Ricevo da MCC-Help Desk la mail informativa sulla circolare MedioCredito Centrale n. 623 del 19 giugno 2012, con la quale il gestore, con riferimento agli interventi del Fondo di Garanzia per le PMI, comunica la disciplina applicabile alle operazioni di cessione dei crediti garantiti dal Fondo rientranti nella provvista “Nuovo Plafond PMI” di Cassa Depositi e Prestiti. Ne riporto per vostra utilità il contenuto.
CDP ha reso operativo, lo scorso mese di marzo, il “Nuovo Plafond PMI” con una dotazione di 10 miliardi di euro.
In particolare, la dotazione risulta articolata come segue:
- 8 miliardi destinati al finanziamento di spese di investimento e di esigenze di incremento del capitale circolante del comparto imprenditoriale (“PMI – Investimenti”);
- 2 miliardi riservati alle operazioni di acquisto da parte delle Banche di crediti vantati dalle PMI nei confronti della Pubblica Amministrazione (“PMI – Crediti vs PA”).
Al riguardo, in data 1 marzo 2012, CDP e l’Associazione Bancaria Italiana (ABI) hanno sottoscritto una nuova convenzione per disciplinare le linee guida e le modalità con cui CDP fornisce la provvista alle banche sia per la concessione di finanziamenti alle PMI sia per l’acquisto pro soluto di crediti delle PMI verso la PA.
La cessione del credito costituisce variazione ai sensi del par. 7.1 della Parte II e del par. 9.1 della Parte III delle disposizioni operative.
In tal caso, al fine della conferma della garanzia i soggetti richiedenti “devono presentare preventiva richiesta di variazione della delibera del Comitato in caso di variazioni ……(omissis) …. della titolarità del credito a seguito di cessioni effettuate ai sensi dell’art. 1260 c.c. ovvero della legge 130/1999”.In relazione alla cessione dei crediti a CDP, subordinata alla preventiva accettazione da parte del Fondo, sono state semplificate le procedure di variazione adottando specifiche soluzioni per le seguenti casistiche:
1. all’atto della richiesta di ammissione, o comunque prima della delibera di concessione della garanzia del Fondo, il soggetto richiedente (Banca o Confidi) dichiara che il finanziamento verrà ceduto a CDP prima dell’erogazione: in tal caso, la delibera di concessione della garanzia da parte del Comitato comprenderà anche l’autorizzazione alla cessione;
2. il soggetto richiedente comunica al Gestore del Fondo la cessione in garanzia a CDP del finanziamento successivamente alla delibera di concessione della garanzia da parte del Comitato: in tal caso è stato previsto un iter semplificato di conferma della garanzia già concessa, senza ulteriore delibera da parte del Comitato su ciascuna operazione di cessione in favore di CDP e considerando accettata la cessione a seguito della comunicazione da parte del soggetto richiedente.
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