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sabato 17 novembre 2007

Approvati dal Senato gli emendamenti pro-confidi su fondi rischi e contributi in c/interessi



Gli emendamenti respinti in commissione e ripresentati in aula di cui in questo blog, dopo alcuni passaggi sono stati recepiti e approvati dal Senato con la seguente formulazione:
4.0.500 (già 4.21) AZZOLLINI, FERRARA, BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA, CICCANTI, FORTE, POLLEDRI, FRANCO PAOLO

Approvato

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente [nel testo finale inserito come art. 6]:

«Art. 4-bis.

        1. All'articolo 1, comma 878, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I predetti contributi sono assegnati alle società finanziarie costituitesi a norma del regolamento 30 marzo 2001, n.  400, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana dell'8 novembre 2001, n.  260, ed operanti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, in ragione della medesima ripartizione percentuale dei fondi di garanzia interconsortili ottenuta in fase di prima attuazione del regolamento 30 marzo 2001, n. 400.

        2. Al fine di accelerare lo sviluppo delle cooperative e i consorzi di garanzia collettiva fidi di cui all'articolo 13 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, le banche di garanzia collettiva dei fidi ed i confidi possono imputare al fondo consortile, al capitale sociale o ad apposita riserva i fondi rischi e gli altri fondi o riserve patrimoniali costituiti da contributi dello Stato, delle regioni e di altri enti pubblici esistenti alla data del 30 giugno 2007. Tali risorse sono attribuite unitariamente al patrimonio a fini di vigilanza dei relativi confidi, senza vincoli di destinazione. Le eventuali azioni o quote corrispondenti costituiscono azioni o quote proprie delle banche o dei confidi e non attribuiscono alcun diritto patrimoniale o amministrativo né sono computate nel capitale sociale o nel fondo consortile ai fini del calcolo delle quote richieste per la costituzione e per le deliberazioni dell'assemblea. La relativa delibera, da assumersi entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio, è di competenza dell'assemblea ordinaria.

        3. All'articolo 13, comma 55 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e successive modificazioni, dopo le parole: "consorziate e socie" sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "I contributi erogati da Regioni o da altri enti pubblici per la costituzione e l'implementazione del fondo rischi, in quanto concessi per lo svolgimento della propria attività istituzionale non ricadono nell'ambito di applicazione dell'articolo 47 del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385. La gestione di fondi pubblici finalizzati all'abbattimento dei tassi di interesse e/o al contenimento degli oneri finanziari può essere svolta, in connessione all'operatività tipica, dai soggetti iscritti nella sezione di cui all'articolo 155, comma 4 del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385 nei limiti della strumentalità all'oggetto sociale tipico a condizione che:

            a) il contributo a valere sul fondo pubblico sia erogato esclusivamente a favore di imprese consorziate o socie ed in connessione a finanziamenti garantiti dal medesimo confidi;

            b) il confidi svolga unicamente la funzione di mandatario all'incasso e al pagamento per conto dell'ente pubblico erogatore, che permane titolare esclusivo dei fondi, limitandosi ad accertare la sussistenza dei requisiti di legge per l'accesso all'agevolazione».

La norma sui fondi rischi proroga e precisa gli effetti di quella analoga presente nella finanziaria passata, sulla quale ho espresso ripetutamente le mie perplessità (temo che mi sia costato in simpatia). A costo di risultare più antipatico ancora, dico che non mi risulta più chiaro il nuovo testo, laddove prevede che "Tali risorse sono attribuite unitariamente al patrimonio a fini di vigilanza dei relativi confidi, senza vincoli di destinazione". Cosa vuol dire? Che decadono i vincoli di destinazione (in deroga alle normative che regolano i conferimenti statali e regionali)? Che si forza l'inclusione di questi fondi nel patrimonio di Vigilanza (in deroga preventiva alle Disposizioni di Vigilanza della Banca d'Italia sui 107)? Tutte e due le cose? Mi chiedo che cosa ne pensino gli Enti conferenti e la Banca d'Italia, ma forse loro sono d'accordo (mi faccio troppi problemi).
Sui contributi in conto interessi si preservano le competenze oggi riconosciute ai confidi nelle regioni a statuto speciale e nella provincia di Bolzano, che potrebbero essere riconosciute anche altrove.

Luca PS [20/11]: nel testo definitivo l'emendamento risulta inserito come art. 6

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6 commenti:

Dario Boilini ha detto...

Innanzitutto grazie per come tiene monitorate le 'cose' che riguardano il mondo dei Confidi.
E' un servizio che solo Lei fa, che costerebbe molte energie e competenze ai confidi.
Ci trovammo già a dibattere in occasione della passata finanziaria su questi argomenti.
Il comma 2 dell'emendamento è, nel solito caos della formulazione, analogo a quello con il quale il 29 giugno noi abbiamo ritenuto di attribuire a capitale sociale, guarda caso con la formula della sottoscrizione di azioni proprie, l'insieme dei contributi ricevuti dalla regione Abruzzo.
Lei dice di non capire cosa si intenda che decadono i vincoli di destinazione.
Io avevo letto la cosa in questo modo: I contributi regionali il confidi li può utilizzare solo per garantire alcune categorie di imprese (industria nel mio caso) collocate in alcuni territori (quelli regionali). Questi limiti limiterebbero la eleggibilità di tali fondi ai fini della garanzia in lettura Basilea II. L'affrancamento dei vincoli di destinazione promuoverebbe tali fondi in tal senso.
Ho sbagliato? Mi illumini.
IL comma 3 fa chiarezza, in parte, su cosa rientri nella 'gestione fondi pubblici'. Lei sa che ai Confidi 106 è preclusa tale gestione.
Interessante anche la questione abbattimento tassi.
Resto dell'idea che le misure di abbattimento tassi siano inutili e dannose per il nostro mondo; troppo spesso diventano un sistema per trasferire al pubblico i costi di gestione dei confidi, e questa norma non aiuta in tal senso.
Almeno è chiaro che i confidi debbano essere solo gestori e mandatari di pagamento. Nella nostra regione alcune categorie di confidi ricevono fondi per abbattimento interessi in misura di gran lunga superiore a quelli che attribuiscono ai soci.
Saluti
PS: Professore, non si potrebbe allargare questa finestrella in cui scrivo? Sul mio monitor entrano, per ogni riga, solo 30 caratteri!
Un po di comfort favorirebbe forse la partecipazione?

Luca ha detto...

Cerco di chiarire le mie perplessità. I fondi rischi di cui parliamo sono stati assegnati per coprire determinate esposizioni. Con la norma della finanziaria si autorizza la decisione unilaterale dei beneficiari di girarli a poste di capitale netto. A questo punto diventano parte del patrimonio di vigilanza di base, (Tier 1). Punto. Una norma di legge (rango primario) ne dispone il conferimento a capitale. Perché aggiungere le precisazioni sul patrimonio di vigilanza e i vincoli di destinazione? Per sfumare il carattere coercitivo del provvedimento (come per dire alle Regioni "non preoccupatevi, lo facciamo soltanto per accontentare la Banca d'Italia")?. L'obiettivo della norma è chiaro, e capisco che i confidi hanno avuto convenienza ad avvalersene. Rimango dell'idea che un provvedimento esplicito dell'ente conferente il fondo che ne autorizza il conferimento al patrimonio sarebbe stato più opportuno.
Passando alle forme di abbattimento tassi, mi risulta che oggi sia usato in poche regioni. Con l'irrigidimento delle regole sugli aiuti di Stato in forma di garanzia potrebbe tornare politicamente interessante.
Sulle dimensioni della casella di testo dei post, messaggio ricevuto.

sapio ha detto...

Luca,
hai visto che non sono il solo a ringraziarti ?!
Per il resto non ci ho capito nulla e resto in osservazione.

Luca ha detto...

La normativa sui confidi è materia da specialisti, e anch'io mi ci perdo spesso, e volentieri (si fa per dire).

Pierpaolo Arzarello ha detto...

Anch'io in questi mesi ho sempre criticato (anche su questo magnifico strumento di discussione collettiva) il testo dell'art. 1, comma 881, della Legge Finanziaria 2007.
Mi preme tuttavia evidenziare come il testo di questa nuova disposizione prevista dalla Finanziaria 2008 sia decisamente migliorativo rispetto al precedente per almeno tre motivi:
1) Nel nuovo testo non si parla più di "risorse proprie" ma solo di "risorse". Questo significa che non dovremo più analizzare le poste presenti nei bilanci per distinguere tra i fondi ancora di proprietà degli enti erogatori da quelli che invece sono già diventati proprietà dei confidi;
2) E' stata introdotta la possibilità di spostare i fondi in una "apposita riserva" e non più solo a fondo consortile/capitale sociale.
In questi mesi ho visto confidi fare operazioni al limite della "pura follia" da un punto di vista giuridico e contabile;
3) Finalmente è stato riconosciuto dal punto di vista normativo il principio che tale spostamento di risorse possa essere deliberato dall'assemblea ordinaria e non da quella straordinaria come ho del resto sostenuto anche su questo Blog.
Dalle letture effettuate in questi giorni sui testi degli emendamenti mi rimangono tuttavia alcuni dubbi.
Ne espongo un paio in cerca di conforto:
1) I confidi che hanno già provveduto a imputare i fondi a capitale sociale avvalendosi del comma 881, potranno adesso imputarli all'apposita riserva utilizzando la nuova norma?
2) I fondi antiusura, che il Ministero aveva dichiarato non imputabili a capitale in quanto non possedevano il requisito di "risorse proprie" potranno adesso essere imputate a riserva/capitale avvalendosi della nuova norma?

Luca ha detto...

Dott. Arzarello, grazie dell'intervento. Anch'io avevo colto in questo emedamento un intento migliorativo rispetto alla formulazione della Finanziaria 2007 (vedi blog del 25/10/07 con link a quello dell'anno precedente). Lei è stato molto più preciso nel commentarli.
Non ho risposte certe ai suoi quesiti tecnici. Il passaggio a capitale sociale mi è sembre parso macchinoso. Penso che si possa smontare l'aumento di capitale a fronte di azioni proprie fatto ai sensi della Finanziaria 2007 (un artificio, ribadisco) e girare ad apposita riserva patrimoniale. Il punto sui fondi anti usura è più ampio: che dire allora dei fondi gestiti come fondi di terzi in amministrazione, talora in bilancio, talora fuori bilancio? Il problema non è solo procedurale, ma sostanziale. L'ente conferente impone una segregazione contabile e una connessa rendicontazione separata. Se i fondi passano in un'unica riserva contenitrice, come si fa?
C'è una componente di esproprio per pubblica utilità al contrario (dal pubblico ai confidi) in questa norma, ovviamente nel caso in cui queste riserve dovessero coprire delle perdite diverse da quelle cui erano destinate (cosa che può accadere). Se l'ente conferente è d'accordo, perché questa norma? E se invece (come la Regione Emilia - Romagna, mi pare) non è d'accordo, perché dare questo jolly da giocare ai confidi, in una partita che va a finire in contenzioso? Contenzioso societario, amministrativo e comunitario (già, dimenticavo gli aiuti di Stato).
Con problemi giganteschi all'orizzonte per i confidi, ci si va ad incartare in questi cavilli legali là dove ci si poteva mettere d'accordo sulla ridestinazione dei fondi esistenti e, soprattutto, sui modi per apportare nuove risorse al patrimonio del confidi.