero del credito non sia stata inviata a MCC entro 3 mesi dall'avvio delle procedure stesse. ' per i finanziamenti con durata inferiore o pari a 18 mesi: data della risoluzione o revoca; ' per i finanziamenti con durata superiore a 18 mesi: data della prima rata rimasta insoluta, anche parzialmente. E)La Controgaranzia non è efficace se la richiesta di liquidazione della perdita definitiva non è stata comunicata a MCC, dopo che siano state concluse le procedure di recupero o che il Comitato abbia deliberato l'irrecuperabilità del credito, entro 3 mesi dalla data del versamento a titolo definitivo effettuato dai soggetti richiedenti ai soggetti finanziatori, corredata da attestazione del soggetto finanziatore dell'importo complessivamente versato e della data dell'avvenuto versamento. F) La Controgaranzia "può" essere DICHIARATA inefficace dal Comitato Tecnico MCC nel caso in cui, in riferimento ad affidamenti concessi per investimenti ancora da effettuare, in fase di attivazione della medesima il Soggetto Richiedente non possa presentare a MCC fatture attestanti l'avvenuto intervento. IL TUTTO IN BARBA AL CRITERIO DI INCONDIZIONABILITA' E DI IRREVOCABILITA'! I FONDI PUBBLICI UTILIZZIAMOLI PER CREARE PATRIMONI FINALIZZATI A SOSTENERE OPERAZIONI DI TRANCHED COVER CHE VADANO VERAMENTE A SOSTENERE IL MONDO DELLE PMI.
Naturalmente d'accordo per le Tranched Cover ma quello che volevo sapere è a chi rimane il cerino in mano in caso di inefficacia. Sul punto E) evviva la prima richiesta!
Il Ministro Scajola ieri ha confermato l'attivazione della garanzia di ultima istanza dal 10 aprile. Mi pare di capire che la catena delle contro-garanzie sul fondo pmi ha degli anelli molto deboli, ben evidenziati da excelsus. Se poi dovessimo trovarci in una situazione di risorse scarse, le clausole limitative scatterebbero, presume, con maggior facilità. E' drammatico constatare la totale assenza di verifiche tecniche puntuali nel dibattito pubblico che precede il varo di interventi attesi come deus ex machina.
IL CERINO, OVVIAMENTE, RIMANE IN CAPO AI CONFIDI ED AI SOGGETTI GARANTI IN GENERE. PRECISAZIONE: LA FUTURA GARANZIA ELIGIBILE IN REGIME DI ACCONTO è AD OGGI CONSIDERATA DA MCC ALLA STREGUA DELLA GARANZIA SUSSIDIARIA. QUINDI, SE I CONFIDI 107 OPERERANNO CON GARANZIE ELIGIBILI IN REGIME DI ACCONTO, NIENTE CAMBIA IN ORDINE ALL'ATTUALE OPERATIVITA' IN CONTROGARANZIA. I CONFIDI POTRANNO CIOè RICHIEDERE ED OTTENERE SOLAMENTE UNA CONTROGARANZIA SUSSIDIARIA IN REGIME DI ACCONTO CON TUTTI I LIMITI CHE SOPRA HO ESPOSTO.
8 commenti:
Articolo perfetto: nulla da aggiungere.
Condivido in pieno quanto espresso da Cristiano. Aggiungo inoltre che l'operatività del Fondo è talmente complessa e faraginosa per i Soggetti Richiedenti, i Confidi, che a volte la pur deliberata controgaranzia, in fase di attivazione, viene fatta decadere dal Comitato Tecnico del Fondo con motivazioni che, ad oggi, manco sono esplicitate nel Regolamento del Fondo medesimo (sic!).
Dall'oratorio estivo ricordo il motto "Finché ce n'è, viva il Re, quando non ce n'è più, viva Gesù! Forse è la regola implicitamente applicata ...
Si può conoscere qualche esempio di motivazione di decadenza, con relativa tempistica?
CASI DI INEFFICACIA DELLA CONTROGARANZIA SUSSIDIARIA (DISPOSIZIONI OPERATIVE MCC AGGIORNATE AL DICEMBRE 2008).
A)La Controgaranzia è sempre inefficace qualora sia stata concessa sulla base di dati, notizie o dichiarazioni, mendaci, inesatte o reticenti, se quantitativamente e qualitativamente rilevanti ai fini dell'ammissibilità all'intervento del Fondo, che i soggetti richiedenti avrebbero potuto verificare con la dovuta diligenza professionale. Ad esempio dati anagrafici e/o dati da bilancio errati o falsati, etc. Limitazione grave perchè troppo vaga.
B)A pena di decadenza della Controgaranzia, entro 3 mesi dalla delibera del Comitato di concessione della Controgaranzia, i soggetti richiedenti devono versare al Fondo, a pena di decadenza, le commissioni al Fondo di seguito descritto.
C)La Controgaranzia non è efficace nei casi di inadempimento del debitore verificatosi nei 12 mesi successivi alla data di erogazione del primo 25%, o alla data di delibera del Comitato se successiva a quella di erogazione del primo 25% e in caso non sia stato comunicato a MCC, entro i 3 mesi successivi all'erogazione a saldo del finanziamento, l'atto di erogazione e, solo per quanto concerne le operazioni di leasing, la dichiarazione attestante la data di consegna dei beni e il costo di acquisto dei beni oggetto della locazione al netto di IVA e la data di scadenza dell'ultimo canone. Per le garanzie prestate dai soggetti richiedenti su finanziamenti di durata non superiore a 36 mesi il termine è ridotto a 6 mesi.
D)La Controgaranzia non è efficace se, in caso di default, le procedure di recupero del credito non siano state avviate entro 18 mesi dalla data di inadempimento del debitore, intendendosi per data dell'inadempimento e la comunicazione dell'avvio delle procedure di recupero del credito non sia stata inviata a MCC entro 3 mesi dall'avvio delle procedure stesse.
' per i finanziamenti con durata inferiore o pari a 18 mesi: data della risoluzione o revoca;
' per i finanziamenti con durata superiore a 18 mesi: data della prima rata rimasta insoluta, anche parzialmente.
E)La Controgaranzia non è efficace se la richiesta di liquidazione della perdita definitiva non è stata comunicata a MCC, dopo che siano state concluse le procedure di recupero o che il Comitato abbia deliberato l'irrecuperabilità del credito, entro 3 mesi dalla data del versamento a titolo definitivo effettuato dai soggetti richiedenti ai soggetti finanziatori, corredata da attestazione del soggetto finanziatore dell'importo complessivamente versato e della data dell'avvenuto versamento.
F) La Controgaranzia "può" essere DICHIARATA inefficace dal Comitato Tecnico MCC nel caso in cui, in riferimento ad affidamenti concessi per investimenti ancora da effettuare, in fase di attivazione della medesima il Soggetto Richiedente non possa presentare a MCC fatture attestanti l'avvenuto intervento.
IL TUTTO IN BARBA AL CRITERIO DI INCONDIZIONABILITA' E DI IRREVOCABILITA'! I FONDI PUBBLICI UTILIZZIAMOLI PER CREARE PATRIMONI FINALIZZATI A SOSTENERE OPERAZIONI DI TRANCHED COVER CHE VADANO VERAMENTE A SOSTENERE IL MONDO DELLE PMI.
Naturalmente d'accordo per le Tranched Cover ma quello che volevo sapere è a chi rimane il cerino in mano in caso di inefficacia.
Sul punto E) evviva la prima richiesta!
Il Ministro Scajola ieri ha confermato l'attivazione della garanzia di ultima istanza dal 10 aprile. Mi pare di capire che la catena delle contro-garanzie sul fondo pmi ha degli anelli molto deboli, ben evidenziati da excelsus. Se poi dovessimo trovarci in una situazione di risorse scarse, le clausole limitative scatterebbero, presume, con maggior facilità.
E' drammatico constatare la totale assenza di verifiche tecniche puntuali nel dibattito pubblico che precede il varo di interventi attesi come deus ex machina.
IL CERINO, OVVIAMENTE, RIMANE IN CAPO AI CONFIDI ED AI SOGGETTI GARANTI IN GENERE.
PRECISAZIONE: LA FUTURA GARANZIA ELIGIBILE IN REGIME DI ACCONTO è AD OGGI CONSIDERATA DA MCC ALLA STREGUA DELLA GARANZIA SUSSIDIARIA. QUINDI, SE I CONFIDI 107 OPERERANNO CON GARANZIE ELIGIBILI IN REGIME DI ACCONTO, NIENTE CAMBIA IN ORDINE ALL'ATTUALE OPERATIVITA' IN CONTROGARANZIA. I CONFIDI POTRANNO CIOè RICHIEDERE ED OTTENERE SOLAMENTE UNA CONTROGARANZIA SUSSIDIARIA IN REGIME DI ACCONTO CON TUTTI I LIMITI CHE SOPRA HO ESPOSTO.
Posta un commento