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lunedì 9 marzo 2009

La Commissione modifica alcune misure di aiuto di Stato del Piano anti-crisi



Il 25 febbraio 2009 la Commissione Europea ha apportato alcuni adeguamenti tecnici al Piano di ripresa, annunciato dal Presidente della Commissione Europea Barroso il 26 novembre 2008 e in vigore dal 17 dicembre 2008 al 31 dicembre 2010 (lo trovate qui).
Le modifiche introdotte riguardano in particolare gli aiuti di Stato concessi in forma di garanzia.
Per promuovere l’accesso ai finanziamenti e ridurre la forte avversione al rischio delle banche, il Piano anti crisi ha stabilito che, per un periodo di tempo limitato, gli Stati Membri possono concedere garanzie agevolate ad un premio ridotto rispetto al premio annuale, così come calcolato in base alle regole contenute nella Seconda Comunicazione degli aiuti di Stato in forma di garanzia (per un approfondimento della normativa sugli aiuti di Stato in forma di garanzia si rimanda ai precedenti blog). Tale riduzione del premio annuo è stata fissata pari al 25% per le Pmi e al 15% per le grandi imprese. Nella recente Comunicazione delle modifiche (qui in versione italiana) la Commissione ha provveduto a dettagliare con maggiore precisione i livelli soglia dei premi esenti, i cosiddetti safe harbour premiums. Si è infatti introdotta una differenziazione dei premi esenti che non è più solo basata sulla qualità creditizia dell’impresa, ma anche sul livello di garanzia finanziaria offerto. Tale approccio riprende la metodologia introdotta dalla Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione, entrata in vigore il 1° luglio 2008 (la trovate qui in versione italiana). Come riportato nella seguente tabella, si introducono tre livelli di garanzie offerte dall’impresa: elevata, normale e bassa. Come specificato nella Comunicazione sui tassi di riferimento, si considera che a garanzie elevate corrisponda una LGD uguale o inferiore a 30%, a garanzie normali una LGD compresa tra 31% e 59% e a garanzie basse una LGD uguale o superiore a 60%.



La Commissione ha deciso di modificare quindi i premi esenti, differenziandoli in funzione delle garanzie finanziarie offerte a partire dalla classe A+. Introduce inoltre una misura di premio esente anche per quelle classi più rischiose, di rating inferiore a B-, per le quali nelle precedenti Comunicazioni non era definito alcun premio minimo: il rischio era considerato così alto da non poter essere quantificato, e si presumeva che l’impresa, in stato di crisi, beneficiasse di aiuto pubblico.
Si ribadisce inoltre la possibilità per gli Stati Membri di concedere alle Pmi che non dispongono di rating una riduzione fino al 25% sullo specifico premio «esente», fissato al 3,8 % nella Seconda Comunicazione.
Infine, nella Comunicazione di modifiche alle misure di aiuto di Stato nell’attuale situazione di crisi finanziaria si chiarisce che l’importo garantito non deve superare il 90% del prestito per l’intera durata del prestito, e che nei casi in cui tale durata è superiore a 2 anni, gli Stati Membri possono applicare i premi esenti, differenziati per rating e per garanzie finanziarie offerte, per un ulteriore periodo di 8 anni al massimo, ma senza applicare le ulteriori riduzioni.
Sempre il 25 febbraio la Commissione ha redatto un manuale, per ora disponibile solo in lingua inglese, che riassume tutte le misure di aiuto previste per le Pmi. Sono riepilogate sia le disposizioni di natura “ordinaria”, definite dalla Commissione per promuovere la crescita e lo sviluppo delle Pmi, sia quelle di natura “straordinaria”, temporaneamente introdotte per sostenere l’accesso al credito delle Pmi nell’attuale contesto di crisi finanziaria ed economica.

Eleonora

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