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martedì 3 aprile 2012

Fondo centrale: circolare MCC sui prolungamenti

Ricevo dal Customer Desk MCC una mail relativa ad una nuova circolare che fissa i criteri e le modalità di istruttoria delle richieste di prolungamento della durata della garanzia nei casi di inedempimento, o (limitatamente al breve termine) difficoltà temporanea dell'impresa a far fronte agli impegni assunti. Non si fa riferimento esplicito agli interventi di moratoria ex accordo ABI-Associazioni; penso che i "prolungamenti" di cui alla circolare in oggetto siano relativi a situazioni di maggior tensione rispetto a quelle ammissibili alla sospensione dei rimborsi o all'allungamento dei finanziamenti ex moratoria.
La circolare è molto dettagliata e tocca una materia che si intreccia con la problematica della validità delle garanzie: la richiesta di prolungamento è equiparata a tutti gli effetti all’avvio delle procedure di recupero o alla richiesta di attivazione della garanzia. Pertanto, in presenza di carenze documentali o procedurali, la garanzia diviene inefficace e quindi non può essere concesso il prolungamento.
Segnalo inoltre la previsione cautelativa, tesa ad evitare scarichi di rischio da altre esposizioni in essere; nello specifico il richiedente deve dichiarare che all’operazione garantita sono applicate condizioni di rimodulazione della durata equivalenti a quelle applicate ad altre eventuali operazioni non garantite dal Fondo con la medesima impresa ovvero che non ci sono altri rapporti di debito in essere con la stessa.
Amici di confidi che utilizzano intensamente il Fondo centrale mi segnalano che le nuove previsioni di cui alla presente circolare comporteranno passaggi laboriosi nei rapporti con le banche, il Fondo e le imprese socie.
Penso che le nuove regole sul Fondo, oggetto dell'imminente Decreto del MiSe-MEF, andranno a differenziare ulteriormente le casistiche e i trattamenti, con ulteriore complessità. Tra l'altro il Decreto emanando non introdurrà le forme di garanzia "di portafoglio" che potrebbero ridurre il flusso di dati di dettaglio verso il Fondo, come nelle forme di riassicurazione. Se si continuerà a lavorare fino al terzo passaggio (banca->confidi->fondo) su pratiche singole, può aiutare (deve aiutare) una maggior automazione delle procedure. Senza un portale web dinamico e sicuro, integrabile con i sistemi informativi delle banche e dei confidi, il personale del Fondo dovrà crescere a dismisura, o si allungheranno molto i tempi di evasione, specialmente quelli delle richieste di attivazione delle garanzie.
Può sorgere il sospetto che le procedure si lascino così come sono non soltanto  per vincoli di tipo tecnologico, ma anche per mettere sabbia negli ingranaggi nel caso in cui l'afflusso di richieste di erogazione e di attivazione diventasse travolgente. Non è saggio lasciare andare le cose per inerzia: il Fondo centrale non può essere il Deus ex machina contro il credit crunch, quindi non deve diventare il pozzo di San Patrizio. Al tempo stesso, chiarito il suo ambito di intervento, deve funzionare bene; le complicazioni procedurali sono tutti costi o rischi operativi in più per gli utenti.

Cito per esteso il messaggio di MCC, e allego la circolare con relativa modulistica:

E’ stata emanata la circolare MedioCredito Centrale n. 613 del 3 aprile 2012, con la quale il Gestore, con riferimento agli interventi del Fondo di Garanzia per le PMI, comunica l’approvazione, da parte del Comitato di Gestione del Fondo, dei criteri e delle modalità di istruttoria delle richieste di prolungamento della durata della garanzia nei seguenti casi:

a)      per le operazioni di durata superiore a 18 mesi, a fronte di inadempimento;
b)      per le operazioni di durata non superiore a 18 mesi,  a fronte di inadempimento ed anche a seguito  di  una difficoltà temporanea dell’impresa a far fronte, alla scadenza prevista, agli impegni assunti.

Di norma le richieste di prolungamento non devono prevedere una modifica della natura dell’operazione garantita e devono perciò mantenere le medesime condizioni dichiarate in sede di richiesta di ammissione alla garanzia, in caso contrario dette richieste saranno oggetto di specifica valutazione.

Per le operazioni di durata superiore a 18 mesi, la condizione essenziale per la presentazione di una richiesta di prolungamento è che si sia verificato un inadempimento (come definito ai par. 11.1 della Parte II e par. 12.1 della Parte III delle Disposizioni Operative) anche qualora non sia stata inviata, da parte del soggetto finanziatore, un’intimazione di pagamento. Per le operazioni di durata pari o inferiore a 18 mesi, invece, è sufficiente una condizione di difficoltà ad onorare gli impegni assunti. In ogni caso, non deve essere ancora stata presentata richiesta di attivazione del Fondo da parte del soggetto richiedente.
Ai fini della verifica del rispetto dei termini di presentazione, la richiesta di prolungamento è equiparata a tutti gli effetti all’avvio delle procedure di recupero o alla richiesta di attivazione della garanzia (cfr. par. 11.1 o 11.2 della Parte II e al par. 12.1 o 12.2 della Parte III delle disposizioni operative). Pertanto, laddove sia accertata l’assenza dei presupposti per l’attivazione del Fondo, la richiesta di prolungamento non è ritenuta procedibile e viene avviato il procedimento di inefficacia.

La richiesta di prolungamento è considerata procedibile se presentata entro i termini di avvio delle procedure di recupero previsti dalle Disposizioni Operative, sempreché le procedure di recupero non siano state avviate.
Se sono già state avviate le procedure di recupero, invece, la richiesta di prolungamento della garanzia, alternativa alla richiesta di attivazione, può essere approvata:
a)      per la garanzia diretta, se è presentata entro i termini previsti dalle Disposizioni Operative per l’attivazione della garanzia del Fondo;
b)      per la controgaranzia, se il Confidi o Altro Fondo di garanzia non ha ancora versato la quota da questo garantita.

Per poter presentare la richiesta di allungamento il soggetto finanziatore deve avere già deliberato il prolungamento della durata dell’operazione, ancorchè condizionatamente alla delibera del Comitato di gestione del Fondo di Garanzia. Nel caso di controgaranzia il prolungamento deve essere stato deliberato anche dal Confidi o altro fondo di garanzia.

All’atto della richiesta di prolungamento della garanzia il soggetto finanziatore deve inoltre dichiarare che all’operazione garantita sono applicate condizioni di rimodulazione della durata equivalenti a quelle applicate ad altre eventuali operazioni non garantite dal Fondo con la medesima impresa ovvero che non ci sono altri rapporti di debito in essere con la stessa.  Il soggetto richiedente si impegna a fornire, in caso di successiva richiesta di attivazione del Fondo, documentazione atta a comprovare quanto dichiarato.

Nel caso di riscadenzamento approvato dal Comitato di gestione del Fondo i termini per l’avvio delle procedure di recupero da parte del soggetto finanziatore decorrono dalla data di delibera di concessione del prolungamento nel caso in cui l’impresa non corrisponda neanche una rata/canone del nuovo piano di ammortamento.  Se invece l’impresa paga almeno una rata/canone, i termini per l’avvio delle procedure di recupero decorrono dalla data successiva al suddetto pagamento in cui si verifica il primo inadempimento.

Per la presentazione delle richieste di prolungamento debbono essere utilizzati gli appositi moduli allegati (distinti tra garanzia diretta e controgaranzia) da inoltrare tramite posta (all’indirizzo MedioCredito Centrale Spa – Servizio Fondi di Garanzia e Interventi per il Capitale di Rischio - Ufficio Gestione -  Via Piemonte 51 - 00187 Roma) o, preferibilmente, via fax (al numero 06 4791 2626).

Si inoltrano, in allegato, i files della scansione della circolare n. 613 e dei relativi allegati.
Per ulteriori informazioni sul Fondo di Garanzia, cliccare sul seguente indirizzo: www.fondidigaranzia.it .

Allegati: 
120330_allegato_19a_prolungamento_gd.pdf
120330_allegato_19b_prolungamento_cg.pdf
Circolare_MCC_613_120403_FdG_Prolungamento.pdf 

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12 commenti:

F ha detto...

- Se ho inteso bene - le tempistiche per presentare la domanda di dilazionamento (al Fondo) sono le seguenti:

- entro 12 mesi dalla prima rata insolulta (per le operazioni di durata superiore a 18 mesi);
- entro 1 mese dalla scadenza del finanziamento (per le operazioni di durata pari o inferiore a 18 mesi).

Tuttavia, se le procedure di recupero siano già state avviate, è comunque possibile presentare la richiesta di prolungamento, purchè il Confidi non abbia ancora versato la quota di propria spettanza.

Colgo una lieve contraddizione tra il primo ed il secondo periodo.
A mio avviso, se vale il secondo, quanto detto nel primo diviene superfluo a meno che il concetto espresso nel primo periodo, non trovi la sua utilità nella correlazione con la verifica dei presupposti per l’attivazione del Fondo.

john ha detto...

Se c'è già un provvedimento di revoca per un'operazione con durata non superiore a 18 mesi, si può presentare la domanda di prolungamento al Fondo?

Anonimo ha detto...

@F e @John: torno oggi da un viaggio e non sono in grado di rispondervi. Consiglio di rivolgere le domande all'help desk di MCC che non mancherà di delucidare i punti dubbi.

Anonimo ha detto...

Differenze tra prolungamento e piano di rientro?!

enrico ha detto...

'Prolungamento' ... che brutta parola ... A prescindere dallo stile linguistico utilizzato, posso solo dirvi che abbiamo ottenuto la prima estensione della durata di una controgaranzia se non sbaglio nel novembre 2010. Da quanto ne sappiamo, nessuno ci aveva pensato.
Il nostro interesse è stato diretto verso le aziende in difficoltà, aiutandole a mantenere credibilità 'bancaria' per quanto possibile attraverso queste estensioni e, nello stesso tempo, consentendo alle banche di valutare lo stato dell'arte con maggiore serenità.
Abbiamo gestito questa iniziativa con l'aggressività e l'innovazione necessaria, che è andata avanti per circa un anno e mezzo.
In questo anno e mezzo, sono state decine e decine le estensioni di durata delle controgaranzie che abbiamo 'portato a casa'.
Adesso il Fondo l'ha riconosciuta e comunicata a tutti, senza però avere la .... volontà di chiedere la nostra opinione prima di scriverne le regole. Vista l'esperienza derivante dalla casistica che abbiamo trattato, sono certo che avremmo potuto offrire un contributo consapevole e positivo.
Peccato. Occasione persa. Comunque ... meglio che niente. O no ?

renzo ha detto...

La circolare non è ancora stata cristallizzata nel manuale operativo!

enrico ha detto...

@renzo ... scusa ma non ho capito consa intendi dire quando fai notare che la circolare non è cristallizzata nel manuale operativo. Puoi spiegare meglio il tuo commento, per cortesia ?

Renzo ha detto...

Certo!!
Normalmente quando viene emessa una circolare, questa trova riscontro nel manuale operativo, il quale ad oggi, sul sito del
Fondo, è ancora all'edizione "GENNAIO 2012".
(Per es. quando è stata emessa la circolare sulle transazioni, sono stati inseriti appositi articoli nel manuale operativo; ciò non è avvenuto per i c.d. prolungamenti).

enrico ha detto...

Grazie Renzo. Ora è più chiaro. Però le modifiche al Manuale Operativo riguardanti le transazioni provengono in realtà da un documento che il Fondo si è fatto approvare mettendolo in allegato ad un decreto ministeriale (del 10/11/2011).
In ogni caso, sull'argomento Fondo di Garanzia in genere io sono tra coloro (molto pochi, per la verità) che riconosce uno scarso valore al Manuale Operativo in sé e per sé e lo considera alla stregua di un semplice 'vademecum' di ausilio pratico.
Se ho un problema da risolvere, certamente mi baso su tale Manuale come prima indicazione ma, se esistono altre soluzioni, più corrette e soprattutto dal più alto valore giuridico, mi baso su quelle, piuttosto che sul Manuale.
Ci sono tante circostanze in cui mi sono imbattutto e che me lo hanno dimostrato, ed anche questa faccenda sui 'prolungamenti' (termine al quale io preferisco 'estensioni di durata'), che si stanno facendo almeno dal novembre 2010, ma se ne parla ufficialmente per la prima volta solo nell'aprile 2012 ne è ulteriore testimonianza.
Il problema fondamentale è che i processi di regolamentazione del Fondo di Garanzia sono avvolti nella ... nebbia più totale: non si capisce chi è che scrive, cosa scrive, sotto dettatura di chi, chi è che comanda, chi approva e soprattutto non si capisce chi controlla e fino a dove si spinge tale controllo.
E siccome ritengo che il Fondo di Garanzia non sia dotato di autodichia (nel senso etimologico del termine) ho un forte senso critico su tutto ciò che il Fondo produce.
In conclusione, mettiamola così: la circolare ci dice che si possono estendere le durate di garanzie e controgaranzie; quanto al fatto, poi, se TUTTO il contenuto della circolare sia corretto e condivisibile ... beh, preferisco non esprimermi.

Anonimo ha detto...

Se con il prolungamento un fido da breve diviene a medio termine?

Renzo ha detto...

@Enrico
Si convengo con te sul fatto che il manuale abbia un valore giuridico relativo, però anche come vademecum dovrebbe recepire la circolare e i relativi allegati. In buona sotanza, bisogna aggiornare il testo ad aprile 2012.

****
Come ti sei regolato per le estensioni di durata della garanzia prima che intervenisse la circolare?
Era il confidi a proporla alla banca e poi seguiva la delibera di entrambi modificativa esclusivamente della durata?
(Una modifica con effetto ex tunc)


@Anonimo
Se il fido a breve diviene a mediotermine, nessun problema: si seguiranno le procedure del fondo relative ai fin. con durata superiore a 18 mesi.

Jim ha detto...

Per le operazioni con durata superiore a 18 mesi, il prolungamento, riduce giocoforza l'importo della rata prevista dal piano di ammortamento originario?
(perdonate la domanda forse superflua)