Per contrastare gli effetti della stretta creditizia, la Commissione Europea ha deciso ieri di attenuare in via eccezionale per due anni (2009 e 2010) i vincoli agli aiuti di Stato alle Pmi. In particolare la Comunicazione del 17.12.2008 prevede che siano considerati compatibili con il Trattato UE gli aiuti pubblici alle imprese che non erano in crisi finanziaria all'1/7/2008, ma che possono essere entrate in crisi successivamente a tale data alle seguenti condizioni;
- contributi in unica soluzione fino ad un massimo di €500.000 per impresa nel biennio 2009-2010; si fa riferimento all'importo di ESL; la Comunicazione precisa che questi interventi saranno soggetti all'art.87(1) del Trattato, quindi fuori dal regime de minimis, e dovranno essere assegnati ad un regime d'aiuto previsto da tale articolo (ad esempio, un regolamento generale di esenzione); per verificare il rispetto del limite degli €500.000, si sommeranno gli ulteriori aiuti ricevuti in regime de minimis nel triennio 2008-2010; [in seguito questa forma è stata battezzata "pseudo de minimis"]
- per gli aiuti in forma di garanzia, regolati dalla Comunicazione del 20.6.2008, si concede una riduzione delle commissioni minime eque (safe harbour premiums) sotto le quali si presume aiuto; tale riduzione è del 25% per le Pmi e del 15% per altre imprese; analoghe riduzioni percentuali sono concesse sui premi equi calcolati secondo metodologie approvate dalla Commissione; l'importo massimo dei prestiti ammessi a tali garanzie non può superare il costo del lavoro registrato nel 2008, comprensivo dei compensi al personale di subfornitori operante presso l'azienda; le garanzie devono essere erogate entro il 2010, per una quota del prestito non superiore al 90% e su prestiti che finanziano tanto gli investimenti quanto il capitale circolante; le suddette riduzioni delle commissioni minime eque si applicano per due anni dalla concessione della garanzia; mi pare che non sia stata accolta la richiesta dell'AECM di alzare il limite dei prestiti con garanzia agevolata concessi in regime de minimis;
- per i prestiti a tasso agevolato, il limite di tasso sotto il quale si presume aiuto (tasso di riferimento) è ridefinito per i prestiti che saranno concessi entro il 31.12.2010, ma solo per gli interessi pagati prima del 31.12.2012; il nuovo tasso soglia si determina come somma del tasso overnight obiettivo fissato dalla BCE (il tasso Refi) più un premio pari alla differenza tra le medie del tasso Euribor a un anno e del tasso Refi nel periodo gennaio 2007 - giugno 2008, più il premio al rischio di credito, variabile dallo 0,6% al 10%, fissato dalla Comunicazione del 19.1.2008 sui tassi di riferimento e di attualizzazione per i prestiti agevolati; è stata accolta la richiesta di abbandonare il riferimento ai tassi Euribor per non caricare sul tasso di riferimento lo spread attuale tra tassi interbancari e tassi della BCE, che viene "riportato" ai livelli medi pre-crisi; in questo modo si ribalta sul tasso di riferimento la forte riduzione dei tassi BCE, non pienamente recepita dai tassi Euribor;
Bene, c'è di che riflettere. E penso che le Regioni e i Ministeri che stanno lavorando sulle misure anticrisi non potranno ignorare questo nuovo menu di opzioni che la Commissione ha preparato. E la cosa più importante è lo sdoganamento della finalità di rafforzamento e risanamento finanziario delle imprese, che per due anni assurge a fine prioritario degli interventi pubblici. Sulle garanzie, se è vero (come ritengo) che non è stato ampliato il plafond de minimis, non ci sono grandi agevolazioni, dato che rimane in piedi, in forma attenuata, il macchinoso impianto "basato sul rischio" della Comunicazione del giugno 2008. Se si vuole fare qualcosa di immediato, bisogna ricorrere alla fattispecie degli aiuti in unica soluzione. Una buona o una cattiva notizia per i confidi? Dipende dalla loro capacità di studiare azioni che raggiungano efficacemente le imprese.
Luca
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