Nel recente blog sulla posizione dell'AECM sugli aiuti di Stato ai confidi dicevo dell'onerosità della regola del 13% introdotta dal nuovo regime de minimis ex regolamento No 1998/2006: 100.000 euro di credito garantito con qualsiasi forma di supporto pubblico assorbono 13.000 euro del massimale de minimis del beneficiario (su 200.000 euro in 3 anni) a prescindere da durata, ammortamento, rating, premio pagato, ecc. La Commissione può autorizzare un regime di calcolo dell'intensità di aiuto basato sul rischio a valere su altri programmi di incentivazione (non in de minimis). Bene, il 25 settembre 2007 la Commissione ha autorizzato il metodo di calcolo proposto dalla Germania per i programmi di aiuto regionale agli investimenti in regime di block exemption ai sensi del Regolamento 1648/2006. Trovate i dettagli su questa lettera della Commissione con cui si comunica l'approvazione del metodo di calcolo.
Cerco di riassumere i punti centrali:
- il metodo risponde ai requisiti fissati per gli schemi (regimi) di garanzia collettiva nella vigente "vecchia" Comunicazione 2000-C 71/07 del 2000 sugli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie; non tiene conto di alcune novità che probabilmente saranno inserite nella nuova Comunicazione in materia di cui abbiamo parlato in questo blog;
- non è chiaro a quali forme di garanzia si applichi, si parla genericamente di schemi di garanzia collettiva con garanzia dello Stato, forse si fa riferimento agli interventi delle banche di garanzia tedesche, che beneficiano della controgaranzia dei Laender;
- il metodo [presumo sviluppato con la consulenza della PwC] calcola l'intensità di aiuto come valore attuale delle perdite attese da default a carico del garante; al beneficiario si assegna una classe di rating da una scala semplificata che comprende solo 5 livelli; alla classe di rating si associa una struttura per scadenze della probabilità cumulativa di default e una LGD; si genera il piano di ammortamento del prestito; per ogni anno coperto dal piano la perdita attesa si ottiene moltiplicando il debito residuo all'inizio dell'anno per la percentuale garantita per probabilità di default incrementale (variazione della PD cumulativa rispetto all'anno precedente) per la LGD [presumo che sia coperto il solo capitale]; alle perdite annuali così ottenute si sottraggono i premi a carico dei beneficiari (anche questi calcolati sul debito residuo a inizio anno) e tali differenze sono attualizzate alla data di erogazione utilizzando i tassi di riferimento previsti dall'UE; si ottiene così l'equivalente sovvenzione implicita nella garanzia;
- qui viene il bello: come si attribuiscono le PD per scadenza? non è possibile chiedere alle singole banche erogatrici di stimarle perché si tratta di segreti commerciali e inoltre sarebbero diverse per una stessa azienda a seconda di chi eroga; inoltre il metodo non pretende l'accuratezza di un sistema di rating interno conforme a Basilea 2, serve solo a stimare con larghezza gli oneri per lo Stato dello schema di garanzia; ecco quindi la soluzione: la banca comunica la PD a un anno (quella chiesta da Basilea 2 IRB), e da questa si ricava la struttura per scadenza delle PD sulla base di un modello elaborato da Creditreform Rating AG (sito in tedesco), divisione del leader tedesco nei servizi di informazione e recupero crediti (qui il sito della filiale italiana);
- per la LGD si adottano valori fissi pari all'80% per crediti con garanzie reali e 87,5% per crediti unsecured (in Basilea 2 IRB di base sarebbero rispettivamente 35% e 45%); valori prudenziali quindi, che riflettono peraltro i bassi valori di recupero di una garanzia sussidiaria;
- a differenza di quanto previsto dalla nuova bozza di Comunicazione sulle garanzie, nel calcolo dell'intensità di aiuto non si aggiungono alle perdite attese i costi amministrativi del regime (si accenna al fatto che i beneficiari pagano una commissione di istruttoria a parte, che si presume adeguata) né l'equa remunerazione del capitale a rischio per perdite inattese; introducendo questi elementi l'intensità di aiuto calcolata salirebbe;
- la Commissione autorizza il metodo per gli aiuti regionali in regime di esenzione per categorie ex Regolamento 1648/2006, ma la Germania può utilizzarlo anche per eventuali aiuti (purché aventi la stessa destinazione, agli investimenti) trattati in regime de minimis; non sarebbe stato possibile farsi autorizzare il metodo per aiuti resi esclusivamente in regime de minimis.
Buone notizie per le Amministrazioni italiane. Farsi autorizzare un metodo dalla Commissione non è un ostacolo insormontabile, e mi sembra che alcune Regioni già siano riuscite a farlo (come mi raccontavano gli amici di Gepafin per la Regione Umbria). Con la nuova Comunicazione UE sulle garanzie la cosa potrebbe complicarsi, ma non sostanzialmente. La Commissione non ha ancora delle ricette standard vincolanti, del resto la materia è nuova anche per le banche. Penso che sia una buona occasione per prendere iniziativa a livello nazionale: non ha senso che 20 regioni si facciano autorizzare 20 metodi diversi con annessi sistemi di rating induttivo, ecc. Non è la prima volta che penso la seguente cosa (e che la dico): l'attesa ristrutturazione del Fondo Centrale di Garanzia per le PMI l'occasione giusta per mettere in piedi una piattaforma di rating condivisa da banche, confidi ed enti pubblici, da applicare al calcolo l'elemento di aiuto (il problema di cui sopra), ma soprattutto per controllare in maniera trasparente il rischio di portafoglio e per trasferirlo verso altri riassicuratori, come il FEI.
Abbiamo tempestivamente imparato dalla Germania come fare le lavatrici (negli anni del boom economico) e, più recentemente, come abbassare le aliquote d'imposta sui redditi societari e ridurre la deducibilità degli interessi; potremmo dare un'altra prova di rapido apprendimento anche nei regimi di aiuto basati sulle garanzie.
Luca
3 commenti:
Egregio Prof.,
ho scoperto da poco il suo interessante blog, e mi permetto di scriverLe sull'argomento del 13% che sta creando non poca apprensione in diversi confidi con i quali siamo in contatto.
Leggo con sollievo che Lei proporrebbe una sola richiesta di notifica a livello nazionale e non numerose procedure territoriali per quanto riguarda l'adozione di un metodo di calcolo diverso da quello indicato nel Reg. 1998/2006.
In realtà io mi chiedevo se l'uso di un metodo di calcolo come quelli proposti sia dalla Comun. 2000/C 71/07 sugli Aiuti di Stato sotto forma di Garanzie, che da quella in via di approvazione, possa essere considerato come già accettato dalla Commissione, oppure (visto che è inserito in una Comunicazione e non in un Regolamento), debba affrontare un iter diverso di approvazione.
Grazie e cordiali saluti.
Cara Raffaella, non ho inteso nel caso che lei pone chi è che valuta la rispondenza del metodo di calcolo alle comunicazioni UE in materia di garanzie: l'ente agevolatore che si autovaluta o la Commissione? Ritengo che il metodo debba essere notificato alla Commissione e da questo approvato. Infatti, le suddette comunicazioni non specificano un procedimento dettagliato, ma pongono soltanto dei criteri generali da rispettare per il calcolo dell'intensità di aiuto.
Saluti a Gorizia (città del nostro collega Michele Bertoni)
La ringrazio molto per aver trovato il tempo di rispondere.
Raffaella.
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